Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1286 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 17451-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
Direttore Regionale del Lazio, elettivamente domiciliata in RONIA,
VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA DI STLTANI, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 8, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e
difesa dall’avvocato avvocato GUGLIELMO FRIGENTI;

– controrícorrente contro

Data pubblicazione: 19/01/2018

;

PELLERITO MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 500/2016 del TRIBUNALE di RONL,
depositata il 13/01/2016;

partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2016 n. 17451 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
Maria Pellerito impugnò innanzi al Giudice di Pace di Roma la
cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a. per mancato
pagamento di sanzioni amministrative iscritte a ruolo da Roma
Capitale. Il giudice adito annullò la cartella di pagamento e condannò

lite. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud
relativamente alla pronuncia sulle spese processuali. Con sentenza di
data 13 gennaio 2016 il Tribunale di Roma rigettò l’appello, con
condanna alle spese. Osservò il giudice di appello che il
concessionario, anche sulla base della responsabilità prevista dall’art.
59 d. P.R. n. 602 del 1973, è chiamato ad un controllo doveroso sul
titolo trasmesso dall’ente impositore.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione
s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Roma
Capitale. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 10, 12, 24, 25 e 26 d. P.R. n. 602 del 1973, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che
il soggetto che agisce per la riscossione è estraneo alla fase
prodromica alla iscrizione a ruolo ed è chiamato a rispondere solo
degli atti da esso posti in essere.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che è stato condannato alla rifusione
delle spese processuali un soggetto che non sarebbe propriamente
soccombente per non avere dato causa alla lite.

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Roma Capitale ed Equitalia Sud in solido al rimborso delle spese di

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 59 d. P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’art. 59 presuppone
l’esistenza dell’esecuzione forzata, nella specie mai promossa.
I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono

circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità
dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore
interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle
spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione né, in sé
considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme
la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di
essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del
debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare
le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al
pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o
impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti
dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente
creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154;
11 luglio 2016, n. 14125).
La mancanza di un orientamento consolidato della giurisprudenza
all’epoca di proposizione del ricorso (si veda Cass. 21 maggio 2013,
n. 12385) ed il consolidarsi dell’indirizzo di questa Corte
successivamente al ricorso integrano l’ipotesi del mutamento
dirimente della giurisprudenza rilevante quale ragione grave ed
eccezionale per la compensazione delle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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manifestamente infondati. In tema di esecuzione esattoriale, la

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

OÀ,

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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