Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12859 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11145/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MIDA ELETTRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 52, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOACCHINO BIFULCO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9427/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 14/10/2014, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA anno 2010; la CTR, in particolare, condividendo quanto statuito dai primi Giudici, ha affermato che, in carenza di altri riscontri probatori (il cui onere incombe sull’Agenzia), le dichiarazioni rese da terzi (che non risultavano prodotte in giudizio) avevano valore meramente indiziario e non erano quindi idonee da sole a ritenere raggiunta la prova.

Il contribuente resiste con controricorso.

Preliminarmente va considerato il ricorso autosufficiente, contenendo le indicazioni degli atti su cui si fonda.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato esame (da parte della CTR) di documenti (dichiarazioni di terzi contenute nei pvc) tempestivamente prodotti in secondo grado, è infondato, con conseguente assorbimento del terzo, non cogliendo la rado dell’impugnata decisione, dalla quale non risulta che il mancato esame dei documenti sia dipeso da tardività nel deposito degli stessi.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto le dichiarazioni dei terzi (fornitori) meri elementi indiziari e come tali – inidonei a fondare l’emissione dell’avviso ove non corroborati da ulteriori elementi probatori, è fondato, in considerazione di quanto già precisato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio” (Cass. 6946/2015; 21812/2012).

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo, con conseguente assorbimento del terzo; in accoglimento del secondo motivo, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Campania, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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