Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 27021-2012 proposto da:
A.A., ((OMISSIS)), considerato domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIER LUIGI MELONI unitamente all’avvocato ELIO
MARIA MELONI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A., GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimate –
Nonchè da:
D.L. ((OMISSIS)), considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO FRONGIA unitamente all’avvocato
VALERIA FRONGIA giusta procura speciale a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
A.A., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A., GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
sul ricorso 27209-2012 proposto da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del procuratore
speciale dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA,
V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIER LUIGI MELONI unitamente all’avvocato ELIO MARIA
MELONI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 414/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato ENRICO MARIA MELONI per delega;
udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per delega;
udito l’Avvocato ERNESTO GRANDINETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per
l’accoglimento dei ricorsi A. e Groupama e per l’inammissibilità
del ricorso D..
Fatto
RITENUTO
che, con atto di citazione del gennaio 2001, D.L. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, A.A., medico specialista dermatologo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico laser, non eseguito a regola d’arte, di escissione di verruche alla pianta del piede sinistro avvenuto in data (OMISSIS), con conseguente lesione a carico del nervo cutaneo laterale e compromissione permanente della deambulazione;
che si costituì in giudizio l’ A., contestando la domanda attrice e, al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, chiese ed ottenne di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e chiese il rigetto delle domande attoree;
che il Tribunale di Cagliari, istruita la causa anche con espletamento di c.t.u. medico-legale e ritenuta irrituale la produzione dei documenti allegati alle perizie di parte attrice prodotte all’udienza del 10 marzo 2004 (tra cui, in particolare, il cd. “diario clinico”), rigettò la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l’intervento subito dalla D. e la sofferenza dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, in quanto la c.t.u. aveva evidenziato un lungo intervallo di tempo (dal dicembre 1992 fino alla visita medica del settembre 1994) nel quale non vi erano state notizie sul decorso della lesione subita, ciò comportando l’impossibilità di ricondurre, con certezza o con ragionevole verosimiglianza, la grave condizione clinica ad una condotta colposa del chirurgo;
che avverso tale sentenza interponeva gravame la D., riproducendo in appello il c.d. “diario clinico”, che era stato allegato in primo grado alla consulenza di parte e la cui produzione era stata dichiarata irrituale;
che si costituiva in giudizio l’ A. eccependo l’inammissibilità della produzione documentale, chiedendo comunque il rigetto dell’appello e in subordine la condanna della compagnia assicuratrice a manlevare l’appellato da qualsiasi conseguenza dannosa ne potesse derivare dalla pronuncia;
che La Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., costituendosi in giudizio, insisteva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e chiedeva che fossero respinte le domande proposte nei suoi confronti;
che la Corte di Appello di Cagliari, disposta ed espletata una nuova c.t.u. medico-legale, anche in base al documento del c.d. “diario clinico”, ritenuto indispensabile, accoglieva il gravame, con sentenza depositata il 2 agosto 2012, e condannava A.A. al risarcimento del danno in favore dell’appellante, quantificato in Euro 106.782,00, nonchè dichiarava la Nuova Tirrena S.p.A. obbligata a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dalla sentenza;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.A., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso D.L., spiegando altresì ricorso incidentale condizionato;
che ha proposto autonomo ricorso, avverso la medesima sentenza, notificato successivamente alla prima impugnazione, la Groupama Assicurazioni Spa (già Nuova Tirrena S.p.a.), sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’ A.;
che la causa è pervenuta all’udienza odierna – in prossimità della quale l’ A. e la D. hanno depositato memoria – a seguito di rinvio disposto in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sulla questione concernente la possibilità, o meno, di acquisire in appello come indispensabili documenti rispetto ai quali siano già maturate preclusioni in primo grado.
Diritto
CONSIDERATO
che la predetta questione, su cui verte il primo motivo di ricorso dell’ A., non è stata affrontata dall’intervenuta sentenza n. 14475 del 10 luglio 2015 delle Sezioni Unite (che ha limitato il decisum in rapporto al caso concreto e, quindi, al concetto di “prova nuova”) e, tuttavia, è stata nuovamente rimessa al vaglio delle stesse Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 22602 del 7 novembre 2016;
che, dunque, occorre attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla anzidetta questione processuale, rilevante nella presente controversia.
PQM
LA CORTE
rinvia la causa a nuovo ruolo;
si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017