Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12854 del 22/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 22/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30410-2011 proposto da:

C.F. ((OMISSIS)), C.A. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO RIITANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ADOLFO RIITANO;

– ricorrente e e/ricorrenti all’incidentale –

contro

C.M. ((OMISSIS)), C.P. ((OMISSIS)),

G.C. ((OMISSIS)) e G.P. ((OMISSIS)) questi ultimi

due quali eredi di C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 sc. A int. 6, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE BERNARDI, che li rappresenta e difende;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4462/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato BRUNO RIITANO, difensore dei ricorrenti e

controricorrenti al ricorso incidentale, che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti ed esposte ed ha insistito

sull’inammissibilità o, in subordine sul rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BERNARDI, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che si è riportato agli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con atto 20 marzo 1990, i fratelli M., P. e C.C. convennero davanti al Tribunale di Roma A. e C.F., deducendo:

– che il (OMISSIS) era deceduta Z.A.F. e che essi le erano succeduti per rappresentazione del loro genitore R., figlio premorto della de cuius;

– che successore della Z. era anche l’altro figlio C.F.;

– che la de cuius aveva alienato al nipote A., figlio di F., un immobile sito in (OMISSIS) in data (OMISSIS) con un atto, a loro dire, simulato.

Ciò premesso, gli attori domandarono l’accertamento della simulazione del predetto contratto di vendita e, in caso di accertata donazione, proposero domanda di riduzione chiedendo altresì la divisione di tutti i beni mobili e immobili già appartenenti alla defunta.

In sede di rinnovazione della citazione gli istanti chiesero che il giudice accertasse anche la simulazione della vendita dei beni mobili che arredavano l’unità immobiliare sopra indicata.

2. Con successiva citazione C.F. convenne in giudizio i tre fratelli C., domandando a sua volta, la simulazione della vendita della metà di una villa posta in (OMISSIS), intercorsa tra la Z. e P. per un prezzo ritenuto irrisorio (atto 20.6.1985).

3 Il Tribunale di Roma, riuniti i procedimenti, accolse le contrapposte domande di simulazione, rigettò quella di riduzione e dichiarò improponibile quella di divisione con compensazione delle spese.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma che, con sentenza 2 novembre 2010, ha respinto l’impugnazione principale (proposta dai tre fratelli) e quella incidentale (proposta dai C. padre e figlio) compensando interamente le spese di lite.

Per giungere a tale soluzione la Corte d’Appello ha osservato, per quanto interessa:

– che correttamente era stata ritenuta tardiva la domanda di nullità della vendita dei beni mobili presenti nell’appartamento di via (OMISSIS);

– che la nullità del negozio concluso tra la de cuius e C.P. era stata affermata dal tribunale non solo su presunzioni, ma anche e soprattutto sulla riscontrata assenza del prezzo, cioè di un elemento costitutivo del contratto di compravendita;

– che corretta doveva ritenersi la stima peritale dell’immobile di Anzio;

– che doveva essere condivisa la statuizione di improponibilità della domanda di divisione (per mancanza di denunzia di successione e documentazione attestante la provenienza dei beni);

– che l’appello incidentale era inammissibile per difetto di specificità dei motivi;

– che correttamente era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

4 Contro tale sentenza F. e A. a C. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

Resistono con controricorso M. e C.P., nonchè C. e G.P., eredi di C.C., frattanto deceduta; controricorrenti hanno a loro volta spiegato un ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE:

1 Rileva innanzitutto il Collegio che le norme richiamate in ricorso hanno tutte natura processuale e che pertanto si rivela non appropriata la sussunzione della loro violazione nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (concernente le sole norme di diritto sostanziale) piuttosto che in quella del art. 360 c.p.c., n. 4, riguardante gli errores in procedendo (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013 Rv. 624977; Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 29/08/2013 Rv. 627575). Impropria è, poi, la deduzione di vizi motivazionali, dal momento che in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, censure in punto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Sez. 3, Sentenza n. 22130 del 24/11/2004 Rv. 578705).

In definitiva, dunque, il solo vizio che sorregge i tre motivi di ricorso è quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 che il ricorrente non ha espressamente richiamato, ma è tuttavia sostanzialmente desumibile dal contesto dell’impugnazione, per cui tale omessa formale menzione nella rubrica non è rilevante: infatti, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; cfr. pure Cass. S.U. 24 luglio 2013, n. 17931).

Fatta questa precisazione – resasi necessaria per rispondere alla specifica eccezione formulata dai controricorrenti – e passando all’esame dei motivi, con il primo di essi si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio. Lamentano i ricorrenti che la domanda dei tre fratelli C. fosse inammissibile per carenza di interesse ad agire, dal momento che esistevano due testamenti olografi della Z. – mai impugnati – che avevano nominato erede anche C.F. assegnandogli l’immobile oggetto della vendita: una eventuale pronuncia di accoglimento, a loro dire, sarebbe dunque priva di utilità pratica.

1.1 Il motivo è infondato.

Innanzitutto non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia, veicolato dal richiamo all’art. 112 c.p.c., visto che la decisione di accoglimento di una domanda della parte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Quanto alla dedotta violazione della disciplina processuale in tema di interesse ad agire, la doglianza è infondata perchè non considera che i fratelli C. avevano proposto anche domanda di riduzione (che pure incide sulle disposizioni testamentarie) e proposto domanda di divisione.

2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 163 c.p.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio: la Corte d’Appello erroneamente avrebbe dichiarato inammissibile l’impugnazione incidentale perchè nelle conclusioni rassegnate in primo grado e nella comparsa di costituzione con appello incidentale si era domandato il rigetto dell’appello principale e l’accertamento di validità dell’atto di compravendita del (OMISSIS) relativo all’immobile di (OMISSIS).

Il motivo è anch’esso infondato.

La Corte territoriale ha affermato che l’appello, quale revisio prioris istantiae, deve consistere in una “critica puntuale e pertinente della decisione impugnata”. L’affermazione è giuridicamente corretta: affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico – giuridico (Cass. S.U. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704). Non era quindi sufficiente reiterare le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio e richiamare il contenuto delle deduzioni che le sorreggevano: era invece necessario investire la decisione impugnata di critiche adeguate e specifiche, così da porre il giudice del gravame nella condizione di percepire con certezza il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal tribunale.

Il motivo non chiarisce però quali fossero le critiche adeguate e specifiche mosse ai primi giudici, non essendo sufficiente sostenere “che i motivi contenevano la precisa determinazione dell’oggetto della domanda, le ragioni e le conclusioni e non potevano essere pretermessi dalla lettura degli atti processuali”. La censura dunque non coglie nel segno.

3. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese. I ricorrenti criticano tale soluzione rilevando che C.F. era risultato totalmente vittorioso in primo grado, mentre alcune delle domande spiegate nei confronti di C.A. erano risultate improponibili.

Di questa censura si dirà in seguito.

RICORSO INCIDENTALE:

1. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 112 e 345 c.p.c., censurandosi la sentenza per avere impropriamente ritenuto inammissibile la domanda di nullità dell’atto di compravendita relativamente agli arredi dell’appartamento di via (OMISSIS): a dire dei ricorrenti incidentali, tale domanda era da considerarsi rituale perchè trovava giustificazione nell’allegazione, da parte di C.A., della conclusione di un contratto di vendita dei mobili, quale fatto impeditivo del diritto alla divisione degli stessi, per come azionato dai controricorrenti.

I ricorrenti incidentali rilevano inoltre che, anche a voler ritenere la novità della domanda, su di essa vi era stata accettazione del contraddittorio, come accertato anche dal giudice istruttore con l’ordinanza del 28.11.1991 (di cui trascrivono il contenuto).

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Premesso che il giudizio, promosso nel 1990, è regolato dal “vecchio rito” (sicchè non operano le preclusioni introdotte con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990ed applicabili, per espressa disposizione transitoria ai giudizi introdotti dal 30.4.1995), rileva il Collegio che la Corte d’Appello a fronte di una censura sufficientemente specifica sulla ammissibilità di una domanda nuova, avrebbe dovuto porsi il problema di un preventiva accettazione del contraddittorio sulla stessa da parte del convenuto (tema sul quale peraltro si era soffermato anche il giudice istruttore con l’ordinanza fuori udienza del 28.11.1991, trascritta, per la parte di interesse, nel primo motivo di appello). Ed invece nella sentenza impugnata non si rinviene alcun accenno a tale questione.

In ogni caso, avrebbe dovuto considerare che tale domanda era stata avanzata non già in corso di causa, ma in sede di rinnovazione della citazione a C.F. ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e trarne le debite conseguenze considerando non solo le specifiche difese articolate immediatamente dopo dalla parte convenuta (anche dai verbali di causa), ma anche il fatto che al momento della sua proposizione nessuna attività istruttoria era stata compiuta.

La sentenza va pertanto cassata per nuovo esame.

2 Col secondo motivo di ricorso incidentale M., P. e gli eredi di C.C. denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverando alla corte distrettuale di avere erroneamente fondato il giudizio sulla simulazione del contratto di vendita del villino di Anzio avendo riguardo al elementi diversi rispetto alla controdichiarazione scritta, unica prova valida per far valere la simulazione: nella fattispecie, infatti, dovevano ritenersi operanti i limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., perchè la domanda non proveniva da un terzo, non avendo C.F. agito anche in riduzione.

Anche il secondo motivo è fondato.

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non possono legittimamente dirsi “terzi” rispetto al negozio: deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte; nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l’erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (per tutte: Cass. 24 marzo 2006, n. 6632; Cass. 26 marzo 2008, n. 7834; con riferimento alla posizione del legittimarlo cfr. da ultimo Cass. 22 settembre 2014, n. 19912).

Nel caso in esame, è pacifico che C.F. non aveva agito in riduzione per cui, in applicazione del citato principio, egli non poteva definirsi terzo, restando così assoggettato ai limiti di prova di cui all’art. 1417 c.c..

La Corte d’Appello non si è attenuta a tale principio perchè ha fondato la simulazione della vendita del villino di Anzio sulla base di due presunzioni, la sproporzione del prezzo indicato rispetto al valore del cespite e, “soprattutto”, la “mancata prova da parte di C.P. della corresponsione, anche parziale, di tale ridotto prezzo della compravendita” (v. pag. 4).

Infatti, una tale affermazione rende palese che con la seconda argomentazione (rafforzata dall’uso dell’avverbio “soprattutto”) la Corte di merito ha desunto la prova della simulazione non già dalla “assenza di un elemento costitutivo del contratto” di vendita (“mancanza del prezzo”, per dirla sempre con la Corte d’Appello), ma ancora una volta da una tipica presunzione, essendo pacifico che le parti un prezzo l’avevano pur sempre indicato nell’atto: ed allora, la mancanza di prova della effettiva corresponsione del prezzo pattuito (seppur in misura ridotta) costituisce un elemento indiziario che consente di risalire al fatto ignoto da provarsi (la simulazione della vendita).

La sentenza deve essere perciò cassata con rinvio anche per nuovo esame della domanda di simulazione proposta da C.F. sulla scorta del citato principio, restando così logicamente assorbito l’esame del terzo motivo, che investe la stima dell’immobile.

3 Col terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio criticandosi l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui i fratelli C. avrebbero omesso di addurre specifici elementi atti a contestare le valutazioni del consulente tecnico in ordine alla stima dell’immobile di Anzio. Si rileva invece che i ricorrenti incidentali avevano specificamente censurato l’operato del C.T.U. e che la corte di merito non aveva confutato le suddette considerazioni.

L’esame di tale motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo.

4 Il quarto motivo di ricorso incidentale, infine, contiene una censura per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5): erroneamente la Corte di Appello avrebbe confermato la decisione del giudice di prime cure in ordine alla presunta improponibilità della domanda di divisione ereditaria. Si rileva, in proposito che, anche a fronte del mancato deposito della denuncia di successione, era pacifico che la massa ereditaria fosse composta soltanto dei beni mobili e immobili oggetto del giudizio.

Il motivo, che investe esclusivamente la motivazione, è infondato.

La corte di merito ha rilevato che l’azione di divisione non era proponibile per mancanza di prova della denunzia di successione e per mancanza della documentazione relativa la provenienza dei beni, osservando inoltre che non era stato specificato in sede di conclusioni l’oggetto della domanda stessa nè risultava menzionato, da parte dei ricorrenti incidentali, l’esistenza di un altro immobile che pure risultava far parte della massa ereditaria.

Trattasi di percorso argomentativo privo di vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede.

Del resto, i ricorrenti incidentali non hanno opposto una censura specifica, essendosi limitati ad affermare che risultava essere pacifica l’estraneità alla massa di beni diversi rispetto a quelli indicati senza suffragare l’assunto con i necessari elementi di riscontro: elementi che, in ragione del principio di specificità, andavano adeguatamente rappresentati nel corpo del ricorso.

In conclusione, respinto il primo e secondo motivo di ricorso principale nonchè il quarto motivo di quello incidentale, vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso principale riguardante la regolamentazione delle spese, nonchè il terzo motivo del ricorso incidentale.

La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta il primo e secondo motivo di ricorso principale nonchè il quarto motivo di quello incidentale; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA