Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12852 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35151/2018 proposto da:

O.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lorenzo Trucco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 729/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2020 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19 aprile 2018, respinge il ricorso proposto da O.R., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello è pervenuta alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) l’appello è da considerare inammissibile in quanto, data la genericità e insufficienza dei motivi, non offre elementi concreti per inficiare l’interpretazione offerta dal primo giudice sulle vicende narrate dal richiedente e la relativa valutazione, incentrata sull’elemento ritenuto decisivo ed assorbente del non credibilità soggettiva del ricorrente;

b) non vi sono ragioni quindi per discostarsi dalla pronuncia impugnata;

c) generiche, come le altre, sono le censure relative al rigetto della protezione umanitaria, con le quali non si espone alcuna concreta argomentazione volta a confutare l’ordinanza del Tribunale sul punto, sostenendosi che il mero dato della provenienza dalla Nigeria sarebbe sufficiente ad ottenere il relativo permesso di soggiorno, senza evidenziare la sussistenza di seri e gravi motivi di carattere umanitario come richiesto dalla corrispondente normativa;

d) l’infondatezza dell’appello porta a ritenere che ricorra la fattispecie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, di azione esercitata in sede di gravemente quanto meno per colpa grave, e quindi comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata con contestuale decreto;

3. il ricorso di O.R. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o erronea applicazione di plurime disposizioni legislative, contestandosi la mancata concessione della protezione sussidiaria, fondata sul giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente espresso dalla Corte d’appello (e ancora prima dal Tribunale) nonchè sulla valutazione positiva della situazione della Nigeria, espresse con motivazione contraddittoria e dopo aver impedito la richiesta audizione dell’interessato, che avrebbe potuto fornire elementi utili a superare le riscontrate inattendibilità del ricorrente;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 10 Cost., comma 3, per non aver dato rilievo, al fine della protezione umanitaria, alla evidente sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali tra il Paese di origine e quello di arrivo;

2. preliminarmente va rilevato che nel primo motivo il ricorrente pone la questione del mancato accoglimento, da parte della Corte d’appello, dell’istanza di audizione, sostenendo che, pur in caso di decisione conseguente ad udienza, l’audizione in sede giurisdizionale è condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa, non essendo a tal fine sufficiente l’audizione effettuata solo dinanzi alla Commissione territoriale;

3. si ritiene che, pur in presenza di vari precedenti di legittimità sul punto (Cass. n. 17717/18; 5973/19; 2817/19 ed altre), la questione potenzialmente dirimente – sia meritevole di essere riconsiderata previa trattazione in pubblica udienza (nello stesso senso, vedi, per tutte: Cass. 19 dicembre 2019, n. 34044).

P.Q.M.

La Corte visti gli artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c., rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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