Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12859 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20022-2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso l’avvocato COLACINO VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONNINI DONNINO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato V. COLACINO (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per cassazione n. 2002208 proposto da C.A. nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila del 16.4.2008, con il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione presentato dal C. nei confronti di detto Ministero;

letti gli atti;

rilevato che il predetto ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila anzichè presso l’Avvocatura Generale;

che detto Ministero non si è costituito in giudizio;

considerato che la notifica del ricorso effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale è nulla;

che tale nullità impone di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che, se eseguita, ha l’effetto di sanare detta nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione (cfr. per tutte Cass. n. 15062 del 2006);

che al ricorrente va fissato un termine per procedere al rinnovo della notificazione, che può essere determinato in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, fissando il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare tale adempimento.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA