Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24899-2006 proposto da:
M.V., titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato GUALTIERI AGNESE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABBRINI FABIO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MA.FR.;
– intimato –
sul ricorso 28048-2006 proposto da:
MA.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato
ANNECCHINO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUTARELLI
FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6440/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/12/2005 R.G.N. 2267/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il
ricorso il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.2.95 Ma.Fr.
esponeva di aver lavorato alle dipendenze di M.V., titolare della omonima impresa edile, dal 1.11.84 al 30.10.91 svolgendo mansioni di addetto alla direzione e controllo dell’attività edile svolta presso i cantieri dell’impresa, e sostituendo il titolare nella direzione dei dipendenti, nella preparazione dei contratti di appalto, nella contabilità di studio nei contratti con i clienti e professionisti; di aver lavorato per 15 ore al giorno iniziando alle ore 6,30 e terminando alle ore 23,00 – 24,00; di aver percepito a titolo di retribuzione le somme analiticamente indicate senza che gli venissero corrisposti:
l’indennità di ferie, l’indennità di mensa, l’indennità di maneggio di denaro, il compenso per lavoro straordinario notturno e festivo, premio di produzione, differenze-paga e trattamento di fine rapporto; di essersi dimesso in data 31.10.91. Lamentando la mancata percezione della retribuzione spettantegli in applicazione dei parametri di cui al (OMISSIS) livello del settore concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive oltre accessori di legge e spese di giudizio come da articolati conteggi annessi al ricorso introduttivo.
Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda.
2. L’adito tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5.3.2003, accoglieva parzialmente la domanda.
3. Avverso l’indicata pronunzia il Ma. proponeva tempestivo gravame cui resisteva, proponendo anche impugnazione incidentale, il M..
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6440 del 27.12.2005, riformava parzialmente la sentenza di primo grado in favore del Ma..
4. Il M.V., con ricorso notificato in data 12.9.2006, impugnava per cassazione la sentenza della Corte partenopea.
Il Ma. resisteva con controricorso.
5. Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato atto di transazione della lite.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 27 febbraio 1995, n. 2243) ha già affermato che l’atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all’impugnazione, non sia idoneo a determinare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (perchè non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità), è comunque atto idoneo a comportare l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010