Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12856 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12856 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 06/06/2014

Vizio Motivazione.
ORDINANZA

c_ c/.-{ C.2″
sul ricorso proposto da:
PETRUZZELLI

MARIA

ANNA

residente

a

Foggia,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avvocato Maria Grazia Lattanzio,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mincio, 4,
presso lo studio dell’Avvocato Maria Novella Masullo,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante
INTIMATO

pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.211/26/2011 della C.T.R. di Bari

Sezione Staccata di Foggia n. 26 in data 20.10.2011,
depositata il 16 novembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della decisione
n.211/26/2011 della CTR di Bari, Sezione Staccata di
Foggia n. 26, in data 20.10.2011, depositata il
16.11.2011.
2 – Il ricorso della contribuente, che riguarda
impugnazione delle ingiunzioni di pagamento ICI degli
anni dal 2002 al 2005, censura l’impugnata decisione,
sulla base di due mezzi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello del Comune, ritenendo,
per un verso, legittima la notifica dei presupposti
avvisi di accertamento, e, per l’effetto, dichiarando
inammissibile il ricorso proposto avverso le successive
ingiunzioni, in quanto impugnabili solo per vizi
propri.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere esaminate e definite, sulla base di principi
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2818/2012 è stata

affermati in pregresse pronunce.
E’ stato, in vero, affermato che “Nella notificazione
a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui
non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o
a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt.

accertato

che

destinatario non ha cambiato

il

domicilio,

o

dimora

residenza,

e

temporaneamente assente,

ma

e’

che mancano persone

abilitate a ricevere il piego in sua vece,

deve

rilasciare avviso al destinatario del deposito del
piego nell’ufficio
il

deposito,

postale e provvedere, eseguito
alla compilazione

dell’avviso

di

ricevimento che, con la menzione di tutte le
formalita’ eseguite, del deposito e relativa data,
nonche’ dei motivi che li hanno determinati, deve
essere restituito con il piego al mittente compiuti
inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che
l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna
menzione delle operazioni descritte, comporta la
nullita’

della notificazione”

(Cass.

n.28856/2005,

n.23140/2010, n.10998/2011n.16050/2011).
Nel caso esaminato, in particolare, la S.C. ha ritenuto
e dichiarato il

vizio

avvenuta a mezzo posta,

di notifica di un verbale,
per
3

la

mancanza,

sulla

8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver

busta restituita al mittente per compiuta giacenza,
cosi’ come sulla cartolina che la accompagnava, della
indicazione delle modalita’ con le quali il
notificando sarebbe stato cercato senza essere
reperito e comunque messo nella condizione di venire

pure, rilevato che la sola annotazione, sia sul piego
restituito al mittente, sia sull’avviso di
ricevimento, della , non
consente di ricavare l’avvenuto espletamento delle
prescritte formalita’, con conseguente nullita’ della
notifica, tenuto che nel caso di notifica a mezzo posta
e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica
devono essere rigorosamente osservate e menzionate
nell’avviso di ricevimento(Cass. n. 25031/2008,
n.10998/2011).
5 bis – Peraltro, le espressioni utilizzate in
sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logicoformale, a giustificare il decisum, sia perché
generiche e perplesse, riferendosi alla norma e non già
al dato fattuale ( “previa affissione alla porta del
destinatario o immissione nella casella postale dello
stesso”) delle concrete modalità di notifica adoperate,
sia pure perché non riferiscono in ordine al contestato
indirizzo del destinatario della notifica, alla
4

a conoscenza del verbale. Nell’occasione, la S.C. ha,

concreta

effettuazione

di

tutti

i

prescritti

adempimenti ed alla relativa annotazione sull’avviso di
ricevimento.
In buona sostanza, sembra che l’impugnata decisione sia
pure affetta dal denunciato vizio di motivazione,

indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
6 – La decisione impugnata, che ha accolto la domanda
dell’Agenzia Entrate e giustificato la regolarità della
notifica degli avvisi di accertamento, con il dire che
fossero all’uopo sufficienti il deposito del “plico
presso l’ufficio postale, previa affissione alla porta
del destinatario o immissione nella casella postale
dello stesso, di apposito avviso” e l’annotazione di
compiuta giacenza, non sembra in linea con i citati
principi.
7 – Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in
camera di consiglio ed il relativo accoglimento per
manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
5

rinvenibile “quando il giudice di merito omette di

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e

l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al
riesame e, quindi, deciderà sul merito e sulle spese
del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.

che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per

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