Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12852 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

emessa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul ricorso iscritto al n.

14287 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2010 di:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Piazzale Clodio n. 12, presso l’avv. SPAZIANI Luigi, che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI TORINO;

– intimati –

avverse la sentenza del Tribunale di Torino nel procedimento del

r.v.g. n. 968 del 6-7 aprile 2010;

Sentito, all’adunanza del 28 aprile 2011, il sostituto procuratore

generale della Repubblica Dr. Immacolata. Zeno che ha concluso per la

inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

O.A., cittadino (OMISSIS), ricorre per saltum per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino di cui in epigrafe, che ha rigettato la sua impugnazione contro la decisione della locale Commissione territoriale del 10 dicembre 2009 che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e la protezione internazionale in suo favore, con atto notificato il 18 – 21 maggio 2011.

Il ricorso è inammissibile non essendovi alcun accordo tra le parti del giudizio dinanzi al Tribunale per omettere il reclamo in appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2 (su tale accordo cfr. Cass. n. 22956 del 2010).

Nulla per le spese, non essendosi difeso in questa sede alcuna delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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