Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12858 del 22/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 12858 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 14045-2010 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE C.F.
80237250586, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
2015

difende ope legis;
– ricorrente –

1299

contro

ANTONINI S.R.L. (già ANTONINI FOSCO E FIGLI s.r.1.)
C.F. 03500630482, in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 22/06/2015

pro tempore, nonche’ ANTONINI MASSIMO in proprio C.F.
NTNMSM43H23D403W, elettivamente domiciliati in ROMA,
,

VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell’avvocato
SILVANO PICCININNO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega

– controricorrenti contro

ANTONINI CESARE C.F. NTNCSR46P071046X;
– intimato –

avverso la sentenza n. 686/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/05/2009 r.g.n. 1202/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito l’Avvocato BACHETTI MASSIMO;
udito l’Avvocato TRIVELLINI RAFFAELE per

delega

PICCININNO SILVANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità.

•■

in atti;

RG 14045/2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale dell’Ispettorato dell’INPS n. 107929 in data 8.2.1997 era

personale dipendente della s.r.l. STEMA, società alla quale la Antonini
aveva appaltato opere di coibentazione dei propri forni ma che, a criterio
degli accertatori, sarebbe stato da considerare dipendente della
appaltante. L’opposizione avverso la cartella esattoriale
conseguentemente emessa venne accolta dal Tribunale di Firenze con
sentenza 11 del 2006. A seguito di successivo verbale di accertamento la
D.P.L. di Firenze emise ordinanza ingiunzione per la stessa vicenda e
dell’importo di € 19.961 e la società propose opposizione. Il Tribunale di
Firenze , con sentenza 2630 del 2007, ravvisata la accertata vicenda di
interposizione vietata ex art. 1 legge 1369 del 1960, respinse
l’opposizione della società.
La sentenza venne impugnata dalla s.r.l. Antonini Fosco & Figli e da
Antonini Cesare e la Corte di Firenze con sentenza n. 686 del
20.05.2009, in totale riforma della prima decisione, annullò l’o.i. della
D.P.L. opposta, affermando: che in punto di fatto doveva osservarsi come
la valutazione del Tribunale si era basata sulla acritica ricezione delle
risultanze dei verbali ispettivi le quali, ove ben considerate, ed anche
senza ricorrere ad alcuna prova orale, portavano a ritenere inconsistente
la ipotesi dello pseudoappalto (non risultando affatto una stabile attività
di aiuto del personale Antonini ai dipendenti Stema, né emergendo alcuna
attività di direzione del capo officina nel lavoro di coibentazione del forno,
né ancora, potendosi trascurare la durata di pochi mesi dell’appalto e la
irrilevanza del compenso basato sulla fatturazione ad ore); che in punto
di diritto, e comunque, doveva ritenersi, che, pur prima dell’intervento
del d.lgs. 276 del 2003, la lettura della legge 689 del 1981 in tema di
applicazione della previsione era da condursi anche alla luce della
sopravvenuta disposizione di cui all’art. 3 d.lgs. 472 del 1997 che
statuiva il favor rei in materia tributaria, con la conseguenza per la quale

contestata alla s.r.l. ANTONINI Fosco & Figli l’omissione contributiva per

andava analogicamente applicato il sopravvenuto nuovo disposto del
d.lgs 276 del 2003 e pertanto affermato che le sanzioni opposte nella
specie non erano più esigibili.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero del Lavoro DPL di Firenze
ha proposto ricorso il 20.05.2010 articolando due motivi dei quali la soc.
Antonini ha eccepito in controricorso la inammissibilità e comunque
l’infondatezza. La Antonini ha depositato memoria finale. I difensori

motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’impugnazione della ricorrente Amministrazione si articola su due
motivi, il primo che denunzia la falsa applicazione analogica della
normativa del d.lgs. 276 del 2003 per il tramite della incongrua
elevazione a principio della norma speciale tributaria di cui all’art. 3 d.lgs.
472 del 1997 ed il secondo che espone la contraddizione intrinseca alla
predetta ricostruzione argomentativa, non potendosi invocare il favor rei
quale introdotto per le sanzioni tributarie pretendendo di estendere il
principio alle sanzioni non tributarie.
La controricorrente Antonini, ben prima della contestazione della
fondatezza delle ragioni del ricorso, ne evidenza la inammissibilità, vuoi
per acquiescenza alla autonoma statuizione sulla inesistenza in fatto dello
pseudo appalto vuoi per la inesistenza di alcun interesse a denunziare
una astratta violazione di legge.
Ritiene il Collegio che il ricorso, come esattamente eccepito dalla
contro ricorrente, se pur affidato ad una esatta critica alle affermazione
“analogiche” della Corte Fiorentina, sia radicalmente inammissibile per
mancata impugnazione di una delle due autonome rationes decidendi
sulle quali quella Corte – come era in suo potere – ha ritenuto di fondare
la sua decisione.
Certamente ha errato la Corte di merito nel dar corso alla applicazione
analogica, e per supposto favor rei ,delle regole del decreto delegato 276
del 2003, esattamente per le ragioni che questa Corte ha sottolineato in
recenti pronunzie (Cass. 29411 del 2011 e 1105 del 2012) e sino alla
ancor più recente sentenza 3240 del 2015 emessa da questa Sezione in
fattispecie identica a quella che occupa.
Ma altrettanto certamente le volte in cui – e tale è il caso di specie – la

hanno discusso oralmente. Il Collegio ha autorizzato la redazione di

sentenza si fondi, a torto od a ragione, su una duplicità di

rationes

decidendi (nel caso che occupa la infondatezza in fatto del contestato
appalto vietato e, in diritto, la non irrogabilità della sanzione per difetto
dei requisiti di legge), la mancata impugnazione di una delle due (nella
specie quella scaturente dalla valutazione dei fatti) rende il ricorso, come
ex adverso rilevato, radicalmente inammissibile (cfr. S.U. 7931 del
2013). Né del resto la ricorrente Amministrazione pare essersi anche solo

secondo motivo (ultimi capoversi a pag. 10), lungi dal rilevare che la
sentenza aveva inteso escludere la contestata ipotesi dello pseudo
appalto (art. 1 legge 1369 del 1960) in termini di affermazione della
effettività della organizzazione dell’Impresa Stema ben prima di
sviluppare l'(errato) argomento in diritto della efficacia liberatoria dalla
sanzione dello

jus superveniens,

ha inteso solo rilevare la

contraddittorietà argomentativa tra valutazioni in fatto e valutazioni in
diritto. Ma in tal modo la ricorrente mostra di non essersi avveduta del
fatto che non si trattava di argomenti omogenei e quindi suscettibili di
contraddizione o assorbimento ma di ragioni della decisione autonome e
compatibili, in quanto poggiate l’una sulla applicabilità astratta della
norma del 1960 (esclusa per la non ricorrenza della relativa fattispecie) e
l’altra sulla giuridica inapplicabilità della stessa, per effetto della analogica
applicazione della norma più favorevole.
E di qui, lasciata immune da censure la prima ratio, la inammissibilità
del ricorso con la conseguenza di legge sul regime delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti Amministrazioni
alla refusione delle spese in favore della parte contro ricorrente, liquidate
in € 4.100 di cui € 100 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed
agli accessori di legge.
Così deciso nella c.d.c. del 17.03.2015.

avveduta di tale palese duplicità di rationes se è vero che, in fondo al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA