Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1285 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1285 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 15661-2016 proposto da: •
CARDAMONE MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANNIA REGILLA 194, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CORSETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
RO:\L CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

intimati

avverso la sentenza n. 24799/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 19/01/2018

Rilevato che:
Maria Pia Cardannone propose opposizione innanzi al Giudice di
Pace di Roma avverso cartella esattoriale con cui si intimava il
pagamento di Euro 1.892,18 deducendo la mancata notificazione dei
verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada. Il giudice

propose appello la Cardannone. Con sentenza di data 11 dicembre
2015 il Tribunale di Roma rigettò l’appello. Osservò il Tribunale che
non risultava rispettato il termine di trenta giorni dalla notifica della
cartella e che la stampa di pagina del sito «Poste Italiane», mediante
cui l’appellante intendeva dimostrare che la notifica della cartella era
stata effettuata in data 14 settembre 2014, non aveva valenza
probatoria.
Ha proposto ricorso per cassazione Maria Pia Cardamone sulla
base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta
infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della
Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 615 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’opposizione
deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art. 615 cod. proc. civ. in quanto si contesta l’esistenza del titolo
esecutivo, stante l’illegittima consegna dei verbali al portiere in
violazione dell’art. 139 cod. proc. civ..
Il motivo è manifestamente infondato. L’opposizione alla cartella
di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della
strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1
settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla
esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che
essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della

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adito dichiarò inammissibile la domanda. Avverso detta sentenza

sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del
codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena
di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di
notificazione della cartella di pagamento (Cass. Sez. U. 22 settembre

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio
della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente
Dott. ssa Adelaide Amendola

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2017, n. 22080).

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