Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12858 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11037/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA

MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA PISTONE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3278/21/2014 della COMMISSIONE DISTACCATA di

CALTANISSETTA del 14/07/2014, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA PISTONE, difensore del ricorrente, che

si riporta agli scritti e deposita una Raccomandata A/R.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale la CTP gli aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA anno 2008; avviso fondato sui maggiori utili accertati nei confronti della società e sulla presunzione di distribuzione degli stessi al socio di società di capitali a ristretta base sociale (quale quella in questione); la CTR, in particolare, ha ribadito la legittimità di detta presunzione, salva la facoltà del socio di provare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti; diversa destinazione degli utili non dimostrata dal contribuente nel caso di specie; la CTR, inoltre, ha precisato che l’accertamento nei confronti della società (validamente notificato solo a quest’ultima, non sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di capitali) era divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicchè era preclusa in questa sede ogni questione sulla sussistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il primo motivo, con il quale si denunzia il vizio di motivazione apparente e/o incomprensibile, è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte, invero, che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez. unite 8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla CTR appaiono idonee a rilevare la “ratio decidendi”, sicchè non può ritenersi sussistente il denunciato vizio.

Il secondo motivo, con il quale ci si duole, sub specie di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, dell’omessa valutazione da parte della CTR della prova contraria offerta dal contribuente, appare parimenti infondato, essendosi la CTR attenuta al consolidato principio di questa Corte, non contestato dallo stesso ricorrente, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;

contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la CTR, non tenuta a dar conto di tutte le risultanze istruttorie (v. Cass. sez. unite 8053/2014), ha espressamente valutato nel suo complesso la prova contraria offerta dal contribuente, ritenendo (con giudizio insindacabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 3) che quest’ultimo non aveva dimostrato la diversa destinazione degli utili stessi.

Il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile, in quanto tende, sub specie di violazione di legge, ad una diversa valutazione, da parte di questa Corte, degli elementi probatori (in particolare della documentazione) addotti dal contribuente.

Anche il quarto motivo, con il quale ci si duole del mancato esame da parte della CTR di eccezione (nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione) sollevata in primo grado e riproposta in appello, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato consentito a questa Corte il preliminare giudizio di decisività della detta questione (specie considerando che il contribuente, con il proposto ricorso in primo grado, ha censurato nel merito l’avviso di accertamento societario, dimostrando in tal modo una specifica conoscenza di quest’ultimo).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA