Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5036/2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE FERRO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/46/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 26/11/2013, depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato BARBARA AMADEO, per delega dell’avvocato CARMINE

FERRO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la CTR, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, con il quale l’Agenzia aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto di prima casa; acquisto avvenuto nel 2003 e relativo ad immobile ritenuto dall’Ufficio, alla stregua dei criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, “abitazione di lusso”, in quanto di superficie superiore a mq 240; la CTR, in particolare, ha evidenziato: che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione, l’abitazione doveva essere considerata non di lusso al momento dell’acquisto e non a quello della costruzione; che la disposizione normativa non era equivoca, sicchè non sussistevano i presupposti per escludere l’applicabilità delle sanzioni; che era inconferente la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 10 del cit. D.m..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il primo e terzo motivo sono infondati, non essendovi alcun motivo per discostarsi da quanto già affermato da questa Corte, secondo cui “i principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, rilevi che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione” (Cass. 21791/2012; conf. Cass. 17600/2010, che in motivazione ha chiarito che “alla disposizione dettata dal cit.

art. 10, a tenore della quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, va attribuita – in base a quanto previsto da precedenti norme agevolative (della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e della L. 7 febbraio 1968, n. 26), e, soprattutto, in considerazione della finalità, incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso, da tali norme perseguita – non una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”, atteso che soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell’abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell’epoca (Cass. n. 13064 del 2006;

in senso conforme, Cass. n. 16366 del 2008). La Corte ha aggiunto, in motivazione, che l’anzidetto principio trova conferma nell’inciso –

contenuto nel citato D.L. n. 12 del 1985, art. 2 – “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, al quale deve attribuirsi il significato di individuare soltanto in quelle indicate nel D.M. 2 agosto 1969, con esclusione di quelle contenute in anteriori analoghi provvedimenti, le caratteristiche dell’immobile rilevanti per la fruizione del beneficio, e ciò al fine di operare una reductio ad unum del complessivo panorama edilizio ed evitare qualsiasi discriminazione, costituzionalmente rilevante, fondata non già su caratteristiche omogenee (uguali, quindi, per tutti gli immobili a prescindere dalla data della loro costruzione), ma su di una nozione “storica” del concetto di abitazione non di lusso, variata a seconda dell’epoca della costruzione e addirittura normativamente inesistente per quelle più risalenti”.

Il secondo motivo è fondato, sussistendo obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in questione (v. interventi giurisprudenziali di questa Corte a partire dal 2006).

In conclusione, pertanto, vanno rigettati il primo e terzo motivo;

va, invece, accolto il secondo e cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando non dovute le sanzioni.

In considerazione dell’esito complessivo della vicenda e dell’accoglimento solo parziale del ricorso per Cassazione, vanno dichiarate compensate le spese di lite relative a tutto il giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo e terzo motivo; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni e compensate le spese di lite relative a tutto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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