Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5668/2010 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARTESIO

144, Scala E, presso lo studio dell’architetto ROBERTO COSTA

CALABRIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO Giuseppe, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1241/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

6.10.09, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso con il quale C.V. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 2 novembre 2009.

Letta la relazione dei Cons. Dott. Curzio, con la quale sono state esposte le ragioni che a parere del relatore rendevano possibile definire il giudizio in Camera di consiglio;

Premesso che, in sede di relazione, si è ritenuto che il giudizio potesse essere definito ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni.

” C.V. chiede che siano cassate la sentenza n. 2965.06 emessa dai giudice unico di primo grado del Tribunale di Messina e la sentenza n. 1241.09 della Corte d’Appello di Messina.

Le decisioni attengono alla controversia promossa contro il C. da F.A., manovale, per il lavoro svolto dal 1991 al 1995, rispetto alla quale l’INPS si è costituito rimettendosi alle decisioni dei giudici.

Il Tribunale accolse il ricorso, ma solo limitatamente alle retribuzioni attinenti al periodo luglio 1994 – giugno 1995, nonchè al relativo TFR. Il C. propose appello deducendo la nullità della sentenza e contestando l’attendibilità della prova testimoniale.

La Corte di Messina ha valutato l’attendibilità dei testi e il quadro probatorio complessivo, concludendo per la conferma della decisione di primo grado.

Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva, al pari dell’INPS. Con il primo motivo si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancanza ed insufficienza della motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie. Nella esposizione si entra nel merito indicando le ragioni per le quali il ricorso avrebbe invece dovuto essere rigettato.

Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà delle sentenze di primo e secondo grado e nullità delle sentenze per violazione dell’art. 372, in relazione all’art. 331 cod. proc. pen., comma 4, ed in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

L’esposizione del motivo contiene una serie di critiche alle valutazioni dei giudici.

Il ricorso è inammissibile, perchè le censure, concernenti non solo la sentenza di appello, ma anche quella di primo grado, attengono a vizi formali, che non incidono sulla legittimità della decisione, oppure concernono il merito della decisione, ponendo questioni estranee al giudizio di legittimità”.

Tali valutazioni sono pienamente condivise dal collegio e fondano il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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