Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12855 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10546/2015 proposto da:

T.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GRECO,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, in persona del suo

Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1145/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/11/2014, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.G.C. ricorre, affidandosi ad unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio, quale giudice di rinvio designato con ordinanza della S.C. 28501/2013, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado con cui la CTP di Roma aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso cartella relativa a contributi consortili; la CTR, in particolare, ha evidenziato che, in ossequio ai principi stabiliti dalla S.C. nella su citata ordinanza, il Consorzio aveva dimostrato che l’immobile in questione ricadeva all’interno del perimetro di contribuenza “richiamato” nel piano di classifica; siffatto inserimento determinava la presunzione di sussistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivati all’immobile per effetto dell’attività di bonifica, con conseguente onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica; il che non si era verificato nel caso in esame, ove il contribuente si era limitato ad una contestazione generica, senza alcuna previa impugnazione di atti amministrativi.

Il Consorzio di Bonifica Terre ed Agro Romano resiste con controricorso.

L’unico motivo, con il quale il ricorrente si duole che la CTR non abbia applicato il principio di diritto di cui alla su citata ordinanza di rinvio ed abbia violato l’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, è infondato.

Ed invero, con l’ordinanza di rinvio questa Corte ha affermato che “in presenza di specifica contestazione del consorziato, l’Ente è tenuto, in base all’ordinario regime di riparto… ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata, sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti… derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione degli immobili del consorziato all’interno del “perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato secondo le procedure di legge (Cass. SS.UU. n. 11722/2010), sia pure agli effetti ricollegabili all’approvazione del “piano di classifica” (Cass. n. 4513/2009).

Alla stregua di tale principio, la CTR ha quindi correttamente proceduto ad accertare attraverso la documentazione in atti, dapprima, che l’immobile in questione ricadeva “all’interno del perimetro di contribuenza, e, successivamente, sia pure attraverso un meccanismo presuntivo, che sussistevano i detti vantaggi fondiari immediati e diretti.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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