Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12850 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12850 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del le gale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge——

Ricorrente
Contro

Ferrario Giovanni Battista, rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Pace, giusta procura in atti– —
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 82/2013/44, depositata il 20/6/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Pace per il controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ferrario Giovanni Battista

contro l’Agenzia delle Entrate

ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n. 06820100275134883 per irpef
2005. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha parzialmente accolto l’appello proposto dal
contribuente

contro la sentenza della CTP di Milano n. 171/17/12 che ne aveva par-

zialmente accolto

il ricorso. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 22/06/2015

controricorso il contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione laddove la CTR ha accolto
l’eccezione — relativa all’ assenza della pregressa comunicazione- formulata dal contribuente
La censura è infondata risultando che il Ferrario, con il ricorso alla CTP, lamentò la mancata preventiva notifica del conteggio riportato nella cartella esattoriale.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del
d.lgs. 462/97 laddove la CTR ha disposto l’abbattimento delle sanzioni in considerazione
dell’avvenuta proposizione del ricorso.
La censura

è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte

(Sez. 5, Sentenza n. 3366 del 12/02/2013) secondo cui in tema di sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie, l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima
dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del
d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma
una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di
condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo
invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta
ricevuta la notifica della cartella. Non conforme a tali principi è la decisione impugnata
laddove ha ritenuto rilevante, ai fmi della riduzione dell’importo delle sanzioni, la mera
proposizione del ricorso da parte del contribuente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR
della Lombardia.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
Così deciso in Roma, 20/5/2015

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez.. Civ. – T— R.O. n.

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• rdinanza

pag. 2

per la prima volta in sede di appello.

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