Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12848 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12492/2015 proposto da:

G.G., P.L., P.M., P.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

1, presso lo studio dell’avvocato MAURO MARCHIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SABATINO BESCA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO DI FANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15/07/2014, depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. “Nel 2002 P.N. conveniva in giudizio il Comune di Vasto, chiedendo il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale dovuto alla mancata manutenzione di un tratto stradale di proprietà comunale, ove la vettura condotta dal P. era uscita di strada a causa del guard-rail eccessivamente basso.

2. La domanda dell’attore, proseguita dai suoi eredi, veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.

3. G.G., P.L., M. e M.R., quali eredi di P.N. hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila, n. 886 del 2014, depositata il 12.9.2014, formulando un solo motivo di ricorso con il quale denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c..

4. Il Comune di Vasto resiste con controricorso.

5. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

6. I ricorrenti contestano che il ragionamento della corte d’appello non sia conforme alle norme disciplinanti la responsabilità per custodia, la prova del nesso causale e del caso fortuito, in quanto la corte d’appello, per escludere la responsabilità per custodia del Comune in relazione all’incidente occorso al P. a causa dell’omessa manutenzione della strada di percorrenza, con pendenze anomale e priva di un guardrail di affettiva protezione giacchè lo stesso era rasente al suolo, avrebbe effettuato una inversione dell’onere della prova relativo al caso fortuito e preteso che fosse lo stesso danneggiato, e non il Comune, danneggiante, a provare che il sinistro era stato provocato dalle condizioni della strada e non dal caso fortuito. In effetti, tali violazioni non sussistono: la corte si è attenuta ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 6306 del 2013, 7125 del 2013, 25214 del 2014, 21212 del 2015) secondo i quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ovvero, qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale – a carico del danneggiato – occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).

Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver ritenuto l’astratta riconducibilità dell’incidente stradale correlato alla uscita di strada della vettura condotta dal P. nell’ambito della responsabilità per custodia del Comune di Vasto, ha ritenuto, con accertamento in fatto in questa sede non sindacabile, che la dinamica dell’incidente, giudizialmente accertata, fosse idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condizione della strada e l’incidente, essendo risultata la condotta del danneggiato, che perdeva il controllo del mezzo sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia e usciva di strada, causa esclusiva del sinistro, e riteneva altresì, contrariamente a quanto affermato dagli attori, che il guard-rail fosse stato divelto dalla stessa autovettura del P., che vi collideva contro prima di uscire di strada, e non che esso fosse già giacente a livello stradale, facilitando quindi l’uscita di strada. Rigettava la domanda degli eredi P., pertanto, non avendo questi fornito adeguata prova della esistenza di un nesso causale tra il bene in custodia e il verificarsi del danno.

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio,il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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