Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12859 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12859 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 23288-2012 proposto da:
PUGLIANO RAFFAELLA PGLRFL40E70C515F in proprio nonché
per il figlio Morelli Giovanni entrambi nella qualità di eredi di Morelli
Giuseppe, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36,
presso lo studio dell’avvocato BALDI STEFANO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MARTIRE FRANCESCO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 06/06/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controticortente avverso il provvedimento R.G. 450/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Baffo Costantino (con delega verbale
dell’avv. Francesco Martire ai sensi dell’art. 14 1.n. 247 d el 2012) che si
riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 23288 sez. M2 – ud. 04-10-2013
-2-

di SALERNO del 6.10.2011, depositato 11 20/02/2012;

R.g. 23288/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso del 7 maggio 2010, Giuseppe Morelli chiese il riconoscimento dell’equa
riparazione per il danno non patrimoniale subito per la irragionevole durata di un
processo instaurato ex art. 2932 cod.civ. innanzi al Tribunale di Cosenza con atto del 27

in primo grado con sentenza depositata il 19 gennaio 2004, e nel giudizio di appello con
sentenza del 14 dicembre 2009.
La Corte d’appello di Salerno, con il decreto in epigrafe, rilevato che agli atti vi era una
istanza del 7 marzo 1995, in cui l’attore chiedeva fissarsi udienza per intervenuta
dichiarazione di fallimento, escluse dal computo della durata del processo di primo grado
il periodo successivo al 26 aprile 1995, essendo quanto meno da quel momento il Morelli
a conoscenza del fallimento ed avendo quindi proseguito inutilmente nella causa, e
ritenne il periodo di tre anni quale arco di durata ragionevole del processo presupposto
in primo grado, pur valutando le lungaggini rilevate in tale periodo dovute anche
all’atteggiamento del ricorrente (per adesione all’astensione degli avvocati, mancata
notifica della nuova domanda al contumace, istanza di rinvio), e concluse che il periodo
complessivamente irragionevole risultasse per il primo grado di tre anni e nove mesi e
per il giudizio di appello tre anni e sette mesi, liquidando in favore del Morelli la somma
di euro 7334,00.
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso Raffaella Pugliano, in proprio e per il
figlio Giovanni Morelli, portatore di handicap, entrambi in qualità di eredi di Giuseppe

maggio 1989, la cui prima udienza era stata tenuta il 3 luglio 1992 e che era stato definito

Morelli. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La ricorrente ha
depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente, contraddittoria ed errata
motivazione circa punti decisivi della controversia, parziale ed incompleto esame degli
atti ed erronea valutazione degli stessi, mancata acquisizione di ulteriore documentazione
1
‘,

necessaria ai fini della decisione. Si contesta l’affermazione della Corte di merito relativa
alla inutilità della prosecuzione della causa dopo il fallimento della controparte, così
come il calcolo del periodo di durata irragionevole del processo presupposto
indennizzabile secondo la valutazione della Corte stessa, che, dopo aver escluso dal

giudizio di appello. Si lamenta altresì che la Corte abbia introdotto eccezioni non
rilevabili di ufficio, in assenza di costituzione nel giudizio del Ministero della Giustizia,
come quella relativa alla addebitabilità al ricorrente dei rinvii, o quella relativa alla
limitazione del periodo di durata irragionevole del processo indennizzabile. Si contesta
ancora la mancata audizione della parte e la mancata acquisizione documentale sollecitata
dal ricorrente.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La Corte di merito non ha chiarito le ragioni del proprio convincimento in ordine alla
inutilità della prosecuzione del processo una volta che il ricorrente fosse venuto a
conoscenza dell’intervenuto fallimento della controparte (il costruttore
dell’appartamento di cui si tratta), ed inoltre, dopo aver escluso la computabilità, ai fini
della liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, del periodo successivo
a tale avvenuta conoscenza, nel corso del giudizio di primo grado, ha poi
contraddittoriamente computato il periodo di durata irragionevole del processo nella fase
di appello.
Ancora, essa ha immotivatamente escluso l’acquisizione documentale richiesta dal
ricorrente.
Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge n. 89 del 2001, contraddittorietà
ed illogicità della motivazione, error in procedendo, erroneità dei presupposti della decisione,
mancata valutazione di prove. Si lamenta che il ricorrente aveva chiesto l’accertamento
anche del danno patrimoniale determinato dalla perdita delle somme versate per
l’acquisto dell’appartamento al costruttore, quale conseguenza della durata eccessiva del
processo de quo, per effetto della dichiarazione di fallimento dello stesso, intervenuta a

2

computo l’arco temporale di durata del giudizio 7L clise-c-br
iTo successivo alla
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conoscenza da parte del ricorrenterta poi ca co ato iJ successivo periodo di durata del

notevole distanza di tempo dal momento in cui era stata mandata a decisione la causa di
primo grado avente ad oggetto la esecuzione di ufficio del contratto di compravendita.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Contraddittoriamente la Corte di merito ha negato che fosse stato provato il danno
patrimoniale causato dal ritardo nella definizione del processo dopo aver rigettato la

l’acquisizione, non essendone in possesso per averla depositata presso gli uffici giudiziari
presso i quali pendeva la causa ex art. 2932 cod.civ.
La terza censura ha ad oggetto la denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. con
riferimento alla disposta compensazione delle spese. La Corte di merito ha compensato
tra le parti le spese del giudizio avuto riguardo alla indispensabilità del ricorso al giudice
per la ricorrente ed alla carenza di contestazioni della controparte, che non si era
costituita nel giudizio. Ma siffatta giustificazione non integrerebbe i giusti motivi della
compensazione a norma del codice di procedura civile.
Il motivo è fondato.
Il giudice di merito ha giustificato la integrale compensazione delle spese del giudizio,
adducendo soltanto e sostanzialmente, da un lato, la ragione della mancata strutturazione
del processo di equa riparazione in modo tale da consentire una fase conciliativa, ragione
che, fondata su un auspicio de jure condendo, non è qualificabile né grave né eccezionale ai
sensi dell’art. 92, secondo comma, cod.proc.civ. (v., tra le altre, Cass., sent. n. 22763 del
2013~.), e, dall’altro, la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione, non costituitasi, che, invece, non giustifica, di per sè, la
compensazione (v., expbaimir, Cass., sent. n. 23632 del 2013).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato
e la causa rinviata ad un diverso giudice, che viene designato nella Corte d’appello di
Salerno, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio, e che riesaminerà
la controversia tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
3

richiesta di acquisizione della documentazione Rini il ricorrente aveva chiesto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione

II, il 4 ottobre 2013.

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