Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12857 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 13/05/2021), n.12857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4195-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CROCE BIANCA S.LUCIA SCARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato CURCIULLO ANGELO giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 266/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di CATANIA, depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO ALFONSO che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 266/34/12, depositata il 2 luglio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato parzialmente accolto l’originario ricorso della contribuente, Croce Bianca Santa Lucia soc. coop. a r.l., avverso due avvisi di accertamento IVA e le corrispondenti cartelle di pagamento, per gli anni d’imposta 2002 e 2003.

2. In particolare, la sentenza di primo grado aveva accolto i ricorsi relativi all’avviso di accertamento e alla cartella per l’anno 2002, mentre aveva affermato la legittimità dell’accertamento relativo all’anno 2003.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. La Croce Bianca Santa Lucia soc. coop. a r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 3.

3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54.

4. Le prime due censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondate.

5. La CTR ha negato l’applicabilità al caso di specie della proroga biennale, L. n. 289 del 2002, ex art. 10, dei termini assegnati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 all’Amministrazione finanziaria per l’emissione degli avvisi di accertamento IVA.

6. Tale affermazione si fonda sul presupposto che la proroga sia prevista per gli accertamenti nei confronti di contribuenti che non abbiano esercitato la facoltà di definizione automatica prevista dalla medesima L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, pur essendo nel diritto e nella possibilità di farlo, non per gli accertamenti nei confronti di contribuenti ai quali la definizione automatica era preclusa dalla legge, perchè già destinatari di un avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della stessa (L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 3, lett. c).

7. In realtà, secondo il costante orientamento di questa S.C., l’ambito applicativo dell’art. 10 è esteso a tutte le ipotesi in cui il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica, qualunque sia la ragione di tale scelta: “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge)” (v. da ultimo Cass. 19/12/2019 n. 33775; in precedenza Cass. 29/10/2014, n. 22921, Cass. 23/07/2010, n. 17395).

8. Anche il terzo motivo è fondato.

9. La CTR ha laconicamente affermato, a proposito del recupero delle imposte iscritte a ruolo portate dalla cartella impugnata: “stante che l’Ufficio aveva disconosciuto il credito e lo stesso non era stato chiesto a rimborso, non ne poteva essere chiesto il pagamento”.

10. Tale affermazione, se non meglio circostanziata, si pone in contrasto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che autorizza l’Ufficio, quando il contribuente abbia dichiarato un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, non solo a disconoscere il credito, ma anche a recuperare l’imposta corrispondente.

11. Anche la cartella impugnata si profila dunque legittima.

12. Quanto alle difese della società Croce Bianca Santa Lucia soc. coop. a r.l., il controricorso depositato contiene sedici (e non diciassette, come erroneamente numerato) motivi di doglianza, ma, oltre a non contenere l’espressione “ricorso incidentale”, mira, tanto nel corpo dell’atto quanto nelle conclusioni, alla sola reiezione del ricorso dell’Agenzia.

13. A ciò va aggiunto che, mentre i primi due motivi si indirizzano contro la sentenza di secondo grado, salvo peraltro limitarsi far derivare dai vizi denunciati solo l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario, i restanti motivi (dal terzo al sedicesimo) si presentano come una riproduzione testuale dell’appello proposto contro la sentenza di primo grado, come emerge da vari passaggi dell’atto, in cui o ci si rivolge direttamente alla CTR anzichè alla Corte di cassazione (v. ad es. a pag. 12, diciassettesimo rigo) o comunque si critica solo ed esclusivamente la sentenza della CTP, riproponendo i motivi degli originari ricorsi avverso gli avvisi e le cartelle di pagamento o le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado (v. pag. 18, penultimo rigo, pag. 19, righi 18-19, pag. 20, righi 22-23, pag. 21, righi 1415 e 27-28).

14. Ne discende l’impossibilità di leggere il controricorso come un ricorso incidentale implicito.

15. La sentenza impugnata va in conclusione cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, gli originari ricorsi della contribuente devono essere rigettati.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata, rigettando gli originari ricorsi della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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