Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12852 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24312-2006 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/05/2006 r.g.n. 477/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 23.10.2001, Q.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Biella la spa Poste Italiane ed esponeva di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di area operativa, ex (OMISSIS) livello. Dal 31.5.1997 al 31.1.1999 aveva avuto la reggenza dell’ufficio di (OMISSIS), svolgendo mansioni proprie di un quadro di (OMISSIS) categoria. Dal 1.2.1999 tale posto era stato ricoperto da un “(OMISSIS)”. Sulla base dei dati di traffico risalenti al (OMISSIS), l’ufficio di (OMISSIS) avrebbe dovuto essere classificato come di “media entità”, per cui il responsabile aveva diritto alla (OMISSIS) qualifica, che rivendicava. Si costituiva la spa Poste Italiane ed eccepiva che la riclassificazione del suddetto ufficio, previo espletamento della procedura prevista dal contratto, era stata effettuata con decorrenza 1.2.1999. Il Tribunale accoglieva la domanda con effetto dal 1.1.1998.

2. Proponeva appello Poste Italiane e la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado respingendo la domanda attrice.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– solo la reggenza di un ufficio di “media entità” attribuisce il diritto alla qualifica di (OMISSIS);

– l’ufficio di (OMISSIS), durante la reggenza affidata alla Q., era classificato come di minore entità;

– i provvedimenti di riclassificazione di un ufficio postale non appaiono retrodatabili, coinvolgendo tale operazione un sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali;

– tra l’altro la classificazione di un ufficio presuppone una valutazione comparativa tra i vari uffici postali, operazione che non può essere effettuata dal giudice;

– a nulla rilevano i risultati delle prove testimoniali ed in particolare le generiChe affermazioni dei testi secondo i quali presso l’ufficio di (OMISSIS) vi era “molto lavoro”;

– nè appaiono conferenti i documenti informali prodotti dall’attrice;

– la comunicazione dei dati alle organizzazioni sindacali in data 24.3.1998 non costituisce elemento a favore della ricorrente, trattandosi di una comunicazione compresa nel complesso procedimento di riclassificazione degli uffici; d’altra parte le stesse organizzazioni sindacali risultano avere richiesto che fino a procedura ultimata non si provvedesse a spostamenti o reinquadramenti del personale (telegramma (OMISSIS)).

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Q.M., deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli art. 44 del CCNL 26.11.1994 e artt. 2103 e 2907 c.c.: la classificazione di un ufficio postale costituisce atto meramente ricognitivo della sua importanza.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5:

sulla base del “metodo a punti” utilizzato da Poste Italiane, l’ufficio in questione deve essere considerato di media entità.

6. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 116 c.p.c. e art. 2702 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che siano utilizzabili solo prove tipiche, laddove il convincimento del giudice può essere basato anche su atti o prospetti non firmati, trascurando peraltro anche la lettera (OMISSIS) del direttore di filiale, documento questo sottoscritto.

7. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

E’ pacifico che presso l’ufficio di (OMISSIS) prestavano servizio due persone. La riclassificazione, secondo la procedura concertata, ha avuto effetto da data posteriore a quella in cui è cessata la reggenza da parte della Q.. Si pone il problema, in diritto, se il giudice possa, “anticipando” in certo modo il provvedimento di riclassificazione, apprezzare come di media entità un ufficio postale classificato come minore.

8. La risposta deve essere negativa. Un principio favorevole alla tesi della ricorrente potrebbe desumersi da Cass. 3.1.2005 n. 24, per la quale “Il diritto alla qualifica superiore previsto dall’art. 2103 cod. civ. è fondato sullo svolgimento delle mansioni superiori, fatto oggettivo giuridicamente qualificato dal suo presupposto, costituito dal livello delle mansioni svolte. La qualificazione giuridica di tale presupposto, per la sua stessa natura, è nella norma (legale o contrattuale) e non discende, pertanto, dalla volontà datoriale. Ove, quindi, la qualificazione del livello sia subordinatamente connessa alla classificazione dell’ambito aziendale dove le mansioni sono svolte, il datore di lavoro non può ritardare il formale riconoscimento del livello superiore, neppure quando per detta classificazione sia previsto l’intervento delle OO.SS., la cui funzione ha carattere meramente ricognitivo di un preesistente fatto materiale. (Fattispecie relativa alla classificazione delle agenzie postali effettuata in attuazione del CCNL 24 novembre 1994 e dell’accordo integrativo 23 maggio 1995 dall’Ente datore di lavoro con l’intervento delle OO.SS., ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori di (OMISSIS))”.

9. La giurisprudenza successiva, non massimata, risulta invece prevalentemente orientata in senso contrario. La sentenza n. 4139 del 2007, nel respingere “in parte qua” il ricorso del lavoratore, osservava che l’attore non aveva offerto elementi probatori idonei a retrodatare il riconoscimento di “media entità” di un ufficio cui era preposto e nel quale operavano quattro addetti.

La sentenza n. 2605 del 2009, che rigetta il ricorso di Poste Italiane, argomenta: “… Le censure esposte sono prive di pregio e vanno disattese. Il dipendente V., come già detto, ha sostenuto che, avendo svolto pacificamente nel periodo contestato (26.11.1994/26.05.1995) le mansioni di (OMISSIS) dell’Ufficio Postale di (OMISSIS), unità organizzativa di media rilevanza, aveva diritto ad essere inquadrato ai sensi dell’art. 44 del CCNL nell’area (OMISSIS) livello e non nell’area (OMISSIS). I giudici di appello hanno aderito a tale prospettazione, ritenendo che l’Ufficio postale in questione fosse da considerare di “media rilevanza”, occupando più di cinque dipendenti ed avendo un punteggio superiore a quello minimo di 3100, con la conseguenza che il V. andava inquadrato come (OMISSIS) livello fin dal 27 maggio 1995, data di compimento del sesto mese dell’esercizio delle mansioni superiori.

Ciò precisato, si osserva che i rilievi dell’appellante non colgono nel segno, in quanto la ratio decidendi dell’impugnata decisione si fonda sull’abbattimento del 2% relativo al punteggio (3.295), attribuito all’Ufficio postale di (OMISSIS) nel 1991, mentre le Poste Italiane fanno riferimento alla diversa percentuale di abbattimento del 12%, limitandosi a richiamare l’accordo del 1998 al fine di classificare la consistenza della struttura postale. D’altro canto le stesse Poste Italiane in sede di giudizio di merito non hanno eccepito alcun abbattimento del 12%, sicchè tale argomentazione difensiva è caratterizzata da novità e come tale non deducibile per la prima volta in cassazione.

Le censure sono da disattendere anche con riguardo anche agli altri profili in precedenza richiamati. Al riguardo va puntualizzato che nessuna indebita ingerenza può essere imputata al giudice di appello circa la classificazione degli uffici postali, atteso che la Corte territoriale non ha inteso sindacare le scelte dell’Ente, ma ha inteso applicare i criteri di cui all’accordo 24 maggio 1995 (la stessa parte ricorrente ammette che la classificazione delle agenzie postali e quindi il livello di professionalità richiesto per dirigerle erano da ricondurre alla valutazione negoziale delle parti, sicchè i parametri di classificazione avevano valore ricognitivo delle disposizioni contrattuali originarie, essendo divenuti efficaci con il loro recepimento in un accordo delle parti collettive).

10. La sentenza n. 8263.2007, che ha accolto il ricorso di Poste Italiane, motiva invece: “Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale nel riconoscere la fondatezza della domanda della G. ha effettivamente affermato, sulla base delle risultanze istruttorie e delle testimonianze escusse, che il declassamento dell’ufficio di media rilevanza, cui la lavoratrice era preposta, non rispondeva a criteri razionali perchè non era affatto stato provato un decremento del traffico postale a seguito delle modifiche apportate dalla società al suddetto ufficio, sicchè risultava per altro estremamente verosimile che queste modifiche abbiano inciso sia quantitativamente che qualitativamente sull’attività lavorativa dell’ufficio postale di (OMISSIS). La motivazione della impugnata sentenza, nei termini in cui si articola, risulta sotto alcuni versi insufficiente e sotto altri non sostenuta dai principi giuridici regolatori della materia. Sotto il primo versante non possono considerarsi adeguatamente argomentate le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello, per avere questi basato dette conclusioni su di una valutazione sostanzialmente limitata all’aspetto quantitativo del traffico postale e non a quello qualitativo, che in un momento di ristrutturazione aziendale, quale quella operata dalla società ricorrente, era suscettibile di assumere – in ragione della collocazione del personale e delle prestazioni assicurate al pubblico – un significato ed una incidenza sulla nuova classificazione non certo inferiore a quella propria della dimensione quantitativa. Ma al di là di tale carenza motivazionale, la Corte fiorentina non ha considerato che alla stregua del disposto dell’art. 41 Cost., – che tutela la libertà dell’imprenditore garantendo allo stesso tra l’altro una autonoma scelta sulla collocazione territoriale delle strutture produttive della sua impresa nonchè sulla distribuzione del personale tra dette strutture, correlata ad una autonoma valutazione della incidenza economica sulla produzione di ciascuna di esse (cfr. le tante sull’art. 41 Cost. e sulla libertà organizzativa dell’imprenditore:

Corte Cost. n. 339 del 2001; Corte Cost. n. 50 del 2001; Corte Cost.

362 del 1998) – non erano assoggettabili a giudizi parametrici di razionalità i provvedimenti di classificazione degli uffici postali, non essendo consentito un sindacato nel merito delle autonome scelte dell’imprenditore e di qualsiasi forma sostitutiva del suo giudizio valutativo. A tale riguardo è opportuno rimarcare come la libertà dell’imprenditore si esprima nella sua massima ampiezza proprio all’atto di ristrutturazioni o riconversioni produttive, la cui riuscita è collegata proprio allo natura delle scelte di colui che, per assumersene il rischio, deve tali scelte liberamente effettuare, senza subire alcun sindacato sulla loro razionalità o adeguatezza economica.

Alla luce di quanto ora detto uno spazio di intervento praticabile nella fattispecie in oggetto era invece quello volto ad accertare – senza spazi di discrezionalità valutativa – la piena corrispondenza tra momenti di autorganizzazione, vincolanti per l’ente ai sensi della contrattazione collettiva, e la loro effettiva e concreta realizzazione nella realtà fattuale della ristrutturazione degli uffici e della collocazione del relativo personale. Ed ulteriore spazio di intervento consentito, basandosi pure esso su riscontri di carattere obiettivo, si concretizzava nell’accertare se prima e dopo il periodo corrente dal 1 febbraio 1995 al 30 giugno 1995 (tempo in cui era stata addetta ad un ufficio di media rilevanza) la G. avesse spiegato mansioni di (OMISSIS) livello per altro tempo sufficiente per acquisire, ai sensi della contrattazione collettiva, il diritto ex art. 2103 c.c. alla qualifica rivendicata”.

11. Non dissimili le considerazioni di cui alla sentenza n. 2369 del 2010: …”a prescindere dal grado di vincolatività della classificazione aziendale delle sedi, deve convenirsi con la Corte nel senso che i criteri di classificazione delle sedi previsti dal programma di riassetto organizzativo sono molteplici: unità di traffico, numero degli addetti, apertura pomeridiana, agenzie con o senza recapito. Quello del volume delle unità di traffico non è un fattore esaustivo.

Quindi non si può fondare il giudizio, come ha fatto il giudice di primo grado e come chiede il ricorrente, solo sui dati forniti dai direttori in tema di unità di traffico, perchè quella trasmissione costituisce solo una fase del procedimento di riclassificazione, che culmina con il provvedimento datoriale che considera ed integra tutti i molteplici elementi di cui si deve tener conto.

Il ragionamento della Corte è pienamente condivisibile. Se l’azienda si è data dei criteri di valutazione, non si può contestarne l’applicazione, basandosi sulla pretesa violazione di solo uno degli elementi e senza tener conto degli altri. Quanto al motivo concernente il vizio di motivazione, lo stesso è formulato in modo inammissibile perchè non indica una omissione o contraddittorietà della motivazione, nè indica specifiche ragioni di insufficienza, ma critica la sentenza per non aver accuratamente valutato le acquisizioni istruttorie. Chiede pertanto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non è ammissibile in sede di legittimità”.

12. Come emerge dal quadro giurisprudenziale sopra riassunto, devesi ritenere che la classificazione o riclassificazione dell’importanza delle filiali appartenga in primo luogo alle scelte organizzative e gestionali dell’imprenditore. Ove il medesimo si “autolimiti” ed accetti di procedere alla classificazione delle filiali con il concerto delle organizzazioni sindacali, è agli atti concordati che di deve fare riferimento, salvo si dimostri che i provvedimenti di riclassificazione violano in modo evidente i criteri che la società e le organizzazioni sindacali di sono dati.

13. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa pronuncia sulla domanda di essere inquadrata nella qualifica di quadro anche sotto il profilo di avere svolto funzioni di “significativa importanza con facoltà di iniziativa nell’ambito di direttive generali”, ex art. 38 del CCNL raffrontato con l’art. 44.

14. Il motivo è infondato. L’indagine richiesta dalla domanda processuale è consistita nell’accertare se la dipendenza di cui la Q. è stata reggente era di media o di minore importanza, mentre non si dubita del contenuto delle mansioni, le quali consistevano nello svolgere il proprio lavoro e di controllare e dirigere il lavoro dell’altro dipendente. Dagli accertamenti compiuti dal giudice di merito non emerge una connotazione intrinseca delle mansioni idonea di per se all’attribuzione della superiore qualifica, sganciata dalla reggenza dell’ufficio. Nè il lungo elenco delle mansioni richiamato dal ricorso ex art. 414 c.p.c. dimostra di per sè il contenuto delle mansioni di quadro.

15 Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessità in fatto della vicenda, all’opinabilità delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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