Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12854 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1490/2019 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo

n. 61, Scala D, Piano 6, presso lo studio dell’avvocato Rossella De

Angelis, rappresentato e difeso dall’avvocato Arculeo Laura, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino (OMISSIS) A.I., il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese dopo essere stato rapito dai Talebani, i quali avevano ucciso il padre, ma di temere anche di essere catturato dalla polizia, che aveva accusato la sua famiglia di connivenza con i Talebani stessi.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo si denunzia error in procedendo per l’omessa audizione del ricorrente all’udienza di comparizione – in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11; art. 111 Cost.; art. 47 Carta di Nizza; art. 46 direttiva 2013/32/UE; artt. 6 e 13 Cedu – nonostante la mancanza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e a fronte di una decisione fondata sulla non credibilità del ricorrente.

3.2. Con il secondo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, per non essersi avvalso il tribunale delle cd. C.O.I..

3.3. Il terzo prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 3 e art. 112 c.p.c., stante la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e la mancata pronuncia sulla domanda preliminare – di declaratoria di nullità della Delibera adottata dalla Commissione territoriale per irregolarità nello svolgimento dell’audizione – e sulle richieste istruttorie (assunzione di un testimone e acquisizione del fascicolo comprendente i documenti prodotti dal ricorrente in sede amministrativa).

3.4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonchè l’omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente, in relazione all’art. 5, comma 6, T.U.I., per non avere il tribunale svolto alcuna indagine nè compiuto alcuna valutazione comparativa ai fini dell’invocata protezione umanitaria.

3.5. Il quinto mezzo censura un ulteriore error in procedendo “per aver il giudice compiuto il giudizio di credibilità del ricorrente e fondato la decisione del giudizio esclusivamente su deduzioni logiche tratte dalla traduzione sommaria (documento inutilizzabile) di un documento in lingua urdu”.

3.6. Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7 e 8, per non avere il tribunale valutato il comportamento della Commissione territoriale, che aveva depositato una documentazione incompleta della fase amministrativa, comprendente “esclusivamente la domanda amministrativa e il verbale (cartaceo) di audizione, omettendo di depositare tutta quella documentazione che il ricorrente aveva prodotto, elencata nello stesso verbale di audizione, che peraltro avrebbe dovuto essere tradotta e messa a disposizione del Tribunale stesso per la decisione”.

4. Sulla questione posta con il primo motivo – avente riflessi anche nei successivi – questa Corte non ha dato risposte univoche.

4.1. Al riguardo il tribunale, premesso che “con provvedimento del 17.4.2018 è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori”, ha osservato che la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti prevista del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, “ha valore strettamente tecnico/processuale e non si riferisce necessariamente, nè alla presenza personale delle parti, nè tantomeno deve essere intesa come udienza per procedere all’audizione del richiedente”. Peraltro, la decisione sfavorevole al ricorrente si fonda anche sulla non credibilità della sua narrazione, oltre che sulla “documentazione a supporto dei motivi che avrebbero spinto il sig. A.I. a lasciare il paese”, avuto riguardo in particolare alle contraddittorie risultanze del certificato di morte da questi prodotto, “scritto in parte in lingua Punjabi ed in parte in lingua inglese”.

4.2. Orbene, accanto ad un primo orientamento di questa Corte per cui “all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 10786/2019, 5973/2019, 3935/2019, 17717/2018), si è sviluppato un diverso orientamento in base al quale l’audizione sarebbe invece obbligatoria in assenza di videoregistrazione (Cass. 2132/2020, 3029/2019, 2817/2019, 32073/2018).

5. Pertanto il Collegio ritiene che, anche in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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