Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12850 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4503-2007 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141,

presso lo studio dell’avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.P.S. – MONTE DEI PASCHI DI SIENA, quale CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8060/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2006 r.g.n 9197/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 22.10.2003 C.M. appellava la sentenza 18 marzo 2003 del tribunale di Roma con la quale era stato accolto solo parzialmente il ricorso da lui proposto avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di L. 38.368.844 per omissioni contributive e sanzioni aggiuntive.

In particolare il giudice adito, ritenendo cessata l’attività del C. solo dal 30.4.1998, aveva dichiarato non fondate le pretese contributive dell’INPS da quella data, ma aveva respinto il ricorso per il periodo precedente.

Deduceva il C. che la cartella esattoriale era illegittima nella sua interezza per la assoluta genericità delle pretese vantate; e comunque che la L. n. 388 del 2000, art. 116 che aveva ridotto le sanzioni per il caso di mancato o irregolare versamento, era applicabile retroattivamente; ad essa pertanto si sarebbe dovuta riferire l’INPS per il calcolo delle sanzioni che, invece, erano state ingiustamente conteggiate sulla base della vecchia normativa.

2. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 18 novembre 2005 – 17 febbraio 2006 rigettava l’appello.

In particolare la Corte territoriale nega l’applicabilità retroattiva all’art. 116 cit. affermando che, atteso che in materia di illeciti amministrativi, l’operatività dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 comporta l’assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di una esplicita scelta legislativa di segno contrario, la L. n. 388 del 2000, art. 116 – comportante l’abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell’omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale – è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle L. n. 388 del 2000, art. 116 invocando in particolare Cass., sez. lav., 9 maggio 2002, n. 6680, per affermare che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’ente previdenziale, la nuova disciplina sanzionatoria dettata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 si applica sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, che ai casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000, ma non esauriti.

2. Il ricorso è infondato.

Il precedente invocato dal ricorrente è rimasto isolato, atteso che successivamente la giurisprudenza di questa Corte si è orientata diversamente.

Infatti Cass., sez. lav., 17 dicembre 2003, n. 19334, ha affermato che in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza – ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma otto e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicchè ne è esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell’art 16, comma 18 ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente. Conf. Cass., sez. lav., 20 dicembre 2004, n. 23615, che ha ribadito che in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la disciplina della materia introdotta dalla Legge Finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e segg. non è retroattiva, sicchè le fattispecie di inadempimento precedenti restano regolate dalle leggi anteriori, secondo i principi generali di cui agli artt. 11 e 15 preleggi, nè a queste fattispecie è applicabile la Legge Finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 18, anche perchè esso, nel disciplinare le ipotesi di rimborso, presuppone l’avvenuto pagamento dei contributi e delle sanzioni.

Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass. sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16422 (secondo cui la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell’ordinanza-ingiunzione); Cass., sez. lav., 5 febbraio 2007, n, 2385; Cass., sez. lav., 4 marzo 2009, n. 5210.

Da ultimo Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009, n. 22414, ha precisato, in riferimento proprio alle sanzioni civili per omissioni contributive previdenziali, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, che la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la “voluntas legis”, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, 116, da comma 8 a comma 17 e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto. La conservazione delle sanzioni previste dalla L. n. 662 citata, peraltro, è condizionata alla sussistenza del credito dell’INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell’istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 388 cit., art. 116, da comma 8 a comma 10.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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