Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12856 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10547/2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GRECO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO in persona del suo

Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/11/2014, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.G.C. ricorre, affidandosi ad unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio, quale giudice di rinvio designato con ordinanza della S.C. 28502/2013, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado con cui la CTP di Roma aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso cartella relativa a contributi consortili; la CTR, in particolare, ha evidenziato che, in ossequio ai principi stabiliti dalla S.C. nella su citata ordinanza, il Consorzio aveva dimostrato che l’immobile in questione ricadeva nel “piano di classifica” deliberato dal Consorzio e sottoposto al controllo dell’Amministrazione Regionale e che lo stesso piano di classifica indicava il perimetro del territorio interessato dalle opere consortili; l’utilitas per il consorziato era implicita in detta inclusione del terreno nel piano di classifica.

Il Consorzio di Bonifica Terre ed Agro Romano resiste con controricorso.

L’unico motivo, con il quale il ricorrente si duole che la CTR non abbia applicato il principio di diritto di cui alla su citata ordinanza di rinvio ed abbia violato l’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, è infondato.

Ed invero, con l’ordinanza di rinvio questa Corte ha affermato che “in presenza di specifica contestazione del consorziato, l’Ente è tenuto, in base all’ordinario regime di riparto… ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua la pretesa dell’ente è da ritenersi legittima e fondata, sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti… derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione degli immobili del consorziato all’interno del “perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato secondo le procedure di legge – (Cass. SS.UU. n. 11722/2010), sia pure agli effetti ricollegabili all’approvazione del “piano di classifica” (Cass. n. 4513/2009).

Alla stregua di tale principio, la CTR ha quindi correttamente proceduto ad accertare, attraverso la documentazione in atti, dapprima l’inclusione dell’immobile in questione nel “Piano di classifica” contenente il perimetro del territorio interessato dalle opere consortili (e quindi nel perimetro di contribuenza), e, successivamente, sia pure attraverso un meccanismo presuntivo, la sussistenza dell’utilitas per il consorziato, e cioè la sussistenza di detti vantaggi fondiari immediati e diretti.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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