Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12661-2016 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

11/11/2015 n. cronol. 445/2015 relativo al ricorso R.G.n. 610/2015

V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.O. propone ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., avverso il decreto emesso su opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, dalla Corte d’Appello di Firenze con il quale, previa revoca del decreto di condanna originariamente emesso, è stato respinto il ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, per inosservanza del termine di durata ragionevole di un procedimento ex L. n. 89 del 2001, comprensivo della fase esecutiva, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’Appello, per quanto in questa sede ancora rileva, affermava che ricadevano nel computo di durata ragionevole i soli periodi in cui l’organizzazione dell’Amministrazione giudiziaria esercitava o poteva esercitare il proprio ruolo, risultandovi estranei altri periodi.

In particolare, premesso che in ossequio al principio di unitarietà del procedimento doveva escludersi la separazione tra la fase di accertamento del diritto e la sua riscossione, con inclusione dunque nel termine ragionevole della fase esecutiva, andavano però esclusi dal computo i tempi morti non ascrivibili al sistema giudiziario.

Ad avviso della Corte chi agisce lamentando l’irragionevole durata del procedimento giudiziario ha l’onere di allegare e dimostrare, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis comma 1, che il procedimento ha avuto una durata eccedente di almeno 6 mesi il periodo di complessivi 2 anni 6 mesi e 5 gg di ragionevole durata, al netto dei periodi di quiescenza estranei all’amministrazione giudiziaria.

Non poteva dunque considerarsi il periodo decorrente tra il decreto che definiva il primo grado ed il deposito del ricorso in Cassazione e tra l’ordinanza di definizione del processo esecutivo ed il suo passaggio in giudicato, nè quello intercorso tra la sentenza della cassazione e l’inizio della fase di esecuzione, che doveva individuarsi nella notifica del pignoramento ex art. 491 c.p.c..

Di qui la insussistenza della irragionevole durata del procedimento, in quanto sommando la durata del processo di cognizione e di quello esecutivo la durata complessiva del procedimento era inferiore al termine ragionevole di anni 2 mesi 6 e gg.5.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto di escludere dal computo del periodo di ragionevole durata il lasso temporale intercorrente tra la sentenza di cassazione e l’inizio della fase esecutiva.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia 6312/2014, ai fini della durata ragionevole del processo l’unitarietà del procedimento comprende anche la fase esecutiva.

Nel caso dunque in cui il ricorrente faccia valere il diritto ad un processo ex L. n. 89 del 2001 di durata ragionevole, deducendo la non ragionevole durata anche della promossa ed esaurita fase di esecuzione forzata, la stessa deve considerarsi fase di un unico processo, che ha inizio con la domanda di equa riparazione e fine con la conclusione di tale seconda fase e la durata complessiva sarà costituita dalla somma della durata delle due fasi di cognizione ed esecuzione.

Da tale periodo complessivo devono peraltro ritenersi esclusi, secondo i principi generali, i periodi non ascrivibili al sistema giudiziario e dunque, nel caso di specie, quello intercorrente tra il deposito della sentenza della cassazione e l’inizio della procedura espropriativa, vale a dire l’esercizio della domanda di esecuzione da parte del creditore, mediante la notifica del pignoramento.

Non va dunque considerato, perchè estraneo alla possibilità di intervento dell’amministrazione giudiziaria e rimesso alla disponibilità della parte, il periodo dalla sentenza della cassazione all’inizio della fase di esecuzione, per la quale, non essendo pendente alcun processo non è configurabile alcuna irragionevole durata.

La fase esecutiva inizia dunque con la notifica del pignoramento e si conclude con il deposito dell’ordinanza ex art. 510 c.p.c., e la sua durata complessiva si somma a quella del processo di cognizione.

Non vi è alcuna ragione per derogare, nel caso di specie, al generale principio di non computabilità, nel periodo di durata ragionevole, del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. Ed invero, laddove, come nel caso di specie, la fase di cognizione del processo per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, si sia conclusa in senso favorevole al ricorrente, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere la somma corrispondente nel termine di sei mesi e cinque giorni dalla data in cui il provvedimento che la accorda è divenuto definitivo.

Da ciò consegue, come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, che, ove la parte si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, essa può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come “unicum”, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione (Cass. SS. UU. 9142/2016). Ciò però non comporta che il periodo decorrente tra l’esecutività del provvedimento e l’inizio della(eventuale) fase esecutiva, vada incluso nel complessivo periodo di ragionevole durata, costituito, secondo la generale regola di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, dalla somma delle due fasi (cosi la cit. Cass. SS. UU. n. 6312/2014), senza che debbano computarsi i periodi intermedi.

A tali principi, cui il collegio ritiene senz’altro di dare di dare continuità, si è conformata la sentenza impugnata onde non è ravvisabile la dedotta violazione di legge.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando sia la mancata compensazione delle stesse, che l’ammontare liquidato.

La censura relativa alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite è infondata.

Si osserva infatti che la suddetta statuizione di condanna costituisce corretta applicazione del principio di soccombenza, non risultando ravvisabile, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, applicabile ratione temporis, nè l’assoluta novità della questione, nè il mutamento della giurisprudenza, dovendo al contrario ritenersi che il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse conforme alla decisione impugnata.

Appare viceversa meritevole di accoglimento la censura afferente al quantum della liquidazione, dovendo determinarsi il valore della causa in relazione alla somma che era stata concretamente liquidata, con il decreto opposto (500,00 Euro), in favore del ricorrente e non anche all’importo richiesto nel ricorso introduttivo (1.250,00 Euro), con conseguente applicabilità dello scaglione fino ad Euro 1.100,00, per il quale la tariffa allegata al D.M. n. 55 del 2014 prevede, per il giudizio innanzi alla Corte d’Appello il compenso di 135,00 Euro per ciascuna delle due fasi.

Considerato inoltre che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi a rideterminare le spese del giudizio di merito in 270,00 Euro per compensi. In considerazione del limitato accoglimento del ricorso giusti motivi sussistono per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, e, decidendo la causa nel merito, determina le spese del giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Firenze a carico dell’odierno ricorrente in 270,00 Euro per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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