Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12858 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24623-2012 proposto da:

G. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC

A/13, presso lo studio dell’avvocato MASIANI ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIANELLO RICCARDO

giusta procura a margine;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso in via principale accoglimento,

in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASIANI ROBERTO che si riporta e

chiede all’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Treviso – a seguito di verifica fiscale culminata nel p.v.c. del 2.10.2007 – notificò a G. s.r.l. due avvisi di accertamento in relazione, rispettivamente, agli anni d’imposta 2003 e 2004, contestando alla società la vendita di alcuni appartamenti in nero, per entrambe le annualità. In particolare, l’Ufficio rideterminò il maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, conv. in L. n. 427 del 1993, nonchè i maggiori ricavi ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972, così procedendo alla rideterminazione dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA dovute e irrogando le relative sanzioni. Impugnati detti avvisi dalla società con separati ricorsi, la C.T.P. di Treviso – previa loro riunione – li accolse con sentenza n. 44/02/09. Con successiva sentenza del 27.7.2011, la C.T.R. del Veneto accolse però l’appello proposto dall’Ufficio, riformando la prima decisione. In particolare, osservò il giudice del gravame la fondatezza della tesi erariale, stanti le rilevate evidenti incongruenze fra costi e ricavi, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, e che i valori degli immobili venduti erano stati rettificati sulla base di dati congrui, quali quelli UTE/OMI, a prescindere dal concetto di “normalità” di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3.

G. s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un “atto di costituzione”, allo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 23.9.2016, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Quindi, con successiva ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 11.12.2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essere stato comunicato al difensore della società, regolarmente costituitosi in giudizio d’appello, l’avviso di trattazione dell’udienza di discussione.

1.2 – Con il secondo e il terzo motivo, si denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR motivato su tutti i punti cruciali della contestazione. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello da un lato non ha preso in considerazione tutte le contestazioni sollevate da essa contribuente, dall’altro non s’è fatta carico di spiegare alcunchè sulla percentuale di ricarico, sull’errato ricorso al metodo analitico-induttivo, ed infine sull’erroneità delle stime UTE.

1.3 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la C.T.R. da un lato affermato la correttezza del ricorso al metodo analitico-induttivo, fondato su presunzioni, e dall’altro chiosato nel senso che nella specie l’Ufficio non aveva operato sulla base di mere presunzioni, ma di fatti oggettivi evincibili dalla contabilità.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

Nella specie, come risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello (senz’altro consentito a questa Corte, trattandosi quello denunciato di error in procedendo, per il quale la Corte stessa è anche giudice del fatto processuale – ex multis, Cass. n. 6014/2018), l’avviso di trattazione della discussione dinanzi alla C.T.R. è stato comunicato al difensore presso la segreteria del secondo giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, giacchè il primo tentativo presso il domicilio eletto non era andato a buon fine, avendo il difensore nelle more trasferito il proprio studio in altra sede. Questi, conseguentemente, non ha partecipato alla discussione.

Sul punto, si registra un contrasto nella stessa giurisprudenza della Sezione tributaria, pure segnalato dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo con Rel. n. 82/2016.

Infatti, secondo un primo più consistente indirizzo, che risale a Cass. n. 26313/2005 (e che si fonda su altri precedenti, tra cui Cass. n. 11223/2002), “Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del citato D.Lgs. art. 17, comma 3” (così Cass. n. 13366/2013; nello stesso senso, Cass. n. 13238/2016, Cass. n. 28712/2017).

Detto orientamento trova riscontro in quello adottato – nell’ambito del processo di cognizione ordinario – in relazione all’interpretazione dell’art. 141 c.p.c. (v. in particolare Cass. n. 7990/1992, Cass. n. 743/2000, Cass. n. 1986/2002 e Cass. n. 3297/2003), laddove si evidenzia che l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore ha una valenza più personalistica che toponomastica, sicchè il domicilio eletto si sposta automaticamente presso il nuovo studio del difensore, in caso di trasferimento. Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza sulla idoneità della notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario trasferitosi, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, anche in ambito tributario (Cass. n. 7257/2017; contra, però, Cass. n. 16663/2018).

Secondo altro orientamento, minoritario (ma come si vedrà, verosimilmente postosi in inconsapevole contrasto con quello prima riportato), inaugurato da Cass. n. 5749/2016, “In tema di contenzioso tributario, la regola prevista in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, che consente l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione, si applica non solo nei casi, espressamente menzionati di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto valida la comunicazione dell’avviso di trattazione effettuata presso la segreteria della commissione tributaria, non avendo la parte dato notizia dell’avvenuto trasferimento dello studio del difensore, presso cui aveva eletto domicilio)” (conf., Cass. n. 20086/2017).

La citata Cass. n. 5749/2016 afferma di porsi in continuità con Cass. n. 6939/2006, che però riguardava non già il trasferimento del domicilio del procuratore, bensì l’ipotesi del domicilio autonomamente eletto, come pure emerge dalla già citata relazione dell’Ufficio del Massimario n. 82/2016. La successiva Cass. n. 20086/2017, dal canto suo, si limita a richiamare il precedente del 2016, considerato espressione di un consolidato orientamento della S.C., che in realtà – come s’è visto – non esiste.

Al riguardo, ritiene la Corte di dover ribadire la bontà dell’impostazione “tradizionale” e maggioritaria, l’unica coerente col dettato normativo, non basandosi le due pronunce prima menzionate su una corretta lettura del diritto vivente, bensì su un assai probabile fraintendimento, il che esime dal dover rimettere gli atti al Primo Presidente, onde investire le Sezioni Unite.

Deve quindi ritenersi che la comunicazione dell’avviso di trattazione, come effettuata nei confronti del difensore della società, sia stata omessa. Pertanto, la sentenza impugnata è nulla, sicchè occorre rimettere la causa alla C.T.R. del Veneto per un nuovo esame dell’appello della società. I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.

3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è dichiarata nulla, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello proposto dalla società e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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