Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12848 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6700/2010 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

PALAMARA GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL n. (OMISSIS) di LOCRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1238/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 6.11.09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 6/30.11.2009 la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello proposto da M. S. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Locri il 5.5.2008.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.S. con un unico motivo.

Non si è costituita l’ASL n. (OMISSIS) di Locri.

Con un unico motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) osservando che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto la regolarità dell’avviso del decreto di fissazione dell’udienza di discussione effettuata nel domicilio eletto (“presso un collega del Foro di Reggio Calabria”), sebbene la notificazione nel domicilio eletto non risulti consentita per le notificazioni da effettuarsi a cura della cancelleria.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non ha provveduto a depositare insieme al ricorso gli atti su cui lo tesso si fonda, nè, comunque,ha provveduto a indicare la sede ove gli stessi risultano reperibili, trascrivendone il contenuto, per come imposto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

Le censure risultano, in ogni caso, anche manifestamente infondate.

Nel caso, infatti, di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al domiciliatario nel domicilio eletto e, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., tale regola, a contenuto generale, trova deroga solo nelle ipotesi previste dalla norma stessa.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’Azienda intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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