Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12853 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 10/06/2011), n.12853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.T. e G.P., elettivamente domiciliati

in Roma, via Lazio 9. presso gli avvocati Passerani Tiberio e

Cucchiarelli Francesca, che li rappresentano e difendono per procura

in atti;

– ricorrenti –

contro

CURATRICE SPECIALE DEI MINORI S.D., S.E. E

S.A., in persona dell’avv. C.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari 12, presso

l’avv. Sarto Rina, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA, in persona del Sindaco pro tempore,

nella qualità di tutore dei minori S.D., S.E.

e S.A., SERVIZI SOCIALI PRESSO IL COMUNE DI CIVITA

CASTELLANA, in persona del legale rappresentante pro tempore.

ASSOCIAZIONE IL SEME ONLUS. in persona del legale rappresentante pro

tempore. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

ROMA.

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4467 in data 12

novembre 2009, nel procedimento n. 50764/09;

udito, per i ricorrenti, l’avv. Tiberio Passerani, che ha concluso

riportandosi ai motivi di ricorso;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. ZENO Immacolata, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati:

RITENUTO CHE:

1. S.T. e G.P., genitori dei minori D., E. ed A., hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti del curatore di detti minori, avv. C.C., del Comune di Civita Castellana, quale tutore dei minori, dei Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana, del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma e dell’Associazione “Il Seme” Onlus, avverso la sentenza in data 2 novembre 2009, con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dai medesimi proposto contro la sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma in data 17 dicembre 2008, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei suddetti minori;

1.1. il curatore dei minori ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

OSSERVA:

2. la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto, avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, quale litisconsorte necessario, nel termine del 14 giugno 2009, nessuna delle parti ha provveduto tempestivamente all’incombente e nella udienza successiva alla scadenza di detto termine gli appellanti si sono limitati a depositare la ricevuta della richiesta di notifica dell’atto in data 19 ottobre 2009, senza neppure documentare la ricezione dell’atto da parte del destinatario;

3. i ricorrenti, a sostegno dell’impugnazione, deducono che:

a- si sarebbe dovuta ritenere sufficiente la notifica al Procuratore generale presso la Corte di Appello, quale ufficio superiore di quello destinatario dell’atto, in quanto sarebbe dovuta intervenire la trasmissione degli atti tra gli uffici del P.M. (primo motivo, prospettato come vizio di motivazione): b- non si è tenuto conto che era stata fornita la prova della notifica dell’atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e che comunque la notifica era stata effettuala al Procuratore generale (secondo motivo, prospettato come vizio di motivazione ed error in procedendo);

c- omessa valutazione della documentazione depositata, che avrebbe dovuto indurre a rinviare l’udienza per verificare il buon esito della notifica (terzo motivo, prospettato come vizio di motivazione);

d- la condanna alle spese del giudizio di primo grado, sebbene il Tribunale nulla avesse disposto (quarto motivo; violazione di norme di diritto);

e- omessa motivazione in punto di condanna alle spese di primo e secondo grado (quinto motivo);

4. le censure formulate con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, appaiono manifestamente infondate, alla luce dei seguenti principi, già enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte;

il termine assegnato ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (nella specie in appello) è perentorio e il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d’ufficio indipendentemente dalle eccezioni o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest’ultima, non può essere prorogato. neppure sull’accordo delle parti, per l’espresso divieto fattone dall’art. 153 c.p.c., sì che l’eventuale proroga concessa dal giudice sarebbe affetta da nullità anch’essa rilevabile d’ufficio (Cass. 2006/4861; 2007/7528; 2009/749);

– nei giudizi in cui il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere d’impugnazione, il relativo atto d’appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c.;

tale integrazione è necessaria anche quando l’atto di appello sia stato notificalo al P.G. presso la Corte d’appello o questi sia ritualmente intervenuto nel giudizio di secondo grado, atteso che l’ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione dei gravame incidentale (Cass. 2004/13169) e che il P.M. presso il giudice “ad quem” non ha il potere d’impugnare la sentenza di primo grado, con la conseguenza che dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. citato (Cass. 2007/23379);

5. nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma, dichiarando inammissibile il gravame, in quanto l’atto di appello non è stato notificato nel termine perentorio del 14 giugno 2009 al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem (Tribunale per i Minorenni di Roma), litisconsorte necessario, e non avendo attribuito rilevanza nè alla notifica dell’impugnazione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, nè alla richiesta di notifica dell’atto di appello al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, tardivamente inoltrala il 19 ottobre 2009, si è uniformata ai principi sopra enunciati e resiste alle censure dei ricorrenti, che, non prospettando argomenti idonei a modificarli ed anzi facendo riferimento a giurisprudenza non attinente al caso in esame (Cass. 2005/14042), appaiono mani lestamente infondate (Cass. S.U. 2010/19051);

6. le doglianze di cui al quarto e quinto motivo, da esaminarsi anch’esse congiuntamente attesa la loro stretta connessione, appaiono manifestamente infondate per quanto riguarda l’asserita omessa motivazione della condanna degli appellanti alle spese del giudizio di secondo grado, condanna invece adeguatamente motivata dalla Corte di merito con il riferimento al principio della soccombenza, ed appaiono invece manifestamente fondate con riferimento alla condanna degli appellanti alle spese del giudizio di primo grado, condanna pronunciata in mancanza di specifica impugnazione sul punto e quindi extra petita (Cass. 2001/3002; 2004/24028);

7. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.;”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono essere rigettati i primi tre motivi, mentre meritano accoglimento, nei termini di cui in motivazione- il quarto e il quinto motivo e che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nella parte in cui è stata disposta la condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;

che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo. vanno poste solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti in via prevalente, ma l’esito del giudizio giustifica la loro compensazione per la metà.

PQM

LA CORTE rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie, nei termini di cui in motivazione, il quarto e il quinto motivo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata disposta la condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.400,00, per onorari. oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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