Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12849 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12849 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 24013-2012 proposto da:
BARBAGALLO GIUSEPPE (B1BGPP38L29A027Z) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO GIOVANNI CARACCIOLO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MEROLA MASSIMILIANO;
– intimato avverso la sentenza n. 621/2012 del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE del 2.2.2012, depositata il 21/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

4.3
.

(4 7

Data pubblicazione: 06/06/2014

4

Premesso in fatto.

dichiarato inammissibile l’appello proposto da Giuseppe Barbagallo avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore pubblicata il 29 novembre
2008, poiché, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione
all’esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616,
ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla legge
n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009.
Il ricorso per cassazione è svolto con un unico motivo, al fine di sostenere che il
Tribunale avrebbe errato nell’applicare al caso di specie l’art. 616 cod. proc.
civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 52 del 2006), incorrendo altresì in un
vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché il
Tribunale ha deciso la questione sul regime di impugnazione della sentenza
pronunciata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. in modo conforme alla
giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per
mutare questo orientamento.
Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente
affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione
all’esecuzione pubblicate tra il 10 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono
impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult. inc., c.p.c., nel testo
introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49, comma
2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione
ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a
contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, successivamente, Cass. n. 3688/11 ed
altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc.
civ. da Cass. ord. n. 17321/11.
Avuto riguardo all’argomento difensivo su cui si intrattiene il ricorrente, va
precisato che è stato escluso da questa Corte che fosse diversa la disciplina,
stabilita dal combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 616 cod. proc. civ.
con l’art. 615 cod. proc. civ., riguardo il regime impugnatorio delle sentenze
pronunciate, rispettivamente, ai sensi del primo comma (da ritenersi appellabili
anche se pubblicate dopo il 1° marzo 2006) ed ai sensi del secondo comma
dell’art. 615 cod. proc. civ. (da ritenersi invece non impugnabili se pubblicate
dopo detta data). L’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei
giudizi di opposizione c.d. pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo
originario del codice di rito, poiché, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è
sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze
conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto.
In effetti, dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera dell’art. 14 della legge
n. 52 del 2006, che vi ha aggiunto un ultimo inciso, per il quale la causa di
opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un
problema di coordinamento di tale norma —destinata, in sé e per sé, a
disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e,
quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi- con
la norma del precedente articolo 615, comma primo, c.p.c.: all’interpretazione
Ric. 2012 n. 24013 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di S.M.C.V. ha strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell'opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1° marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. (perché, a sua volta, disciplinata dall'art. 616 c.p.c.); si contrappose l'interpretazione che sosteneva l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell'appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615, comma primo, c.p.c. quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata. Quest'ultimo orientamento è stato seguito da questa Corte Suprema, in precedenti analoghi al presente, oramai numerosi, rispetto ai quali il principio è stato affermato esplicitamente (cfr. Cass. n. 14179/08, nonché Cass. ord. n. 9591/11) ovvero comunque presupposto (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 3688/11). Questo orientamento va qui ribadito. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al
difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Le difese contenute nella memoria depositata da parte ricorrente non
offrono elementi per modificare la proposta di dichiarazione di
inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.
In particolare, il vizio della sentenza di primo grado che il ricorrente ha
inteso denunciare con l’appello (asserita inesistenza della notificazione
dell’atto di citazione) è tale da convertirsi, ai sensi dell’art. 161 cod.
proc. civ., in motivo di impugnazione. Allora, così come già rilevato
dal giudice d’appello, avrebbe dovuto essere fatto valere con l’unico
mezzo di impugnazione all’epoca esperibile, vale a dire il ricorso
Ric. 2012 n. 24013 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-3-

4

straordinario per cassazione. Avendo l’odierno ricorrente sperimentato
il rimedio non consentito dell’appello, è corretta la decisione
impugnata che ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Conclusivamente, in applicazione dell’orientamento oramai

essere dichiarato inammissibile.
Poiché l’intimato non si è difeso, non vi è luogo a provvedere sulle
spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

consolidato di questa Corte, richiamato nella relazione, il ricorso deve

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