Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12850 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA “AVANTI 83” s.r.l., con sede in (OMISSIS), in

persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. C.

G., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Virgilio n.

38, presso l’avv. GITTO Giuseppe, che la rappresenta e difende, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACIREALE, in persona del sindaco in carica, autorizzato a

stare in giudizio da determinazioni sindacali n. 54 del 30 marzo 2010

e n. 61 dell’8 aprile 2010 e elettivamente domiciliato in appello in

Roma alla Via Tacito n. 90, presso l’avv. Vaccaio Giuseppe,

rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso,

dall’avv. SAPIENZA Giovanni di Catania;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

G.R. e G.G., elettivamente domiciliati in

Roma alla Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso l’avv. Carbone Paolo,

che li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso,

anche disgiuntamente dall’avv. Mario Pavone, che, ai sensi dell’art.

176 c.p.c., u.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al

numero di fax (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1196/09 del 4

marzo – 11 settembre 2009;

Letta la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3,

presentata dal Comune controricorrente e ricorrente incidentale e

sentiti, all’adunanza del 28 aprile 2011, gli avv.ti Malsani e Sica

per delega della ricorrente principale e dei controricorrenti

G., e il P.M. Dott. ZENO Immacolata che nulla ha osservato

sulla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “L’opposizione alla stima della indennità di espropriazione offerta dal Comune di Acireale ai comproprietari G.R. e G.G., di aree di proprietà di questi destinate ad edilizia residenziale pubblica già dal locale P.R.G. del 1997-1998 e individuate con programma costruttivo approvato da Delib. commissariale del 27 gennaio 2000, costituente anche dichiarazione di pubblica utilità, è stata accolta dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 4 marzo – 11 settembre 2009, e l’indennità di cui sopra è stata determinata, sulla base del valore venale delle superfici espropriate qualificate come legalmente edificabili, ed è stata liquidata in Euro 216.360,00, oltre interessi dal 21 ottobre 2003, data dell’espropriazione, con ordine al Comune di depositare quanto ancora dovuto per detto titolo presso la competente Cassa Depositi e prestiti.

La Corte adita, dopo l’intervento in causa delle cooperative edilizie Azzurra 90 e Avanti 83, che avevano utilizzato le aree espropriate per costruirvi alloggi ed erano tenute a corrispondere al Comune quanto eventualmente questo avrebbe dovuto pagare come indennità, rilevato che, con vincolo conformativo del P.R.G. le aree espropriate erano state inserite nel 1978 in zone del territorio cittadino destinate ad edilizia residenziale pubblica, per cui erano edificabili al momento di inizio della procedura ablativa e a quello dell’espropriazione, in contrasto con quanto dedotto dall’ente locale e dalle cooperative interventrici, che avevano insistito per la natura agricola dei terreni, dopo avere respinto la richiesta di ordinare ai G. l’esibizione della dichiarazione ICI, mancando la prova che la stessa fosse stata presentata, ha determinato l’indennità di espropriazione nella misura detta e rigettato la domanda di indennità aggiuntiva quale coltivatore diretto di G.G., condannando l’ente locale alle spese del giudizio.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso principale di due motivi la società Cooperativa Edilizia a r.l. Avanti 83, cui aderisce con il controricorso il Comune di Acireale, che propone a sua volta ricorso incidentale di tre motivi; resistono alle due impugnative R. e G.G. con controricorso, non svolgendo attività difensiva in questa sede la Cooperativa edilizia Azzurra 90.

Con il ricorso principale, notificato a mezzo posta presso il domiciliatario il 4 e 5 marzo 2010, la Cooperativa Avanti 83, prospetta due motivi di impugnazione: a) falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 come novellato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a, per non avere la sentenza impugnata applicato il novellato art. 37, comma 2 ora indicato e ridotto il valore venale dei beni espropriati dovuto a titolo di indennità, del 25%, essendo l’ablazione destinata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, quali sono quelli di edilizia residenziale pubblica; b) motivazione contraddittoria in quanto la Corte, pur avendo richiamato l’affermazione della Corte Costituzionale per la quale obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti dalle misure di riforma economica e di giustizia sociale, possono dar luogo alla riduzione del valore venale come criterio unico di determinazione dell’indennità, non ha poi ridotto quest’ultima, pur essendo nella fattispecie la espropriazione destinata ad edilizia residenziale pubblica. Il ricorso incidentale del Comune di Acireale si articola in quattro motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 anche se tale norma è inapplicabile nel caso per la natura agricola delle aree, dovendosi in subordine essa applicare, nei sensi dedotti nel primo motivo del ricorso principale; 2) violazione della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 e della L.R. Sicilia 4 aprile 1996, n. 22, n. 6, art. 25 per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato edificabile l’area espropriata, essendo stato il P.R.G. di cui è cenno in sentenza approvato solo nel 2003, dopo l’espropriazione, prevedendosi nel certificato di destinazione urbanistica che la zona in cui è l’area espropriata ancora era da elaborare, mentre il programma costruttivo delle cooperative era stato approvato dall’assessore all’urbanistica regionale per effetto del silenzio di questo, come sancito dalla L.R. Sicilia n. 22 del 1996, art. 25 e quindi l’area aveva ancora natura agricola all’atto della procedura ablativa; 3) violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 per non avere disposto la produzione della dichiarazione ICI cui erano tenuti i soli opponenti; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c., in rapporto alle spese di causa poste a carico del comune, anche se di esse dovevano rispondere gli opponenti o le cooperative intervenienti.

2. Ritiene il relatore che i ricorsi proposti sono entrambi manifestamente infondati.

Preliminare alla valutazione dei motivi dei due ricorsi è il secondo motivo dell’incidentale, che nega la correttezza della qualificazione dell’area espropriata come “edificabile” nella sentenza della Corte di merito; tale motivo contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato che il vincolo conformativo imposto dagli strumenti urbanistici per la destinazione a edilizia popolare o residenziale pubblica, di regola comporta la natura “edificabile” delle aree site nella zona con tale destinazione (Cass. 21 marzo 2000 n. 3307). In realtà la eventuale natura agricola delle aree espropriate, di cui al motivo di ricorso, renderebbe illegittimi e disapplicabili tutti gli atti della procedura espropriativa conclusa con l’ablazione oggetto di causa, dovendosi presumere, nella concreta fattispecie, che le norme di salvaguardia del P.R.G. adottato nel 1998, anche se approvato molto tempo dopo e da considerare immediatamente efficaci ancora prima dell’approvazione dello strumento urbanistico, abbiano comunque reso edificabili le aree oggetto d’esproprio. Il motivo di ricorso che precede è quindi infondato, dovendosi ritenere che solo con l’approvazione nel 1998 del programma costruttivo successivo all’adozione del P.R.G., anche se effetto del silenzio dell’assessore all’urbanistica della Regione siciliana, si è avuta la dichiarazione implicita di pubblica utilità degli edifici da realizzare, ponendosi in tal modo il vincolo a base della procedura ablativa prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 (30 giugno 2003), conclusa dal decreto di esproprio dell’ottobre 2003.

Il secondo motivo del ricorso dell’ente locale è quindi infondato e da rigettare, dovendosi ritenere conforme alle leggi statali e regionali in esso richiamate, la qualificazione urbanistica edificabile riconosciuta dalla sentenza impugnata alle aree espropriate nella fattispecie.

Il rigetto di detto motivo di ricorso comporta evidente la infondatezza del primo motivo, sia del ricorso principale che di quello incidentale, relativo alla riduzione del 25% del valore venale delle aree di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, emergendo da quanto detto che l’espropriazione de quo non è regolata da tale norma e dal nuovo T.U. sull’espropriazione e di conseguenza dovendosi escludere l’applicabilità del detto art. 37, invocata in questa sede (forse mai nel merito), essendo detto decreto presidenziale applicabile solo alle procedure in corso e non ai giudizi pendenti (da ultimo Cass. 21 giugno 2010 n. 14939), avendo esso la stessa incidenza temporale del T.U. dell’espropriazione entrato in vigore, ai sensi dello stesso D.P.R. del 2001, art. 59, il 30 giugno 2003 ed essendo applicabile ai soli procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo la data di vigenza del D.P.R. stesso (cfr. art. 57 del D.P.R. cit.).

Non basta la natura edificabile delle aree espropriate per applicare la L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 essendo essi applicabili alle sole procedure ablative regolate dal nuovo T.U. sull’espropriazione, con conseguente necessaria applicabilità nella fattispecie della L. n. 2359 del 1865, art. 2 che prevede come unica indennità il valore venale delle aree espropriate.

Nel rigetto dei motivi di ricorso che precedono è assorbito anche il secondo motivo di impugnazione della Cooperativa sui difetti di motivazione dell’omessa riduzione dell’indennità. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Comune di Acireale è anche esso infondato, perchè l’eventuale riduzione dell’indennità al valore venale del suolo espropriato riportato nella dichiarazione ICI, si applica, su eccezione dell’ente locale, che deve allegare detta denuncia se esistente e chiedere l’applicazione del valore in essa indicato, non avendo effetto la mancata denuncia che può dar luogo solo a sanzioni tributarie, fermo restando il criterio che determina nel valore venale l’indennità dovuta (Cass. 29 maggio 2008 n. 14459). Il motivo di ricorso sulle spese è inammissibile, non precisando in che senso si sia violato il principio di soccombenza con il porre a carico del ricorrente e delle cooperative le spese di causa e le ragioni per cui si debbano ritenere violate le tariffe professionali.

In conclusione opina il relatore che i ricorsi, principale e incidentale, sono manifestamente infondati e chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi della Cooperativa e del Comune aventi lo stesso numero, perchè impugnano ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la stessa sentenza.

Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta in ordine al ricorso principale, dovendosi anche quello incidentale ritenere manifestamente infondato.

A proposito di tale ricorso dell’ente locale, la memoria illustrativa del Comune di Acireale ancora confonde il vincolo conformativo conseguente al Piano di zona che aveva individuato le aree di edilizia residenziale pubblica, riportandole poi in uno schema di massima dello stesso piano urbanistico, ad avviso dell’ente locale vigente insieme con il P.R.G. solo dal 2003, per cui sarebbe stato inefficace alla data del programma costruttivo, derivando la sua efficacia solo dall’approvazione dello strumento urbanistico dall’Assessorato regionale. In ogni caso detto scema di piano erroneamente nella memoria è posto insieme al programma costruttivo creativo del vincolo preordinato all’esproprio, insito nel detto atto proposto dalle cooperative ed intervenuto solo nel 2001.

Peraltro è evidente che detto programma costruttivo in tanto poteva avere legittimo rilievo, in quanto inserito in un efficace piano di zona, come chiarito alle pag. 7-8 della sentenza impugnata, che fissa all’ottobre 1997 l’approvazione dal commissario e al marzo 1998 l’adozione, dal Consiglio comunale di Acireale l’adozione dello schema di massima del P.R.G. che già individuava le aree destinate a edilizia residenziale pubblica. Solo in conseguenza di tale individuazione di zone destinate ad edilizia residenziale pubblica con efficacia conformativa, le cooperative avevano visto approvati i loro programmi costruttivi costituenti il vincolo per l’esproprio.

La mancata produzione della dichiarazione I.C.I. dagli espropriati non incide nell’immediato sulla procedura ablatoria e quindi il primo motivo del ricorso incidentale è infondato (Cass. 19 novembre 2009 n. 24417 e 3 gennaio 2008 n. 19), così come il secondo motivo, che pretende una diversa disciplina delle spese in deroga al principio della soccombenza, essendosi le stesse correttamente poste a carico dell’ente locale tenuto a rimborsare gli esborsi delle parti vincitrici come sancito nel merito, non risultando che l’ente locale abbia mai chiesto il rimborso delle sue spese a carico delle cooperative, che hanno usufruito delle aree con la realizzazione degli alloggi.

2. I due ricorsi, principale e incidentale, quindi devono essere entrambi rigettati e le spese del giudizio di cassazione devono porsi in solido a carico dei ricorrenti e in favore dei due controricorrenti G.R. e G.G., nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti Cooperativa Edilizia “Avanti 83” a r.l. e il comune di Acireale in solido a rimborsare ai controricorrenti G. le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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