Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12849 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6078 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 da:

Avv. C.A. e avv. L.D., elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via F.S. Nitti n. 11, presso l’avv.

BERTUCCI Bruno, che li rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

IGNAZIO MESSINA & C. s.p.a., in persona del legale

rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cola di Rienzo n.

297, presso l’avv. BOSCO Nicola, che, anche disgiuntamente con l’avv.

Ugo Boirivant da Livorno, la rappresenta e difende, per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze sez. 1, n.

1217/09 del 30 giugno – 17 settembre 2009.

Letta la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3,

depositata in atti dai ricorrenti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 30 giugno – 17 settembre 2009, la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello della s.p.a. Ignazio Messina & C. nei confronti di C.R., difeso dagli avv.ti L.D. e A.C. nell’azione ai sensi dell’art. 548 c.p.c., di accertamento dei crediti del C. nei confronti della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, ritenuta infondata in primo grado dal Tribunale di Livorno con compensazione delle spese, confermava la decisione di merito del primo grado, condannando la s.p.a. appellante a pagare le spese del doppio grado al C..

La Corte di merito ha espressamente rigettato la richiesta di distrazione delle spese degli avvocati del C. ricorrenti in questa sede, perchè gli stessi non avevano dichiarato di essere antistatari, “e la dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari da parte del difensore è presupposto” necessario “per la distrazione, come reso evidente dall’art. 93 c.p.c., comma 1”.

Avverso il rigetto della richiesta distrazione delle spese, gli avv. C. e L. propongono ricorso in Cassazione notificato il 26 febbraio 2010 alla società Ignazio Messina, che si difende con controricorso, chiedendone il rigetto.

Con il richiamato ricorso, gli avv. C. e L., premesso che in primo grado con la memoria autorizzata di replica alle conclusioni, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., essi avevano chiesto la distrazione “per avere … anticipato alla parte le spese vive del presente giudizio e per non avere ricevuto gli onorari di causa”, ripetendo tale istanza nella conclusionale, e che, in secondo grado, essi avevano nelle conclusioni ripetuto la richiesta di distrazione, prospettano il seguente motivo di ricorso: violazione dell’art. 93 c.p.c., perchè, come affermato da Cass. 6 aprile 2006 n. 8085, la dichiarazione in ordine alla anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari è implicita nella domanda di distrazione, come sintetizza la rubrica dell’articolo, che interamente lo comprende.

La società controricorrente, pur riconoscendo l’esistenza di una astratta giurisprudenza della Cassazione a favore della mancanza di formule sacramentali a base della distrazione e il necessario presupposto della dichiarazione di essere stato antistatario del difensore, afferma il proprio interesse al rigetto del ricorso, vantando numerosi crediti verso il C., che essa potrebbe compensare con le spese di causa, che invece essa dovrebbe concretamente erogare se creditori divenissero i ricorrenti, come accadrebbe per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO. Preliminarmente il ricorso deve dichiararsi ammissibile, censurando il motivato rigetto della domanda di distrazione in favore dei ricorrenti e non la omessa pronuncia sulla stessa, per la quale, risolvendo il preesistente contrasto, le S.U., con sentenza del 7 luglio 2010 n. 16037, hanno negato l’ammissibilità dell’impugnazione per cassazione, essendo sufficiente il procedimento di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c., e segg., per ottenere la distrazione dovuta e non decisa. Essendo sufficiente la qualifica di difensore richiedente la distrazione e di soccombente nel merito, per legittimare rispettivamente al ricorso e alla resistenza in ordine al rigetto dell’istanza di distrazione, che si pretende violativo dell’art. 93 c.p.c. (cfr. Cass. 15 marzo 2010 n. 6184), anche per tali profili, l’impugnazione è ammissibile.

Il ricorso è manifestamente fondato, perchè questa Corte che in genere ha escluso la necessità di formule sacramentali per la istanza di distrazione in loro favore da parte dei difensori, di recente ha affermato che è implicito in essa la mancata riscossione di onorari per la quale del resto neppure l’art. 93, impone una solenne attestazione del difensore e la dichiarazione di avere anticipato le spese, che comporta la sola incontestabilità di tale asserzione del difensore antistatario, ma la cui assenza non preclude il riconoscimento del diritto alla attribuzione per il difensore (nello stesso senso della Cass. n. 8085/06 richiamata in ricorso anche Cass. 24 settembre 2009 n. 20547 nella motivazione).

Nessun rilievo ha la difesa della controricorrente che si oppone al ricorso per il suo interesse a compensare il debito delle spese del giudizio con suoi crediti nei confronti della parte vincitrice, irrilevante in questa sede per la decisione.

In conclusione, opina il relatore, che il ricorso è manifestamente fondato e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, cui aderisce anche la memoria depositata a sostegno delle conclusioni in essa contenute.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, e la sentenza impugnata, da confermare nel resto, deve essere cassata solo per la parte in cui rigetta la richiesta di distrazione delle spese in favore dei ricorrenti, integrandola con l’attribuzione delle stesse erroneamente esclusa nella fattispecie per il dato formale della mancata dichiarazione di anticipazione delle spese e della omessa riscossione degli onorari da parte dei difensori.

Per la soccombenza e in considerazione della posizione mantenuta dalla controricorrente che si è sempre opposta all’attribuzione ai difensori della controparte delle spese, queste ultime per il giudizio di legittimità devono porsi a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata per la sola parte in cui rigetta la richiesta di distrazione, confermandola in tutte le altre sue statuizioni.

Decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dispone l’attribuzione delle spese per entrambi i gradi del giudizio già esauriti, in favore degli avvocati A.C. e L. D..

Condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, (millecento/00), dei quali Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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