Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 13/05/2021), n.12853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27396/2014 R.G. proposto da:

HOLDING SVILUPPO PARTECIPAZIONI SPA, in liquidazione, rappresentata e

difesa dall’avv. Raffaello Lupi e dall’avv. Claudio Lucisano,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo

studio Lucisano.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 28, n. 2549/28/14, pronunciata il 13/12/2013,

depositata il 15/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Holding Sviluppo Partecipazioni Spa (“HSP”), dell’avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione (“PVC”) emesso all’esito di una verifica fiscale per il periodo d’imposta 30/06/2006, 30/06/2007, che (con riferimento all’annualità 2006) recuperava a tassazione, ai fini dell’IRES, maggiore reddito imponibile (Euro 69.828.501,22), sul quale era dovuta una maggiore imposta di Euro 23.043.405,40, oltre interessi e sanzioni, sulla base di alcuni rilievi concernenti le seguenti operazioni: (i) acquisto e cessione di partecipazioni Imes Spa e Imes Poland; (ii) acquisto, svalutazione e cessione di Form Spa; (iii) acquisto, svalutazione e cessione del Gruppo Sintesi Spa; (iv) spese d’intermediazione per l’acquisto e la cessione delle dette partecipazioni.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso, con sentenza (n. 356/12/12) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con la pronuncia indicata in epigrafe, nel contraddittorio della società, ha accolto l’appello dell’ufficio, per quanto qui rileva, sulla base delle considerazioni appresso illustrate.

2.1. Con riferimento al primo rilievo, la C.T.R. espone che, in data 25/01/2006, HSP, controllata da una società di diritto portoghese (Gelsomino Servicos de Consultadoria Commercial Lda), acquistò dalla portoghese Antrus Consultadoria e Marketing Lda (controllata dalla società di diritto svizzero Banca Arner Sa), l’intero capitale dell'(italiana) Imes Spa (al prezzo di Euro 19.625.000,00) e di Imes Poland (al prezzo di Euro 2.320.000,00), nonchè, da un lato, il credito di Euro 580.000,00 della cedente verso Imes Poland, subito riconvertito, tramite apposito contratto, in finanziamento fruttifero a favore della compagine polacca, e, dall’altro, il credito di Euro 10.835.000,00, vantato da una società portoghese terza verso Imes Spa, anch’esso (come il credito verso Imes Poland) riconvertito in finanziamento fruttifero. Con scrittura privata del 15/12/2006, HSP si obbligò a vendere a Varroc Engineering Pvt Ltd, società di diritto indiano, le partecipate Imes Spa e Imes Poland verso il corrispettivo di Euro 65.000.000,00 (incrementabile in funzione di un earn-out fino a un massimo di Euro 15.000.000), comprensivo dei finanziamenti verso queste ultime (oltre ai due finanziamenti sopra menzionati, anche un ulteriore finanziamento di Euro 1.625.597,22). In sintesi, secondo la ricostruzione della Commissione regionale, la cessione si perfezionò in data 25/01/2007, generando una plusvalenza di Euro 35.991.000,00. La C.T.R. rileva che l’Agenzia contesta l’esistenza del detto credito di Euro 580.000,00, che non è riportato nel bilancio di Imes Poland, e, ancora, che il contratto di finanziamento fruttifero stipulato per regolare lo stesso credito è nullo, ragione per cui le somme capitalizzate a titolo di interessi attivi sul finanziamento sono prive di giustificazione causale, e la somma pagata, in sede di cessione della partecipazione (in Imes Poland) dalla cessionaria Varroc Forging Italy Spa, riferibile alla cessione del credito (per l’ammontare del finanziamento considerato inesistente), è da ritenersi in conto prezzo di vendita.

2.2. Con riferimento al secondo rilievo, la C.T.R. espone che, inoltre, in data 25/01/2006, HSP acquistò dalla portoghese Antrus Consultadoria e Marketing Lda, al prezzo di Euro 62.000.000,00, la partecipazione totalitaria in Form Spa, poi iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, e incrementata (per spese di transazione) fino a 62.201.000,00. Successivamente ad alcune operazioni straordinarie (costituzione di Form Real Estate Srl; scissione di Form Spa con trasferimento del patrimonio immobiliare alla neocostituita Form Real Estate Srl) e in conseguenza dell’andamento negativo del primo semestre 2006, Form Spa chiudeva l’esercizio al 30/06/2006 registrando rilevanti perdite (Euro 7.397.204,00); a ciò seguiva la svalutazione, da parte di HPS, sia del valore di carico di Form Spa, per Euro 41.634.000,00, con accontamento in apposito fondo rischi dell’importo di Euro 6.900.000,00 (a copertura delle perdite), sia del valore di carico della partecipazione in Form Real Estate Srl, che veniva svalutato di Euro 6.777.000,00, per adeguarlo a Euro 13.900.000,00. In data 24/01/2007 avveniva la dismissione delle due partecipazioni, mediante la cessione alla cipriota Tegula Holdings Ltd, al prezzo di Euro 13.900.000,00, uguale al valore di carico delle sue società (ed identico al valore iscritto nel bilancio al 30/06/2006). Le due cessioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, generavano una minusvalenza complessiva, fiscalmente rilevante, di 60.811.000,00. La C.T.R. rileva che l’Agenzia contesta le operazioni di svalutazione al 30/06/2006, ritenendole pianificate e realizzate per massimizzare il vantaggio fiscale di HSP, anche perchè il risultato negativo al 30/06/2006 non era affatto durevole e la scelta di anticipare la chiusura dell’esercizio a quella data era strumentale. Con la duplice precisazione che tutte le società che avevano avuto un ruolo nella complessa operazione erano riconducibili, direttamente o indirettamente, alla società fiduciaria Banca Arner, con sede legale in Lugano, e che la documentazione esibita dalla società sottoposta a verifica fiscale consisteva in semplici scritture private, prive di data certa.

2.3. Con riferimento al terzo rilievo, la C.T.R. espone che, in data 25/01/2006, HSP acquistò, altresì, dalla Scacco Marketing e Consultadoria Economica e Commercial Lda, la Gruppo Sintesi Spa al prezzo di Euro 8.000.000,00, oltre accessori (Euro 26.000,00), che, unitamente ad un finanziamento in conto aumento capitale di Euro 7.976.000,00, costituiva il costo della partecipazione (Euro 16.002.000,00), iscritta in bilancio tra l’attivo circolante. Alla chiusura del bilancio (in data 30/06/2006) la partecipazione, svalutata per Euro 7.002.000,00, veniva iscritta per Euro 9.000.000,00. Infine, in data 15/12/2006, HSP cedeva a Sintesi Design Srl, al prezzo di Euro 9.000.000,00, la partecipazione in Gruppo Sintesi Spa. La C.T.R. rileva che l’Agenzia contesta la deducibilità della svalutazione principalmente perchè, in sede di verifica, non era stata prodotta alcuna documentazione giustificativa di tale svalutazione, e, inoltre, tutte le società coinvolte nell’operazioni erano direttamente riconducibili (cfr. pag. 7 della sentenza) “al medesimo dominus Banca Arner SA”.

2.4. Con riferimento al quarto rilievo, la C.T.R. espone che l’Agenzia ha contestato la deducibilità dei costi per spese di intermediazione, connessi all’acquisto e alla cessione delle (menzionate) partecipazioni, per la mancanza della documentazione di riscontro, per la genericità delle prestazioni, per l’assenza di data certa del conferimento dell’incarico, e, infine, per la mancanza di prova dell’effettivo svolgimento del mandato.

3. La Commissione regionale illustra in questi termini le ragioni del proprio convincimento: (i) tutte le società che hanno avuto un ruolo nell’operazione (fatta eccezione per le destinatarie finali delle partecipazioni) ruotano attorno ad un “unico dominus”, vale a dire alla svizzera Banca Arner Sa, ed hanno in comune (contemporaneamente o in tempi diversi) gli stessi amministratori (nelle persone di C.A., B.R. e M.D.); (ii) le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) non riguardano la cessione di partecipazioni a un “prezzo gonfiato” al fine di realizzare minusvalenze e perdite deducibili in Italia, ma attengono all’indeducibilità di costi non documentati e/o non inerenti e all’indeducibilità di minusvalenze maturate nell’ambito di un disegno elusivo; (iii) nello specifico, è fondato il rilievo sulla fittizietà della cessione del credito di Euro 580.000,00, connessa all’acquisizione, da parte di HSP, della partecipazione totalitaria in Imes Poland, in mancanza di documentazione attestante la transazione finanziaria e anche della registrazione del debito nella contabilità della società polacca; (iv) l’acquisto da parte di HSP e la successiva dismissione di partecipazioni (in Form Spa, nella neocostituita Form Real Estate Srl e in Gruppo Sintesi Spa), che la contribuente qualifica come un “investimento sbagliato”, che avrebbe generato minusvalenze deducibili, in realtà è espressione di un progetto elusivo (sanzionato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis), realizzato in un breve lasso di tempo (dal 25 gennaio al 30 giugno 2006), finalizzato a rilevare strumentalmente ingenti svalutazioni da utilizzare, secondo la condivisibile prospettazione erariale, al “momento opportuno”, ossia nell’esercizio nel quale è avvenuta la cessione di partecipazioni (in Imes Spa e in Imes Poland) che (invece) hanno generato ingenti utili; (v) il primo interrogativo è stabilire quale sia stata la ragione per cui operazioni di compravendita di partecipazioni per un importo complessivo prossimo a Euro 150.000.000,00, siano transitate, per un breve arco temporale, tramite di una partecipata (HSP) il cui dominus è comune a tutte le società intervenute nell’operazione; il secondo, inquietante, interrogativo sta nello stabilire quale sia stato l’obiettivo di questa serie di cessioni se non quello di un disegno elusivo finalizzato alla realizzazione di ingenti vantaggi fiscali; (vi) non è persuasivo il tentativo della società sottoposta a verifica di derubricare le perdite e le notevoli svalutazioni a un “investimento sbagliato”: è incongruente che due le società del medesimo gruppo (le “sorelle” di diritto portoghese), entrambe con un identico amministratore (sia pure in tempi diversi), (ibidem pag. 13) “scarichino con disinvoltura un “investimento sbagliato” ad altra società “consorella””. Non è credibile che l’acquirente HSP non abbia saputo leggere l’andamento dei mercati e che “sbagliando” abbia investito Euro 62.000.000,00 in Form Spa e Euro 16.000.000,00 in Gruppo Sintesi Spa, pressochè totalmente “andati in fumo nei successivi 5 mesi”. Ad avviso della C.T.R. (ibidem pag. 13) “Se le due società portoghesi, consorelle, non avessero venduto alla società di diritto italiano HSP spa le due società avrebbero loro sopportato gli effetti della svalutazione.”; (vii) suscita incredulità la tesi difensiva della società che sostiene che vi sia stato un aumento imprevistolimprevedibile e inaspettato del costo delle materie prime (dell’alluminio, per quanto riguarda il settore di attività di Form Spa), che avrebbe prodotto, in appena cinque mesi, una svalutazione di 42.000.000,00, rispetto all’originario investimento di 62.000.000,00. Priva di giustificazione, malgrado la richiesta di spiegazioni dell’Agenzia, è rimasta pure la ragione della svalutazione del Gruppo Sintesi Spa, nella misura di Euro 7.002.000,00. Anche in questo caso tutte le società coinvolte nell’operazione orbitavano nella sfera di controllo di Banca Arner Sa; inoltre, a dimostrazione di come anche questa operazione rispondesse ad un disegno elusivo, militava l’affermazione della contribuente secondo cui la perdita connessa alla partecipazione, che era stata iscritta tra l’attivo circolante, era “del tutto in linea con le aspettative”, oltre al fatto che (lo si accennava poco sopra) l’interessata non aveva prodotto documentazione idonea a giustificare la svalutazione; (viii) l’illegittimità delle svalutazioni operate da HSP al 30/06/2006 era desumibile altresì dall’assenza di fondati elementi idonei a giustificare una perdita durevole, quale presupposto per procedere alla svalutazione. E tale aspetto era confermato dal piano asseverato allegato dalla società appellata, secondo cui “la congiuntura sfavorevole era destinata a riassorbirsi”, e dalla relazione al bilancio di HSP chiuso al 30/06/2006, ove da una parte si affermava che le perdite erano durevoli, ma dall’altra che “ridurre la durata dell’esercizio sociale a soli sei mesi ha determinato la presentazione di risultati pesantemente in perdita in quanto il breve esercizio è stato condizionato dagli aspetti negativi e non ha potuto beneficiare delle prime sinergie e delle prime opportunità fornite dalla fusione”. Sicchè, ad avviso della C.T.R., le perdite non erano durevoli e la stessa parte aveva riconosciuto che esse rappresentavano un “anomalo” risultato di un “anomalo” esercizio semestrale; (ix) d’altra parte, la contribuente, invece di procedere direttamente alla svalutazione, avrebbe potuto costituire un fondo svalutazione nel quale iscrivere l’ammontare corrispondente al presumibile minor valore, per poi dare corso all’utilizzo del fondo o alla rivalutazione della partecipazione, man mano che avesse constatato l’irrecuperabilità rispetto al costo originario o per converso la possibilità di ripristino del valore iniziale. Così facendo, però, a giudizio della Commissione regionale, HSP avrebbe visto svanire, in sede di realizzo del valore delle partecipazioni (in Form Spa e in Gruppo Sintesi Spa), l’immediato e indebito vantaggio dell’irreversibile svalutazione operata;

(x) sotto altro profilo, i rilievi mossi dall’ufficio alla società sottoposta a verifica – la quale, dal canto suo, aveva sostenuto di non essere in grado di rispondere alle contestazioni del questionario che le era stato inviato, in quanto nel questionario stesso e nel PVC non erano (testualmente) “intelligibili le motivazioni secondo le quali il proprio comportamento avrebbe dovuto essere considerato elusivo” -, diversamente da quanto prospettato dalla contribuente, sono senz’altro conformi alle prescrizioni dell’art. 37-bis, comma 4, cit., avendo l’Agenzia formulato la richiesta di chiarimenti indicando i motivi per cui si rendevano applicabili, dello stesso articolo, i commi 1 e 2, ed aveva richiamato il PVC. A tale richiesta la società aveva replicato in parte rinviando alle risposte fornite nel PVC, in parte (come suaccennato) dichiarando di non comprendere le argomentazioni sistematiche a supporto della ravvisata elusività. L’Agenzia, comunque, nel motivare congruamente l’avviso di accertamento, ha preso in considerazione le giustificazioni fornite dalla contribuente al fine di contestare la natura elusiva delle operazioni (ragioni riassumibili nella presenza di soggetti terzi come le banche finanziatrici; nel verificarsi di variabili esogene come la dinamica dei prezzi e l’andamento negativo del mercato di riferimento; nell’ampiezza temporale dei diversi parametri economici utilizzati per la determinazione dei prezzi di acquisto e di cessione delle partecipazione), ma bene ha fatto a ritenerle del tutto inidonee ad escludere l’elusività delle operazioni che, come risulta dalla motivazione dell’atto impositivo, erano state poste in essere senza valide ragioni economiche, al fine di aggirare l’impianto normativo della tassazione dei redditi di impresa e degli obblighi previsti dall’art. 101 t.u.i.r., in tema di deducibilità delle minusvalenze, e miravano esclusivamente a realizzare un vantaggio fiscale pari a Euro 67.837.089,00; (xi) la dedotta violazione dell’art. 37-bis, cit., non ricorre nemmeno ove si analizzi la vicenda da una diversa angolazione, in quanto non è vero che l’ufficio avrebbe tentato di fondare l’accertamento su una (inesistente) “doppia motivazione”, facendo riferimento alternativamente all’elusione o all’evasione, poichè è chiaro che la fattispecie contestata è quella dell’elusione (o dell’abuso del diritto); (xii) infine, in merito alle spese di intermediazione, è fondato il motivo di appello dell’ufficio in mancanza della dimostrazione, che spettava alla società contribuente, del conferimento di un incarico alla banca svizzera Arner Merchant Sa finalizzato alla vendita del Gruppo Sintesi Spa, come pure dell’esistenza di un mandato rilasciato alla stessa banca per la cessione delle partecipazioni Imes. D’altra parte, alla mancanza della richiesta documentazione, necessaria anche per giustificare la congruità dei compensi rapportata all’effettiva attività svolta, non può ovviare l’intervento di un advisor alle operazioni di compravendita delle partecipazioni (secondo quanto ipotizzato dalla società appellata) e nemmeno il fatto che la cessione sia effettivamente avvenuta.

4. La società contribuente ricorre con otto motivi e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il Sostituto procuratore generale Giovanni Giacalone ha depositato una memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c., nella quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (“1) Con riferimento a tutti i rilievi Art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (Statuto del Contribuente – Omessa considerazione negli atti impositivi delle Osservazioni al PVC nella motivazione degli atti impositivi”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di rilevare la “grave mancanza nella motivazione degli atti impositivi”, rappresentata dal fatto che l’ufficio non ha preso in considerazione e non ha commentato le argomentazioni difensive della società.

2. Con il secondo motivo (“2) Con riferimento al rilievo c) – Asserita indeducibilità di minusvalenze in quanto elusive – Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, – Omessa considerazione della Risposta al Questionario nella motivazione degli atti impositivi”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di rilevare che l’ufficio, nell’atto impositivo, non aveva spiegato le ragioni per cui non condivideva le argomentazioni difensive della società, e perchè, nell’aderire alla prospettazione dell’A.F., la C.T.R. ha confuso il profilo del merito con il profilo del vizio di motivazione: il giudice regionale, a prescindere dalla condivisione del merito della ripresa fiscale, avrebbero dovuto rilevare il vizio di motivazione dell’avviso che, contravvenendo alla prescrizione dell’art. 37-bis, cit., non spiega per quale motivo non ritiene persuasive le giustificazioni della contribuente.

3. Con il terzo motivo (“3) Con riferimento al rilievo c) – Asserita indeducibilità di minusvalenze in quanto elusive – Art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37-bis e 42 – Vizio di motivazione per mancata esposizione negli atti impositivi dei presupposti dell’elusione”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per essere andata completamente “fuori bersaglio”, e cioè per non avere recepito la critica rivolta dalla contribuente all’operato dell’ufficio – il quale, al fine di dimostrare un comportamento elusivo, avrebbe dovuto indicare il comportamento sostituivo lecito che la società avrebbe dovuto adottare -, e avere quindi fondato il proprio giudizio sull’erroneo convincimento che HSP avesse artificiosamente “gonfiato” il prezzo di acquisto delle partecipazioni, trascurando di considerare che la congruità dei prezzi di acquisto e di vendita non era mai stata messa in discussione, in tal modo contestualmente pronunciando ultra petita, omettendo di rilevare i gravi vizi motivazionali degli atti impositivi, e confondendo i diversi piani dell’elusione e dell’evasione.

4. Con il quarto motivo (“4) Con riferimento al rilievo c) – Asserita indeducibilità di minusvalenze in quanto elusive – Art. 360 c.p.c. n. 3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis – Vizio di motivazione del Questionario”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di rilevare la grave violazione in cui è incorso l’ufficio, che non ha mai rappresentato alla contribuente, nemmeno nel questionario che le ha inviato in fase procedimentale, le cause della “illiceità” dei “vantaggi fiscali” che quest’ultima avrebbe conseguito.

5. Con il quinto motivo (“5) Con riferimento al rilievo c) – Asserita indeducibilità di minusvalenze in quanto elusive – Art. 360 c.p.c. n. 3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis – Insussistenza del presupposto dell’elusione”), la ricorrente censura la sentenza impugnata (e ancor prima l’azione accertatrice dell’A.F.) che non ha mai spiegato per quali ragioni e rispetto a quali “principi dell’ordinamento” la perdita in questione, benchè vera (e legata soprattutto a fattori esogeni, quali l’aumento del costo dell’alluminio e la congiuntura negativa del mercato automobilistico, che avevano (cfr. pag. 32 del ricorso) “affossato a livello globale il settore in cui operavano le società compravendute.”), visto che è contestata l’elusione, avrebbe dovuto essere indeducibile, laddove, al contrario, si trattava di perdita deducibile (appunto) secondo i principi dell’ordinamento.

6. Con il sesto motivo (“6) Con riferimento al rilievo c) – Asserita indeducibilità di minusvalenze in quanto elusive – Art. 360 c.p.c. n. 3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 – Ambiguità e doppiezza della motivazione”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha compreso l’elementare differenza tra evasione ed elusione, e, quindi, tra una controversia basata su una non veritiera rappresentazione dei fatti da parte della contribuente (si pensi, per esempio, a prezzi manipolati) e una controversia basata su fatti la cui veridicità non è in discussione, e che ruota attorno alle modalità con cui certe operazioni sono state attuate (per esempio, mediante l’adozione di soluzioni “tortuose” anzichè “lineari”). In ultima analisi (cfr. pag. 35 del ricorso), la ricorrente chiede “l’annullamento del rilievo anche per contraddittorietà della motivazione, non essendo possibile sulla base della (sentenza) neanche discernere se il contribuente sia accusato di elusione o di evasione.”.

7. Con il settimo motivo (“7) Con riferimento al rilievo sub a) (Maggiore plusvalenza su cessione IMES per asserita inesistenza di credito per finanziamento socio) – Art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione delle norme sulla documentazione e deducibilità di componenti patrimoniale e costi Art. 109 e 110 Tuir”), la ricorrente espone che, insieme con la partecipazione nella Imes Poland, aveva acquisito anche un credito del socio venditore nei confronti della compagine polacca; che, dopo l’acquisto, aveva rimodulato contrattualmente lo stesso credito convertendolo in un finanziamento fruttifero; che, infine, aveva ceduto il credito/finanziamento assieme con l’intera partecipazione, e soggiunge che queste operazioni erano documentate dai contratti di compravendita e di finanziamento e dalle sottostanti movimentazioni finanziarie. Indi, riferisce che l’A.F. aveva disconosciuto l’esistenza del credito, e aveva ripreso a tassazione quell’importo come (maggiore) plusvalenza sulla partecipazione ceduta, sul presupposto che esso non fosse rappresentato nel bilancio della Imes Poland. Rispetto a questo antecedente fattuale, la critica si appunta contro lo snodo argomentativo della sentenza impugnata che conferma il rilievo a causa della mancanza della prova dell’avvenuta annotazione della transazione finanziaria nella contabilità della società ceduta, ciò che, secondo la chiave di lettura che ne offre la contribuente, porrebbe a carico di quest’ultima un onere probatorio che essa non era stata in grado di soddisfare, per la semplice ragione che non aveva la disponibilità degli estratti di contabilità di una partecipata estera che era stata ceduta tre anni prima dell’accertamento.

8. Con l’ottavo motivo (“8) Con riferimento al rilievo sub d) – (Pretesa indeducibilità di commissioni corrisposte ad intermediari) – Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione delle norme sulla documentazione e deducibilità dei costi – Art. 109 Tuir”), la ricorrente premette che l’ufficio aveva negato la deducibilità di una commissione che era stata riconosciuta alla svizzera Arner Merchant Sa, a titolo di assistenza prestata per la cessione delle azioni Imes Spa e Imes Poland, per genericità della prestazione, per mancanza di data certa del conferimento dell’incarico, per il fatto che l’incarico sarebbe stato conferito a un soggetto diverso (la società italiana Arner Corporate Finance Spa) e perchè dalla documentazione non emergeva l’effettivo svolgimento del mandato. Dopodichè addebita alla sentenza impugnata, che ha condiviso il rilievo fiscale, di avere disconosciuto l’esistenza di un costo gravando la società verificata di un onere probatorio insostenibile, anche perchè (cfr. pag. 40 del ricorso) “Laddove un contribuente produca, a supporto di una prestazione di servizio, un mandato, una fattura, una asseverazione di terzi interessati, e non sia in discussione l’operazione che la prestazione avrebbe favorito, come si può mettere in dubbio la genuinità della stessa?”.

9. Il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo, suscettibili d’esame congiunto perchè connessi, sono inammissibili sia sul piano strutturale che sul piano funzionale.

9.1. I rilievi critici in essi contenuti hanno il proprio fulcro in asserite carenze strutturali degli atti impositivi, o meglio dell’avviso di accertamento (che è unico) e degli atti endoprocedimentali (questionario e PVC) ad esso prodromici. Ebbene, gli stessi rilievi sono inammissibili, per inosservanza del principio d’autosufficienza, a causa del mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di trascrivere, nel ricorso per cassazione, sia pure sinteticamente, nelle sue parti essenziali, ovvero di localizzare, rispetto alle produzioni dei gradi di merito, o altrimenti allegare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti di cui si assume il difetto di motivazione, ciò che non consente a questa Corte di verificare le medesime doglianze esclusivamente mediante l’esame del ricorso.

9.2. Oltre che carenti sul piano della struttura formale (c.d. inammissibilità strutturale, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), gli stessi motivi sono altresì affetti da inammissibilità funzionale, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, secondo l’accezione della locuzione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7155; conf.: 22/02/2018, n. 4366; 02/03/2018, n. 5001; 30/04/2020, n. 8425), che hanno chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini del art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.”.

9.2.1. Nella fattispecie concreta, il dictum della C.T.R. è conforme al fecondo filone giurisprudenziale (ex multis Cass. 30/10/2019, n. 27800, nell’analoga materia dell’IVA), che è il caso di riaffermare, per cui “l’avviso di accertamento, costituente l’atto con il quale l’Amministrazione esercita la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente, soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”.

9.2.2. Giova ora porre l’accento sul fatto che la contribuente, in sostanza, non lamenta di non essere stata posta nella condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria (che, del resto, sono stati scrupolosamente riassunti e criticamente vagliati nell’ampio ricorso per cassazione), ma fa valere alcuni asseriti vizi formali dell’avviso, di per sè irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto, ovvero in palese contraddizione con le risultanze processuali. In dettaglio: a proposito del primo motivo, è irrilevante il fatto che l’A.F. non abbia preso in considerazione nè commentato gli argomenti difensivi della società; a proposito del secondo motivo, posto che non fa parte del nucleo indefettibile dell’atto impositivo la spiegazione delle ragioni per le quali l’ufficio non condivide gli argomenti del contribuente, in realtà, dal testo della sentenza, come pure dagli atti del giudizio, traspaiono le ragioni giustificatrici delle riprese fiscale e i motivi per cui non sono state condivise le giustificazioni fornite dalla società sottoposta a verifica; a proposito del quarto motivo, nel questionario che l’organo di controllo ha rimesso alla contribuente per consentirle di spiegare le ragioni del proprio operato, l’A.F., contrariamente a quanto prospetta la ricorrente, non era affatto tenuta a dare conto delle cause dell’ipotizzata illiceità delle operazioni finanziarie assoggettate all’attività accertatrice; a proposito del sesto motivo – in sè perplesso e contraddittorio, poichè non è chiaro se il vizio di ambiguità e doppiezza della motivazione si riferisca all’atto impositivo, alla sentenza o all’uno e all’altra -, è appena il caso di notare che la contestazione, e, quindi, la materia del contendere, attiene non già ad un’ipotesi di evasione fiscale, bensì al compimento di operazioni elusive, sanzionate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis. Aspetto, quest’ultimo, senz’altro non ignorato dalla difesa della contribuente che, infatti, in cinque degli otto motivi di ricorso (dal secondo al sesto motivo), denuncia, appunto, che la rilevata indeducibilità delle minusvalenze da cessione di certe partecipazioni societarie deriverebbe (secondo la prospettazione della società) dalla violazione delle disposizioni antielusive (ex art. 37-bis).

9.3. Traendo le fila del discorso fin qui condotto, va enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della Pubblica Amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, quali, per esempio, le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.”.

10. Il terzo e il quinto motivo, suscettibili d’esame congiunto per connessione, non sono fondati.

10.1. In merito alla disciplina dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto, è il caso di comporre, sinteticamente, nei seguenti termini, il quadro giurisprudenziale, nazionale e Eurounitario, e normativo di riferimento (come compendiato da Cass. 02/03/2020, n. 5644, sulla scia di Cass. nn. 5155/2016, 30404/2018, 869/2019, 24294/2019, 34595/2019, cui danno ulteriore continuità, ex aliis: Cass. 29/10/2020, n. 23872; 02/02/2021, n. 2224; 09/02/2021, n. 3078):

(a) si considerano connotate da carattere abusivo e possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass. 21/01/2011, n. 1372);

(b) la giurisprudenza ha chiarito che s’è andata formando una clausola generale antielusiva, di matrice comunitaria per quanto attiene ai cd. tributi armonizzati, a partire dalla sentenza in causa C-255, Halifax, e, per le imposte dirette, di matrice costituzionale, traendo origine dall’art. 53 Cost., con conseguente obbligo di applicazione d’ufficio anche nel giudizio di legittimità. Le Sezioni unite di questa Corte, proprio con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che “non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (Cass. Sez. U., 23/12/2008, n. 30057; in tema di cessione di quote e fusione per incorporazione, Cass. 30/11/2012, n. 21390; Cass. 15/1/2014, n. 653);

(c) è stato anche rimarcato che “il divieto di abuso del diritto, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, non contrasta con il canone della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali da essa non derivanti, bensì nel disconoscimento degli effetti di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali, e comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretende di far discendere dall’operazione elusiva (Cass. 19/2/2014, n. 3938);

(d) quanto alla ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente, “costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. 26/2/2014, n. 4603). Incombe pertanto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare perchè la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa (Cass. 30/11/2012, n. 21390; 20/5/2016, n. 10458), mentre spetta al contribuente provare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate;

(e) questo regime, imposto, nell’ordinamento comunitario, dal principio di proporzionalità (Corte Giust. 17 luglio 1997 in causa C-28/95, Leur-Bloem), nel sistema nazionale costituisce diretta applicazione dei principi di libertà d’impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.), oltre che del principio di piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.). In sostanza, “il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (Cass. Sez. U., n. 30055 del 2008 e 30057 del 23/12/2008; Corte Giust. UE, nei casi 3M Italia, Halifax, Part. Service), presuppone quanto meno l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito (Cass. n. 21390/12) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (Cass. n. 4604 del 2014)” (Cass. 16/3/2016, n. 5155, in motivazione);

(f) al fine di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato agli Stati membri la raccomandazione 2012/772/UE, affinchè essi intervengano ogniqualvolta vi sia “una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro “sostanza economica” (p. 4.2); si precisa al riguardo che “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” (p. 4.4), o più esattamente di “sostanza economica” (p. 4.2) e “consiste nell’eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili” (p. 4.5), mentre “Ai fini del punto 4.2, una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso” (p. 4.6) (Cass. 14/1/2015. n. 438; 14/1/2015; n. 439, p. 8.3);

(g) la medesima direttrice (cfr. ult. cit. p. 8.4) è stata seguita anche dal legislatore nazionale (L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 5) che, nel delegare al Governo l’attuazione della disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale, coordinandola con la citata raccomandazione dell’UE, indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: “definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta” (Cass. Sez. U., n. 30055 del 2008 e 30057 del 2008, cit.; Corte Giust. UE, 3M Italia); “garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale” (CGUE Part. Service); “considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva” (rectius “scopo essenziale”, Corte Giust. UE, Halifax e Part. Service); “escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali” (Cass. 4/4/2008, n. 8772; 21/4/2008, n. 10257); “stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione (Cass. 30/11/2012, n. 21390), ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente” (Cass. 21/1/2011, n. 1372; 26/2/2014, n. 4604) e, in tema di prova, richiama l’attenzione circa le “modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonchè la loro mancata conformità a una normale logica di mercato” (Cass. 21/1/2009, n. 1465; 24/7/2013, n. 17955);

(h) tali canoni giuridici sono stati inseriti nello Statuto dei diritti del contribuente, art. 10-bis – che, pur non applicandosi ratione temporis alla fattispecie all’esame (D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 5), rileva sul piano esegetico, poichè definisce con chiarezza la linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell’ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie – laddove stabilisce che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1) e che “si considerano: (a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (…) (b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”, precisando che “sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato” (comma 2). Per poi aggiungere che, ferma restando la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4), non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che “rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente” (comma 3) (Cass. 16/3/2016, n. 5155; 23/11/2018, n. 30404; 5/12/2019, n. 31772, in motivazione; conf.: Cass. n. 438 e 439 del 2015, cit., in motivazione);

(i) in un contesto così variegato, questa Corte ha quindi stabilito che, in materia tributaria, la scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere una simile facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d’impresa, posto in essere al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale (Cass. 26/8/2015, n. 17175). Si è escluso, conclusivamente, che l’astratta configurabilità d’un vantaggio fiscale possa essere sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poichè è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale (Cass. 5/12/2014, n. 25758);

(I) più specificamente, con riferimento delle minusvalenze, Cass. 20/07/2012, n. 12622, ha ravvisato la legittimità del disconoscimento di quelle iscritte in bilancio allorchè, attraverso il collegamento di operazioni economiche tra società appartenenti al medesimo gruppo e facenti riferimento ad una medesima persona fisica compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, siano state realizzate in assenza di una ragione economica e abbiano ridotto il reddito imponibile e realizzato un risultato fiscalmente vantaggioso per l’impresa (cfr. anche Cass. 29/01/2021, n. 2073, sul tema dell’elusione fiscale attuata tramite la detassazione delle plusvalenze e la deduzione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie).

10.2. Svolta questa premessa, riprendendo l’esame del terzo e del quinto motivo, a giudizio del Collegio, la Commissione regionale, senza deviare dal tema del decidere, e senza confondere le diverse figure dell’elusione e dell’evasione fiscale (considerazione, questa, che concorre a superare le doglianze enucleate nel terzo motivo), ha illustrato con chiarezza le ragioni per cui ha condiviso la tesi dell’A.F. circa il carattere elusivo delle operazioni contestate a HSP – ossia l’acquisto e la cessione di partecipazioni Imes Spa e Imes Poland; l’acquisto, la svalutazione e la cessione di Form Spa e, infine, l’acquisto, la svalutazione e la cessione del Gruppo Sintesi Spa – (ciò che concorre a disattendere la doglianza enucleata nel quinto motivo). La C.T.R. spiega che tutte le società che avevano avuto un ruolo nell’operazione (fatta eccezione gli enti terzi, destinatari finali delle partecipazioni) ruotavano attorno ad un “unico dominus”, la svizzera Banca Arner Sa, e avevano in comune (contemporaneamente o in tempi diversi) gli stessi amministratori (nelle persone di C.A., B.R. e M.D.). Rileva, inoltre, che non era contestata la cessione di partecipazioni ad un “prezzo gonfiato”, nel senso che non si prospettava un’ipotesi di evasione fiscale, ma l’indeducibilità di minusvalenze che rappresentavano il risultato di un disegno elusivo, attuato tramite l’acquisto, da parte di HSP, e la successiva dismissione di partecipazioni (in Form Spa, nella neocostituita Form Real Estate SrI e in Gruppo Sintesi Spa), in un arco temporale brevissimo, di soli cinque mesi (dal 25 gennaio al 30 giugno 2006), che non poteva essere riduttivamente catalogato come un “investimento sbagliato” (secondo la definizione dell’operazione offerta da HSP), e che, invece, perseguendo, appunto, una finalità elusiva, era funzionale a compensare la macroscopica plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni (in Imes Spa e in Imes Poland) che avevano generato ingenti utili. La C.T.R., con un ragionamento convincente e scevro di aporìe logiche, afferma, per un verso, che suscita forte perplessità e non è credibile la scelta di due società di un unico gruppo (le “sorelle” di diritto portoghese), aventi il medesimo management, di scaricare disinvoltamente un “investimento sbagliato” sulla “consorella” italiana; per altro verso, che è altrettanto improbabile che l’acquirente HSP non abbia saputo interpretare le dinamiche di mercato (segnate da fattori esterni quali l’improvviso aumento delle materie prime e la crisi del mercato dell’automobile) e che, a causa di tale errore, abbia “mandato in fumo”, in pochi mesi, alcune decine di milioni di Euro, il che per altro aveva consentito alle parti correlate (le “consorelle” portoghesi) di scongiurare il rovinoso impatto (che diversamente avrebbero subito) della svalutazione di quelle partecipazioni. La C.T.R., ancora, fissando i punti cardinali di un rigoroso percorso argomentativo, espone che, in base alle risultanze documentali, non si era in presenza di una perdita durevole, sicchè non era affatto necessario procedere a quell’improvvisa svalutazione, indotta anche da un’anomala” chiusura semestrale anzichè annuale dell’esercizio. Dopodichè, inoltrandosi con acume nella materia bilancistica, la Commissione regionale ipotizza un comportamento alternativo che avrebbe consentito alla società contribuente di contenere la perdita, rappresentato dalla costituzione di un fondo svalutazione, da utilizzare eventualmente e progressivamente, in correlazione con la constatata irrecuperabilità del valore delle partecipazioni rispetto al loro costo di acquisto, in alternativa all’ipotetica rivalutazione, nel tempo, dei medesimi pacchetti azionari.

10.2.1. Nella sua poliedrica decisione, la C.T.R., innanzitutto, rivolge la propria indagine (nel pieno rispetto dell’onere di allegazione e prova a carico di ciascuna parte) alla costruzione artificiosa adombrata dal fisco ed alimentata da fortissimi elementi di riscontro; in secondo luogo, analizza – disconoscendone con dovizia di argomenti l’efficacia persuasiva – i laconici elementi a discarico offerti dalla contribuente, secondo cui quanto accaduto sarebbe, in sostanza, esclusivamente il frutto di un investimento sbagliato; infine, manifesta il convincimento che quelle operazioni recano i tratti caratteristici delle operazioni elusive, sanzionate (ratione temporis) dall’art. 37-bis.

10.2.2. Per completezza d’esame, si aggiunga che la chiave di lettura scelta dalla C.T.R. sulle cause dell’improvvisa vaporizzazione delle partecipazioni si pone in una linea di continuità con i principi contabili. E così, per OIC 21, le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società sono esposte nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni, mentre le altre sono iscritte tra l’attivo circolante. E’ noto che la perdita di valore di una partecipazione immobilizzata va determinata confrontando il valore a cui la partecipazione è iscritta in bilancio con il suo “valore recuperabile”, che è determinato tenendo conto dei benefici futuri che si prevede potranno affluire alla partecipante. Nella prima fase di tale processo valutativo è compiuta una disamina delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, al fine di comprendere se le perdite sofferte non siano meramente episodiche e temporanee, e quindi abbiano un carattere tale da intaccare strutturalmente la consistenza patrimoniale della partecipata. Le valutazioni formulate al riguardo dagli amministratori, secondo OIC 21, devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate. La perdita è invece da ritenersi durevole quando non si prevede che le ragioni che l’hanno causata vengano rimosse in un breve arco di tempo. A proposito della brevità di questo lasso temporale, il principio contabile richiede che essa sia valutata nella prospettiva di un periodo tale da consentire di formulare previsioni attendibili basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Il fulcro del processo valutativo (appannaggio degli amministratori, che sono i soggetti responsabili del bilancio, e, in seconda battuta, dei revisori), dal punto di vista dell’effetto della valutazione della partecipazione sul giudizio da esprimere sul bilancio, si concentra sulla disponibilità di piani e di programmi (sufficientemente analitici, in quanto identificano gli interventi previsti ed i benefici attesi) relativi alla gestione della partecipata, che definiscono il tempo entro cui potrà essere raggiunto l’equilibrio economico dell’impresa, sulla cui base gli amministratori sviluppano le proprie considerazioni in merito al carattere durevole o meno della perdita di valore della partecipazione. Infine, OIC 21 sottolinea che, in presenza di una perdita durevole di valore sofferta dalla partecipata, potrebbe non essere sufficiente la sola svalutazione del valore di carico, dovendosi creare uno specifico fondo del passivo, il cui utilizzo (mediante successivi accantonamenti) è finalizzato a ripianare il deficit patrimoniale della partecipata.

10.3. Conclusivamente, sul punto, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia aderente al seguente principio di diritto: “In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l’abuso del diritto quelle operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) – si pensi all’acquisto e alla cessione, in rapida sequenza cronologica, di partecipazioni (iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra l’attivo circolante) -compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile, per esempio tramite la compensazione della minusvalenza generata dalla cessione “frettolosa” di una partecipazione, il cui valore non abbia subito una perdita durevole, con la plusvalenza generata da altra analoga operazione di compravendita di partecipazioni, con l’obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l’impresa, senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.”.

11. Il settimo e l’ottavo motivo, da esaminare insieme perchè pongono la stessa questione di diritto, non sono fondati.

11.1. In primo luogo, con riferimento all’acquisto da parte di HSP del credito del socio/venditore verso Imes Poland, la sua conversione in finanziamento fruttifero e la definitiva cessione a terzi, disconosciuta dal fisco e, pertanto, ripresa a tassazione come maggiore plusvalenza di cessione (settimo motivo di ricorso), è chiaro che il giudice regionale, senza infrangere le norme generali sui componenti del reddito d’impresa e sulle valutazioni (art. 109 e 110 t.u.i.r.), ha esaminato gli elementi di prova e le risultanze documentali ed è pervenuto alla conclusione, insindacabile nel giudizio di cassazione (se non sotto il diverso profilo, nella specie non ricompreso nel tema del decidere, del novellato “omesso esame di un fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che la contribuente, alla quale spettava l’onere della prova, non aveva dimostrato l’effettività della cessione che, in sostanza, non era altro che una “partita di giro” finalizzata a ridurre la plusvalenza generata dalla cessione della compagine polacca in misura pari all’importo corrispondente al debito rifinanziato. La C.T.R., a conclusione di un’approfondita argomentazione (seppure estranea, è bene ribadirlo, allo scrutinio di legittimità), osserva che la cedente (Imes Poland) aveva quali enti controllanti e soci di riferimento Antrus Consultadoria e Marketing Lda e la stessa HSP, ragione per cui quest’ultima non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ottenere dalla controllata polacca la documentazione (“un semplice estratto di contabilità”) richiesta dall’ufficio e incomprensibilmente mai esibita dalla società sottoposta a verifica.

11.2. In secondo luogo, simili considerazioni sono sufficienti al fine di disattendere l’ultima doglianza (ottavo motivo), attinente ai costi di intermediazione in favore della banca svizzera Arner Merchant Sa per la cessione delle partecipazioni Imes e Gruppo Sintesi Spa. La C.T.R. ha qualificato tali spese come oneri indeducibili per due concorrenti ragioni, una giuridica e l’altra di fatto: da un lato, perchè si tratta di un costo derivante da operazioni elusive (cfr. supra p. 10) e perciò inopponibile al fisco (statuizione, questa, in termini con il dettato dell’art. 37-bis, per cui sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria i negozi privi di valide ragioni economiche, diretti a ottenere indebiti vantaggi tributari); dall’altro, in quanto la Commissione regionale, apprezzate delle risultanze probatorie (compito che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito), ha negato che la società contribuente (gravata del relativo onere probatorio) avesse documentato l’esborso.

12. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 37.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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