Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12853 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 4393-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’ABBRUZZO, in persona del legale rapresentante pro
tempore, e per L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCHIANICO,
2014
4099

in persona del Dirigente Scolastico pro tempore,
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricoxzenti –

Data pubblicazione: 22/06/2015

;

contro
MANTINI LORIANA C.F. MNTLRN54A42C632Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTINO

– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/06/2010 r.g.n.994/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE NUNTIS PAOLA;
udito l’Avvocato DI MEO STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

4-•

SARTORELLI, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 giugno 2010 la Corte d’appello dell’Aquila ha
confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 24 marzo 2009 con la
quale era stato accolto il ricorso proposto da Mantini Loriana, dipendente
del Ministero della Pubblica Istruzione inquadrata a decorrere dal 1°

ed Amministrativi, inteso ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed
economici dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla
data del nuovo inquadramento sulla base di quanto previsto dall’art. 66,
comma sesto, del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 1995 e sulla base
delle disposizioni di legge in esso richiamate, trattandosi di disposizioni più
favorevoli rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 8 del CCNL
integrativo del 15 marzo 2001 e nell’art. 87 del CCNL del 24 luglio 2003 in
applicazione dei quali le era stata riconosciuta un’anzianità convenzionale
inferiore a quella realmente maturata nel corso dell’intero rapporto di
lavoro.
Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Resiste Montini Loriana con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il Ministero ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 66 comma sesto del CCNL del comparto scuola
quadriennio normativo primo biennio economico del 4 agosto 1995, degli
artt. 34 e 48 del CCNL del 26 maggio 1999 quadriennio normativo
primo biennio economico, degli artt. 8 e 19 del CCNL del 15 marzo 2001
secondo biennio economico e degli art.. 87 e 142 del CCNL del comparto
scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo primo biennio economico,

,i

settembre 2000 nel profilo professionale D2, Direttore dei Servizi Generali

in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
assume che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL del comparto scuola del 26
maggio 1999 le norme legislative, amministrative e contrattuali non
espressamente abrogate o disapplicate dal medesimo CCNL restano in
vigore in quanto compatibili, mentre la disciplina di cui all’art. 4 del d.P.R.

del 4 agosto 1995 invocato dalla originaria ricorrente non sarebbe
compatibile con il nuovo contratto che ha previsto la nuova figura del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in quanto il
riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo previsto da detto art. 66
riguarderebbe solo i casi di nomina in ruolo, mentre, nel caso di detti
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, non si sarebbe in presenza
di una nuova assunzione né di un passaggio di ruolo stante l’assenza di
ogni criterio selettivo e la mancata previsione del possesso di specifici titoli
o requisiti ai fini della nomina.
Il ricorso è improcedibile non essendo stata prodotta la copia notificata
della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che
la previsione di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.,
relativa all’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di
cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione
impugnata con la relativa notificazione, ove questa sia avvenuta, è

399 del 1988 richiamato dall’art. 66 comma sesto del CCNL di comparto

funzionale al riscontro da parte della Corte di Cassazione, a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od
implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relativa

2

g

notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato
improcedibile; tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui
all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ. non
limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme
dettate dal codice di rito (in questi termini, fra le tante, Cass. 11 maggio

n.20795 e Cass. 16 aprile 2009, n. 9005 che ha anche affermato il principio
secondo cuipqualora tra le parti, o per eccezione del contro ricorrente o per
le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo
d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del
decorso del termine di impugnazione, la Corte di cassazione,
indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del
termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato
all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine
di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve
dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro
dell’improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità).
Alla stregua dei principi ora enunciati, il ricorso, come detto, va dichiarato
improcedibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in

e

100,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
ffl

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.

2010, n. 11376, Cass. 27 gennaio 2015, n. 1443, Cass. 28 settembre 2009,

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