Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12850 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2385/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18,

presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4561/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/06/2014, depositata l’08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.C. ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso intimazione di pagamento per Euro 247,46, notificato il 23-3-2010, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione del concessionario Equitalia Sud SpA; la CTR, in particolare, precisato che oggetto dell’impugnazione era solo la disposta compensazione delle spese e che quest’ultima rientrava nei poteri discrezionali del giudice senza necessità di una esplicita motivazione, ha ritenuto corretta la disposta compensazione, atteso che la tesi del contribuente era stata ritenuta fondata dalla CTP “in relazione alla mancata costituzione della parte resistente” e che il contribuente, non in linea con il principio di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, non aveva dimostrato di avere versato il contributo dovuto.

Eqitalia Sud Spa resiste con controricorso.

Va innanzitutto rigettata la sollevata eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che lo stesso, come risulta dalla documentazione in atti, è stato depositato il 13/1/2015 (v. data della relativa spedizione), e quindi entro 20 gg dall’ultima notifica alle parti, avvenuta i14-1-2015.

Nel merito, il secondo motivo (da esaminare con priorità per esigenze di ordine logico), con il quale si deduce che la CTR abbia violato gli artt. 91, 92, 118 e 132 c.p.c., in punto compensazione spese, è infondato, con conseguente assorbimento del primo.

Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011).

Nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, ha sì esplicitamente indicato in sentenza le (su esposte) ragioni che giustificavano l’operata compensazione da parte della CTP; siffatte ragioni, tuttavia, con le quali sostanzialmente si è evidenziato che il contribuente, non rispettando il detto principio di collaborazione con l’Ufficio, non ha dimostrato di avere versato il tributo dovuto, appaiono palesemente illogiche ed erronee; a fronte di una statuizione che in via preliminare aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica della cartella prodromica all’avviso di pagamento impugnato, non si comprende, invero, il motivo per il quale il contribuente doveva dare anche la prova di avere versato il tributo in questione (circostanza, quella dell’avvenuto pagamento, che eventualmente concerne il merito del proposto ricorso).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo; va quindi cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo;

cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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