Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12854 del 24/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12854 Anno 2013
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5086-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MEDMAR NAVI SPA 05984260637, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DI VIGNA PIA 32, presso lo studio dell’avvocato PERRECA
EMIDDIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GIULIA
MONACO, DI MAGGIO GENNARO giusta procura speciale a
margine del controricorso;

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Data pubblicazione: 24/05/2013

A

– controricorrente avverso la sentenza n. 13/48/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del , depositata il
18/01/2010;

21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società MEDMAR NAVI spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio ad una richiesta di condono avanzata dal contribuente ai sensi dell'articolo 9 bis I. 289/02, in relazione alla quale il contribuente aveva omesso il tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull'assunto che il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non impedirebbe il perfezionamento della sanatoria, ma attribuirebbe al Fisco solo il diritto di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme non versate a seguito della richiesta di condono, maggiorate del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/97. L'Agenzia delle Entrate denuncia il vizio di violazione di legge (art. 9 bis I. 289/02 e art. 14 disp. prel. c.c.) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nel ritenere che gli effetti del condono previsto dall'articolo 9 bis 1. 289/02 si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono. Il contribuente si è costituito con cotroricorso. Il ricorso appare fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con l' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali Ric. 2011 n. 05086 sez. MT - ud. 21-03-2013 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente "In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata". In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorso del contribuente.» Che la società contribuente si è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parti; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'impugnativa del provvedimento di diniego di condono. Le spese si compensano per i gradi di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di cassazione. P.Q.M. Ric. 2011 n. 05086 sez. MT - ud. 21-03-2013 -3- solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, rigetta l'impugnativa del provvedimento di diniego di condono proposta dalla società contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna la contribuente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € Così deciso in Roma il 21 marzo 2013 Il P Mar 6.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

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