Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12848 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26726-2018 proposto da:

C.P., B.P., D.M.S., A.L.,

CI.CA., D.S.V., c.n., D.D.,

in qualità di eredi di Be.Ma., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Presidente del

Consiglio e dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i dottori A.L., B.P., C.P., c.n., Ci.Ca., D.M.S., D.S.V. e Be.Ma. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione ai periodi di specializzazione da loro frequentati nel periodo tra il 1983 e il 1994, con condanna dei convenuti al pagamento della medesima, con interessi e rivalutazione;

che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale dichiarò la nullità della domanda, per cui gli attori proposero un nuovo giudizio che si concluse con una pronuncia nella quale venne riconosciuto il loro diritto a percepire la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione;

che la sentenza è stata impugnata in via principale dalle Amministrazioni soccombenti e in via incidentale dai medici appellati, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2018, in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dai dottori B., D., Ci. (limitatamente al corso di criminologia forense) e Di Stasi; ha dichiarato non dovuto il maggior danno sulle somme liquidate a titolo di remunerazione; ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dei dottori A., B. (nel frattempo deceduto), C., Castiglione e Ci. (limitatamente al corso di nEurologia), degli interessi legali sulla somma già riconosciuta a decorrere dalla notifica della domanda introduttiva; ha rigettato l’appello incidentale ed ha compensato integralmente le spese del grado;

che ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la sentenza di primo grado doveva essere confermata in relazione alla posizione dei dottori A., B. (eredi), C., c. e Ci. (limitatamente al corso di nEurologia), trattandosi di corsi cominciati successivamente al 1 gennaio 1983 e compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, comma 2; mentre ai medici i cui corsi erano cominciati prima della data suddetta non poteva essere riconosciuto alcun emolumento;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso A.L., B.P., C.P., c.n., Ci.Ca., D.M.S., Di S.V., D.D. e B.M., le ultime due quali eredi del Dott. Be.Ma., con un unico atto affidato a quattro motivi;

che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero della salute con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, alcuni tra i ricorrenti hanno intrapreso la frequenza dei corsi di specializzazione in anni tra il 1984 ed il 1990, altri due hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982, mentre altri due ancora l’hanno frequentato a partire dagli anni 1978 e 1980;

che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821, ha ritenuto di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione interpretativa se i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) debbano trovare applicazione per i soli medici specializzandi i cui corsi siano cominciati nell’anno 1982 o se, viceversa, debbano estendersi anche ai medici specializzandi i cui corsi siano cominciati negli anni immediatamente precedenti;

che l’ordinanza suindicata ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite, “la questione sulla portata dell’estensione temporale del principio – che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio nei termini sopra specificati per le posizioni a cavallo del 1982-1983, per il periodo successivo al 1.1.1983 – anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982, sempre relativamente alla frazione temporale successiva al 1982”;

che la risoluzione di tale questione è rilevante nel giudizio odierno, almeno in considerazione della posizione dei ricorrenti immatricolati in anni precedenti al 1982;

che la decisione del presente ricorso va perciò rinviata a nuovo ruolo, in attesa che sulla citata questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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