Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12857 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3675/2019 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato in Termoli Corso Nazionale
75, presso lo studio dell’Avv.to Simone Coscia che lo rappresenta e
difende come da procura speciale in calce al ricorso, (manca il
domiciliatario);
– ricorrente –
contro
Procura Generale Repubblica Corte Suprema Cassazione;
– intimato –
e contro
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in ROMA,
Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 27/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da D.I. nato in (OMISSIS) volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dal Mali aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto lo zio con il quale viveva ed i suoi cugini lo picchiavano e maltrattavano.
Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. G), per avere ritenuto infondato il ricorso riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante ne fossero presenti tutti i presupposti. Inoltre il Tribunale non aveva ritenuto di disporre l’audizione del ricorrente adottando passivamente ed acriticamente le motivazioni della Commissione Territoriale senza esercitare i poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di merito ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo manifestamente infondate le ragioni del ricorso.
Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante i principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente.
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020