Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12856 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22848/2014 proposto da:

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – P.I. (OMISSIS), in persona del

suo direttore generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

COLOSSEO 10 A, presso lo studio dell’avvocato FIORA GIANNI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MARIA BIANCHI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del suo curatore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA MORESCHINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO PALMIGIANO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3518/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con decreto depositato in data 25 giugno 2014, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione promossa da CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. con cui il proprio credito portato da vari decreti ingiuntivi era stato ammesso solo parzialmente e solo in via chirografaria;

che il CONAI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dal fallimento con controricorso;

che il ricorrente, tra l’altro, lamenta la nullità del decreto per mancato accoglimento dell’istanza istruttoria formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e avente ad oggetto l’acquisizione officiosa del fascicolo di parte opponente;

che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso;

ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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