Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12855 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 26/05/2010), n.12855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31966-2006 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE RAFFAELE SANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato MILANI

DANIELE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ENZO OF ROMA N. 52840 S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2006 R.G.N. 5436/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MILANI DANIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 101, L. Fall. depositato il 18.10.2000 B. E., premesso di essere creditrice nei confronti della Enzo of Rome srl, quale ex dipendente, della somma di L. 8.716.000 per omessa corresponsione del TFR, propose domanda d’ammissione allo stato passivo di detta Società, dichiarata fallita. Il curatore fallimentare si oppose all’istanza, deducendone l’inammissibilità L. Fall., ex art. 98, comma 3, per avere la ricorrente già presentato in precedenza altre tre identiche domande non coltivate. Il credito non venne ammesso al passivo e la causa proseguì in sede contenziosa.

Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’istanza presentata dalla B. e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.12.2005 – 9.1.2006, rigettò il gravame proposto dalla lavoratrice, sul rilievo che la decadenza dal potere d’insinuazione nello stato passivo del fallimento per abbandono dell’istanza da parte del creditore, previsto dall’art. 98, L. Fall., è applicabile anche alla domanda tardiva, precludendone quindi la riproposizione ai sensi dell’art. 101, L. Fall. e, che, in fatto, quella per cui è causa era la quarta istanza, di analogo contenuto, avanzata dall’appellante.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale B. E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Il Fallimento Enzo of Rome srl non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, contestando, anche alla luce delle innovazioni legislative successivamente intervenute, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alla normativa di riferimento, in particolare deducendo che, tenuto conto della natura del credito insinuato, destinato a gravare sul Fondo di garanzia, il rispetto o meno del termine di cui all’art. 98, L. Fall. non influisce in alcun modo nello sviluppo delle fasi della procedura concorsuale, nè la perentorietà del termine potrebbe essere ritenuta in contemplazione delle funzioni che il termine stesso è destinato ad assolvere, determinando per contro l’inapplicabilità del principio generale di cui all’art. 310 c.p.c..

2. Con riferimento alla normativa antecedente la riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis alla presente controversia, la risalente giurisprudenza di legittimità, seguita dalla sentenza impugnata, era attestata sul principio secondo cui il rinvio che l’art. 101, L. Fall., alla L. Fall., art. 98, comma 3 deve ritenersi globale, con la conseguenza che la mancata costituzione nel termine di cinque giorni prima dell’udienza fissata dal giudice delegato rende applicabile la sanzione dell’abbandono della domanda, atteso che tale termine, in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo del fallimento, deve essere ritenuto perentorio, benchè non sia dichiarato espressamente tale dalla legge (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9359/1997; 1763/1999; 2673/2000; 9349/2003; 8095/2004).

La più recente giurisprudenza ha tuttavia abbandonato tale orientamento ermeneutico, affermando che l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall’art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio; ciò in quanto non può essere estesa, in via analogica, all’insinuazione tardiva la decadenza dall’azione (in conseguenza dell’abbandono della domanda ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3), la quale si verifica solo per l’opposizione allo stato passivo in considerazione della sua natura, estranea all’insinuazione tardiva, di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori (cfr, Cass., nn. 19628/2004; 21837/2005).

E’ stato infatti rilevato (cfr, Cass., n. 19628/2004, cit., in motivazione) che:

– in mancanza di una specifica deroga normativa non v’è ragione per negare al procedimento previsto per le dichiarazioni tardive di crediti l’applicabilità della regola dettata dall’art. 310 c.p.c., comma 1 secondo cui, in via di principio, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio;

– non è possibile configurare, in via di interpretazione analogica, sulla base del disposto della L Fall., art. 98, comma 3, ultima parte, (secondo cui l’opposizione si reputa abbandonata), la decadenza dall’azione in conseguenza dell’abbandono dell’insinuazione tardiva, diversi essendo, per natura e funzione, i due istituti; ciò in quanto il ricorso ex art. 98, L. Fall., si atteggia come rimedio impugnatorio ancorato al rispetto di termini perentori, ed è, perciò, conforme a tale carattere ritenere che l’abbandono dell’opposizione comporti la decadenza dall’azione proposta e ne precluda la riproposizione, posto che all’estinzione consegue la definitività del provvedimento adottato in sede di verificazione dello stato passivo, laddove, viceversa, il ricorso proposto a norma dell’art. 101, L. Fall., non costituisce lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di accertamento di crediti, ma presenta i caratteri propri dell’ordinario giudizio di cognizione, soggetto ai principi regolatori di tale giudizio anche con riferimento alle modalità ed ai termini delle impugnazioni, cosicchè appare in linea con tale sistema ritenere che la mancata tempestiva costituzione determini la estinzione del procedimento e/o la improcedibiltà della domanda tardiva, senza che ad esse consegua la preclusione della possibilità di far nuovamente valere la stessa domanda di credito;

– non rilevano in contrario le esigenze di speditezza e celerità che dovrebbero rendere inapplicabile la regola posta dall’art. 310 c.p.c., poichè nel procedimento previsto dall’art. 101, L. Fall.

l’unica regola di intento acceleratorio è quella dettata dall’art. 112, L. Fall. (secondo cui i creditori ammessi a norma, dell’art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione …), mentre la pendenza dell’insinuazione tardiva non preclude la chiusura della procedura concorsuale, nè ha effetti in ordine agli accantonamenti previsti dall’art. 113, L. Fall.;

– a confutazione dell’argomento secondo cui la diversità della fase (preliminare) riservata alla cognizione del giudice delegato rispetto a quella (successiva ed eventuale) di cognizione ordinaria renderebbe inapplicabile nella fattispecie la regola dettata dall’art. 310 c.p.c. va rilevato che, stante la natura giurisdizionale anche della fase (di rito speciale e sommario) destinata a concludersi con decreto, non c’è ragione per non applicare il principio dell’autonomia del processo dall’azione (lasciando così impregiudicato il diritto sostanziale dedotto), quando il relativo procedimento, introdotto con ricorso (potenzialmente) volto ad avviare un ordinario giudizio contenzioso, sia stato definito con la dichiarazione di estinzione;

– neppure potrebbe essere utilmente richiamato, in contrario, il carattere incidentale del procedimento instaurato con la domanda tardiva, poichè l’estensione a tutta la procedura fallimentare degli effetti preclusivi derivanti dal fenomeno dell’estinzione, in difetto di una specifica previsione normativa, non trova supporto nell’interpretazione sistematica dell’art. 101, nè sarebbe costituzionalmente orientata.

Il Collegio, condividendo le suesposte argomentazioni, ritiene di aderire al suddetto più recente orientamento.

Il motivo di ricorso, nei termini anzidetti, risulta pertanto fondato.

3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va per l’effetto cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli affermati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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