Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12852 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4588/2015 proposto da:

FDG HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERFRANCO BONETTI 88/90,

presso lo studio ADM SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI VINGIANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4315/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA DEL 28/04/2014, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato LUIGI VINGIANI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la CTR, in parziale accoglimento dell’appello dallo stesso proposto, ha determinato in Euro 3.500,00 al mq il valore dell’area residenziale in questione; la CTR, in particolare, in giudizio avente ad oggetto avviso di accertamento per imposta di registro ipotecaria e catastale relativamente alla compravendita di un immobile, ha dapprima precisato che gli indici dell’Osservatorio Immobiliare (c.d. indici OMI), pur costituendo un serio presupposto di valutazione ed essere assistiti da adeguata affidabilità, devono poi essere adattati al caso concreto; ciò posto, ha poi evidenziato che, nella fattispecie, l’Ufficio aveva motivato in relazione ad alcune circostanze concrete, senza però tenere conto di tutti gli elementi relativi all’immobile in questione; nello specifico non aveva considerato la necessità delle spese di rifacimento degli impianti e l’esistenza di servitù;

di conseguenza, tenendo invece presente siffatti elementi, ha ritenuto congruo applicare il predetto valore di Euro 3.500,00 al mq per l’area residenziale, fermi restando gli ulteriori parametri applicati dall’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

L’unico motivo, con il quale il contribuente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, si duole che la CTR abbia ritenuto che il mero riferimento ai dati OMI possa esprimere da solo la misura del valore venale da assumersi ai fini della rettifica del valore di una compravendita, è infondato.

La CTR, invero, come appare evidente dalla su riportata sintesi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha fondato la sua decisione solo sui dati OMI (che effettivamente non costituiscono “fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”;

Cass. 25707/2015), ma ha analizzato in concreto gli elementi specifici dell’immobile in questione, giungendo quindi, proprio in base a quest’ultimi, alla rideterminazione del valore del detto immobile.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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