Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12859 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4335/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Ogbewen Godwin,

elettivamente domiciliato in Termoli Via M. Pagano 15, presso lo

studio dell’Avv.to Giovanni Giacci che lo rappresenta e difende come

da procura speciale in calce al ricorso (manca il domiciliatario);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Stato, domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 17/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da S.A. nato in (OMISSIS) volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Bangladesh aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto militava nel partito (OMISSIS) ed era stato denunciato per tale motivo insieme al fratello, il quale era stato arrestato per atti di vandalismo su beni pubblici.

Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere ritenuto manifestamente infondata la domanda relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante ne fossero presenti tutti i presupposti. Inoltre il Tribunale non aveva ritenuto di disporre l’audizione del ricorrente adottando passivamente ed acriticamente le motivazioni della Commissione Territoriale senza esercitare i poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5, 7 e 14, L. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità del decreto ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere considerato non credibile il ricorrente senza attivare i poteri informativi officiosi ed avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5T.U. Immigrazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante i principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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