Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12854 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6112/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KERYOS SRL (GIA’ SPA) IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3921/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 05/06/2014, depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, illustrato anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello principale dell’Ufficio ed accogliendo quello incidentale del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado in ordine all’accoglimento del ricorso da quest’ultimo proposto avverso cartella di pagamento per IVA 2008, riformandola solo in punto spese di lite; la CTR, in particolare, ha evidenziato che la contribuente con decorrenza 2008 aveva optato per l’IVA di gruppo; che aveva erroneamente riportato i crediti relativi al 2007 nelle liquidazioni di gruppo; che aveva effettuato il “ravvedimento operoso” riversando l’IVA che nel 2008 aveva erroneamente riportato; che aveva riportato tale versamento nel quadro VW come da istruzioni ministeriali; al riguardo ha poi precisato che l’assunto dell’Ufficio (secondo il quale la società – così operando – aveva duplicato il credito) era indimostrato ed infondato.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza non contiene i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e, come risulta dalla su riportata sintesi, è da ritenersi solo apparentemente motivata (v. Cass. sez. unite 8053/2014); e invero la CTR, a parte il richiamo in fatto della vicenda, si è limitata a ritenere “indimostrato” ed “infondato” l’assunto dell’Ufficio, utilizzando espressioni generiche e valide per qualsiasi fattispecie.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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