Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12858 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19900-2008 proposto da:
B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICCIOTTI 9, presso l’avvocato COLACINO
VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONNINI DONNINO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il
30/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato V. COLACINO (delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per cassazione n. 1990008 proposto da B. G. nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila del 16.4.2008, con il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione presentato dal B. nei confronti di detto Ministero;
letti gli atti;
rilevato che il predetto ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila anzichè presso l’Avvocatura Generale;
che detto Ministero non si è costituito in giudizio;
considerato che la notifica del ricorso effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale è nulla;
che tale nullità impone di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che, se eseguita, ha l’effetto di sanare detta nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione (cfr. per tutte Cass. n. 15062 del 2006);
che ai ricorrente va fissato un termine per procedere al rinnovo della notificazione, che può essere determinato in giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
PQM
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, fissando il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare tale adempimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010