Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12857 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12857 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Accertamento.
Vizio Motivazione.

ORDINANZA

cv cl
sul ricorso proposto da:
TURITALIA SRL con sede a Pizzo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al ricorso, dall’Avvocato
Roberto Franco, elettivamente domiciliata in Roma,
presso l’Avvocato Maria Ida Orefice – Studio legale
Vavalà

RICORRENTE
CONTRO

COMUNE DI PIZZO, in persona del legale rappresentante
INTIMATO

pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.645/08/2010 della C.T.R. di Catanzaro Sezione n. 08 in data 18.11.2010, depositata il 29
novembre 2010;
1

zi2-6

Data pubblicazione: 06/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la cassazione della decisione

n.645/08/2010 della Commissione Tributaria Regionale di
Catanzaro,

Sezione

n.

08,

in

data

18.11.2010,

depositata il 29.11.2010.
2 – Il ricorso della società, che riguarda impugnazione
degli avvisi di accertamento ICI degli anni dal 2003 al
2006, censura l’impugnata decisione, sulla base di
quattro mezzi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello del Comune e, in
riforma della decisione di primo grado, ha rigettato
l’originario ricorso della contribuente avverso gli
avvisi di accertamento ICI anzi indicati; in
particolare i Giudici di appello hanno ritenuto che la
contribuente non ha offerto la prova, idonea a vincere
la presunzione che sorreggeva la determinazione
dell’imponibile, desumibile dal regolamento comunale
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2904/2012 è stata

adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs.
n.446/1997, secondo la quale il valore dell’immobile in
questione è dato dal valore venale in comune commercio
dei beni ricadenti nella zona omogenea in cui lo stesso
è compreso.

tenendo conto del quadro normativo di riferimento e di
principi espressione dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi al riguardo.
Costituisce, in vero, principio consolidato, quello
secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione
della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai
sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
6)Nel caso, sembra che la decisione di appello sia
incorsa nel denunciato vizio di motivazione, giacchè,
dopo avere richiamato quella giurisprudenza di
legittimità

(Cass.

n.9135/2005,
3

n.11171/2010,

5 – Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate

n.15555/2010) che riconosce ai regolamenti comunali,
adottati ex artt.52 e 59 del D.Lgs n.446/1997, funzione
analoga a quella degli studi di settore, così
considerando sorretti da presunzione semplice gli
accertamenti eseguiti in base agli stessi, si è

errore in quanto la contribuente, sulla quale incombeva
l’onere, non aveva offerto elementi idonei a vincere la
presunzione.
Tale affermazione non sembra idonea a dare contezza
dell’iter decisionale, per un verso, in quanto ha
omesso di esaminare gli elementi, richiamati in questa
sede con il terzo motivo, relativi ai “vincoli
esistenti sulle aree scrutinate”, già valorizzati dal
primo giudice ed in ipotesi tali da indurre ad un
diverso decisum, e sotto altro profilo, perché non
offre una adeguata disamina logica e giuridica, in
ordine agli effetti giuridici ricollegati, nel caso,
alle disposizioni del Regolamento Comunale, anche avuto
riguardo alla necessità di dare una lettura
costituzionalmente orientata del quadro normativo di
riferimento, quale imposta dalle puntualizzazioni, in
ordine alla obbligatorietà del contraddittorio ed al
riparto dell’onere probatorio, effettuate dalla Corte
Costituzionale

(

n. 105/2003) e dalle SS.UU. della
4

limitata ad argomentare che la CTP era incorsa in

Cassazione (n.26635/2009), in tema di studi di settore.
7 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza del terzo motivo,

il quarto per mancanza di interesse.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che, alla relativa stregua, va accolto il terzo motivo
del ricorso e cassata, in relazione, l’impugnata
decisione, con assorbimento dei primi due mezzi e
declaratoria di inammissibilità del quarto per carenza
di interesse;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Calabria, procederà al
riesame e, quindi, deciderà sul merito e sulle spese
del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in
5

assorbiti i primi due mezzi e dichiarato inammissibile

relazione, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad
altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.

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