Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12855 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12855 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELORIO LAURA residente in Aversa, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Francesco Maria Caianello, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11
presso lo studio dell’Avvocato Angela Fiorentino,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI CELLOLE, in persona del legale rappresentante
INTIMATO

pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.210/17/2011 della C.T.R. di Napoli
Sezione n. 17 in data 29.04.2011, depositata il 27
1

Data pubblicazione: 06/06/2014

giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 07 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Francesco Di Lorenzo, per delega del

Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.2719/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della decisione
n.210/17/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Napoli, Sezione n. 17, in data 29.04.2011, depositata
il 27.06.2011.
2 – Il ricorso della contribuente, che riguarda
impugnazione degli avvisi di accertamento ICI degli
anni dal 1995 al 2000, censura l’impugnata decisione,
sulla base di due mezzi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR ha confermato la decisione di primo grado,
nella dichiarata condivisione della relativa
motivazione, che faceva riferimento all’inesistenza
della notifica del ricorso introduttivo, in quanto
dagli atti esibiti ed esaminati non era desumibile
2

difensore della ricorrente;

l’avvenuta notifica del ricorso, secondo le regole
proprie degli atti giudiziari.
5 – Le prospettate censure vanno esaminate, tenendo
conto di principi espressione di consolidato
orientamento giurisprudenziale.

tributario, l’art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 ha natura di norma generale e regola le modalità’
delle notificazioni degli atti del processo
tributario,
per

il

dettando una disciplina speciale
sia

contribuente

dell’amministrazione

per gli organi

tributaria. Il comma quarto
ha

della citata disposizione
atti

per

oggetto solo

dell’amministrazione tributaria,

un’ulteriore

sia

di

modalita’

prevedendo

notificazione a

disposizione degli uffici pubblici, che consiste
nella possibilita’ di avvalersi di messi comunali o
di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non
tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si
applica anche alla notificazione del ricorso in
appello” (Cass. n.13969/2001, n.8465/2005).
E’ stato, altresì, deciso che, nel caso la parte si
avvalga della facoltà di notificare gli atti tramite
posta, ricorrendo all’invio del plico con
“raccomandata con avviso di ricevimento”, non puo’
3

di contenzioso

tema

E’ stato affermato che “In

affidare i connessi adempimenti ad una agenzia privata
di recapito, dovendo ritenersi che il Legislatore, il
quale ha escluso dal processo di liberalizzazione dei
servizi “gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie” , abbia inteso

postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il
territorio nazionale, con la conseguenza che,
l’eventuale

affidamento

delle

incombenze

della

notificazione a soggetti diversi da quelli
espressamente indicati dalla legge, non e’ conforme
alla prescritte formalità e, pertanto, non e’ idoneo al
perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass.
n.11095/2008, n.20440/2006, n.12533/2003).
Sembra, quindi, che debba ritenersi nulla (e quindi
sanabile con il raggiungimento dello scopo o con
l’ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ.) la notificazione del ricorso
giurisdizionale, eseguita da uno dei soggetti
contemplati dall’art.

16

citato in violazione delle

regole sulla distribuzione delle competenze con gli
ufficiali giudiziari e aiutanti e che, invece, debba
considerarsi giuridicamente inesistente quella
eseguita da soggetto del tutto estraneo alla citata
previsione, in quanto fuori dal modello legale
4

fare esclusivo riferimento al cosiddetto servizio

delineato dal Legislatore(Cass. n.16591/2004).
6 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso,
per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Visti, in particolare, l’atto di rinuncia al ricorso
10.02.2004, notificato al Comune e versato in atti,
nonché la successiva memoria del 02.04.2014 con la
quale la ricorrente chiede dichiararsi cessata la
materia del contendere;
Considerato che il
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, giusta nota 10.02.2014, notificata al
Comune intimato il 18.02.2014, la ricorrente ha
dichiarato di rinunciare al ricorso;
Vista, pure, la successiva memoria 02.04.2014, con la
quale la medesima ricorrente nel ribadire la precedente
rinuncia, chiede sia dichiarata la cessazione della
materia del contendere;
5

Di Blasi”.

Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa
segue sempre la declaratoria di estinzione, anche

dell’impugnazione”

(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2014.

qualora sussista una causa di inammissibilita’

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