Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12848 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12848 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 10836-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente Contro
CERETTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA
MARSICANO,

3532.

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

Data pubblicazione: 22/06/2015

z.
T

ANTONGIORGIO LITTERIO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricarrente avverso la sentenza n. 187/67/2012 della COMMISSIONE

DISTACCATA di BRESCIA dell 1 i/10/2012, depositata il
15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Federico Di Matteo difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Antongiorgio Littetio difensore del controricorrente
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2013 n. 10836 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Reg. Gen. 10836/2013

1. La
Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo, a
so la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia —Brescia stlfrIg(12.., del
15 ottobre 2012 che rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado
che aveva escluso l’applicazione di sanzioni al sig. Luigi CeRretti in quanto il ritardo
(equiparato alla omissione) nella presentazione delle denunce fiscali era da addebitarsi al
commercialista.
Il giudice di merito faceva applicazione del terzo comma dell’art. 6 del decreto legislativo
472/1997 secondo cui “il Contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili
quando dimostrano che il pagamento del tributo non e’ stato eseguito per fatto denunciato
all’autorita’ giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Il ricorso deve essere accolto in quanto nel motivo proposto viene dedotta la violazione di legge
costituita dalla circostanza di nón aver considerato come essenziale per la sussistenza della causa
di non punibilità la circostanza che “il fatto sia stato denunciato all’autorita’ giudiziaria”.
Mentre sono inammissibili in questa sede le varie considerazioni circa la colpa grave per omesso
controllo che sarebbe addebitabile al sig. Ceretti.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso nella camera di consiglio

RICORRENI E: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Luigi Ceretti

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