Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12859 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12859 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 15902-2009 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente –

2015
1307

contro
DI CESARE LUIGI DCSLGU53A021804V, già elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo
studio dell’avvocato BRUNO BONANNI, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 22/06/2015

t

e difende giusta delega in atti e da ultimo
domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controrícorrente

%.

avverso la sentenza n. 1767/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 07/01/2009 r.g.n. 835/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Cesare Luigi, già dipendente dell’Azienda autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni, transitato nei ruoli ministeriali in forza dell’art. 6, secondo comma,
della Legge 29 gennaio 1994 n 71, ha agito per l’accertamento del diritto alla
conservazione dell’assegno ad personam riconosciutogli al momento dell’assegnazione

revocato a decorrere dal momento del definitivo inquadramento in ruolo per effetto
dell’assorbimento nel trattamento economico della nuova posizione funzionale della
carriera ministeriale attribuita al ricorrente, di livello superiore a quella posseduta
presso l’ex Amministrazione P.T., con conseguente recupero delle somme
indebitamente corrisposte per il periodo successivo al passaggio di carriera. Il
dipendente aveva invece ritenuto che l’assegno ad personam non potesse essere
riassorbito nei miglioramenti economici del nuovo inquadramento, dovendo trovare
applicazione l’art. 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.
La domanda è stata accolta in primo grado con sentenza parzialmente riformata dalla
Corte di appello dell’Aquila che, in limitato accoglimento del gravame proposto dal
Ministero delle Comunicazioni, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata
dall’Amministrazione appellante, ha dichiarato estinti i crediti maturati
antecedentemente al 1.2.2000, confermando nel resto la pronuncia emessa dal
Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero
delle Comunicazioni, propone ricorso, affidato ad un solo motivo. Resiste con
controricorso il Di Cesare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione della sentenza in forma semplificata.
Con unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge
in relazione alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, deducendo che
erroneamente la sentenza impugnata aveva individuato il “passaggio di carriera” in un
momento anteriore all’effettivo inquadramento nei ruoli ministeriali, così ritenendo
applicabile la previsione di non riassorbibilità all’assegno ad personam; questo, invece,
era stato corrisposto solo a titolo provvisorio, in attesa dell’apposito piano di
equiparazione, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento
economico acquisito dal lavoratore in attesa della conclusione del procedimento
relativo al passaggio di carriera, completamento avvenuto con il d.m. 10 luglio 1997.
R.G. n. 15902/09
Udienza 19. marzo 2015

-1 –

provvisoria al Ministero delle Comunicazioni, che la medesima Amministrazione aveva

Il motivo è fondato.
L’odierno intimato, già dipendente dell’Amministrazione delle Poste, fu assegnato
provvisoriamente al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per essere poi inserito
nel ruolo organico di quest’ultimo, in forza del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6,
comma 2, convertito in L. 29 gennaio 1994, n. 71, in base al quale “il personale

dell’ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del personale, che viene
assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa
dell’inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative”.
Ciò premesso, va osservato che la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57,
dispone che “nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al
personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella
nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in
godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”.
Come affermato da Cass. n. 23474 del 19 novembre 2010, “in materia di pubblico
impiego, l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 – che prevede la non
riassorbibilità dell’assegno “ad personam” spettante nei casi di “passaggio di carriera”
di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico
inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni,
disposte ai sensi dell’art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso
passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione
provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne
consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno “ad personam”, già corrisposto
al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico”.
E’ stato osservato come la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non sia applicabile,
così come il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, cui rimanda la prima norma,
perché le dette norme presuppongono un ” passaggio di carriera presso la stessa o
diversa amministrazione”, mentre i dipendenti transitati nei ruoli ministeriali in forza
RG. n. 15902/09
Udienza 19. marzo 2015

-2-

dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze

dell’art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, vennero assegnati
provvisoriamente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in attesa di un
inquadramento definitivo, sulla base di un successivo quadro di equiparazione, il che è
concretamente avvenuto solo nel 1997.
Tale orientamento interpretativo è stato confermato da Cass. sent. nn. 7282, 15783

Ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno

ad personam

già

corrisposto, dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della
dinamica retributiva del trattamento economico, in linea col principio generale per cui
tali assegni, attribuiti al fine di rispettare il divieto di

reformatio in peius del

trattamento economico già acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti negli
incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti
dell’Amministrazione cessionaria (v. Cass. n. 12956 del 2005, n. 5959 del 2012, n.
23366 del 2013, n. 24949 e 24950 del 2014).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio,
potendo la causa – che non richiede ulteriori accertamenti di fatto – essere decisa nel
merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Considerato che la giurisprudenza di questa Corte si è formata in epoca successiva
alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese dell’intero giudizio sono
compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015
Il Consigliere est.

Il Pres’dente

e 21434 del 2011, n. 480 e n. 10219 del 2014.

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