Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12851 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1157-2016 proposto da:

F.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 905/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 23/5/2015 n. cronol. 320/2015 relativo al ricorso

R.G.n. 218/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti impugnano per cassazione il provvedimento della Corte di appello di Perugia 29.5.2015 che, accogliendo la loro opposizione al decreto del consigliere designato, secondo il quale in tema di equa riparazione, l’indennizzo non può superare il valore della causa, ha revocato il decreto condannando l’amministrazione a pagare Euro 1400 ciascuno oltre interessi ed alle spese in Euro 543 oltre accessori compensandole per metà, riconoscendo l’importo di Euro 500 l’anno.

I ricorrenti denunciano 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, perchè andavano liquidati Euro 1500 e non 1400 in quanto 11 mesi sono frazione temporale superiore al semestre; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè la compensazione per metà può avvenire solo per gravi ed eccezionali ragioni; 3) violazione degli art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, art. 10 c.p.c., comma 2, D.M. n. 140 del 2012 perchè l’importo minimo sarebbe stato di Euro 3387.

Il primo motivo merita accoglimento perchè la normativa applicabile ratione temporis fa riferimento alla frazione temporale superiore al semestre.

Anche il secondo merita accoglimento avendo la Corte di appello statuito che si riteneva di compensare le spese per 1/2 considerato l’esito complessivo del giudizio favorevole agli opponenti ma con un minimo aumento della somma liquidata nel decreto opposto ed è nota la giurisprudenza in tema di compensazione delle spese. L’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011); circostanza riscontrabile nella fattispecie.

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6). (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Il terzo motivo resta assorbito dalla riliquidazione a seguito dell’accoglimento del motivo precedente.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 1500 oltre interessi dalla domanda al saldo, alle spese della fase precedente in Euro 1043 di cui 43 per spese vive oltre iva, cpa e spese forfetizzate nel 15% ed a quelle di legittimità in Euro 1000 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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