Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12849 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26984-2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIIGLIANO 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI RIGANTE;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI TRANI, BARLETTA

e BISCEGLIE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 209, presso lo

studio dell’avvocato SABINO PIAZZOLLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LOGOLUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1131/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso al Tribunale di Trarli, Sezione specializzata agraria, C.B. convenne in giudizio l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e C.S., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di prelazione agraria in relazione alla conduzione di un fondo rustico in agro di Bisceglie;

che a sostegno della domanda espose di essere stato conduttore di quel fondo per molti anni e che, non rinnovato il contratto alla scadenza da parte dell’Istituto, quest’ultimo aveva stipulato un contratto di affitto con C.S., in violazione del diritto di prelazione a lui spettante in base alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 4-bis;

che si costituì in giudizio l’Istituto convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno ed il mancato pagamento del canone locativo relativo all’anno 2013;

che C.S. rimase contumace;

che il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarò l’inefficacia del contratto stipulato tra i due convenuti e ordinò l’instaurazione di un nuovo contratto tra l’attore e l’Istituto convenuto, alle stesse condizioni di quelle previste nel contratto con il C.;

rigettò la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore, dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali dell’Istituto e condannò quest’ultimo alle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e da C.S. in via principale e da C.B. in via incidentale e la Corte d’appello di Bari, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 10 luglio 2018, ha accolto l’appello principale, ha rigettato quello incidentale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di riscatto proposta dall’originario attore, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese del doppio grado ed alla restituzione delle somme a lui versate in esecuzione della sentenza di primo grado;

che ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’interpretazione corretta della L. n. 203 del 1982, art. 4-bis, portava a ritenere che, per aversi violazione del diritto di prelazione, debbano sussistere congiuntamente tre condizioni: che nei novanta giorni precedenti la scadenza del contratto il locatore riceva una o più offerte di locazione; che non provveda a comunicarle al precedente conduttore; che sottoscriva un nuovo contratto con il nuovo offerente nei sei mesi successivi;

che, secondo la Corte barese, aveva pertanto errato il Tribunale nel ritenere che i presupposti di cui sopra potessero essere considerati in via autonoma, per cui, mancando, nel caso di specie, la prova della ricorrenza di tutte le condizioni di legge, non sussisteva alcuna violazione del diritto di prelazione del conduttore;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre C.B. con atto affidato a due motivi;

che resistono l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Trani, Barletta e Bisceglie e C.S. con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 4-bis; con il secondo motivo si pone identica censura di violazione di legge, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe deciso la causa senza fare un corretto uso del precedente costituito dalla sentenza 8 giugno 2004, n. 10818, di questa Corte;

che il ricorrente sostiene che l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’appello costringerebbe il titolare del diritto di prelazione ad una probatio diabolica, costituita dalla dimostrazione che al locatore sono pervenute offerte di affitto nei novanta giorni precedenti alla scadenza e che egli non le ha comunicate al conduttore;

che, seguendo detta interpretazione, risulterebbe inutile anche la previsione del termine di sei mesi per la stipula del contratto successivo (comma 4), perchè il locatore, non avendo comunicato nulla al conduttore, non sarebbe tenuto ad attendere quel periodo prima di stipulare un altro contratto;

che i motivi di ricorso investono un problema sul quale appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza, al fine di valutare, nella pienezza del contraddittorio, l’esatta portata dell’art. 4-bis cit., e del precedente di cui alla sentenza n. 10818 del 2004 di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la decisione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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