Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12847 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29047-2006 proposto da:

V.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMEI SABINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. S.R.L., in proprio e quale incorporante la MULTICOM S.R.L., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio

dell’avvocato RAFANIELLO MARGHERITA, rappresentate e difese

dall’avvocato COPPOLA AMBROGIO, giusta mandato a margine dei

controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4165/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/08/2006 r.g.n. 128/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 7 gennaio 2006, la Multicom s.r.l.

impugnava la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Napoli in data 18.10.2005, con cui era stato annullato il licenziamento dalla stessa intimato a V.R. in data (OMISSIS), con condanna a reintegrare quest’ultima nel posto di lavoro ed a corrisponderle il risarcimento dei danno, ai sensi dell’art. 18, S.L..

Sosteneva la società che erroneamente il Giudicante aveva applicato il regime della tutela reale, avendo attribuito portata determinante alla tardiva contestazione da parte datoriale del requisito dimensionale, e ritenendo che fosse onere del datore di lavoro fornire in maniera rigorosa la prova del suddetto requisito.

Precisava, inoltre, di aver contestato tutti i presupposti della domanda non escluso quello necessario ai fini dell’applicazione della tutela reale, mentre invece la ricorrente si era limitata ad affermare la sussistenza di un numero di dipendenti superiore a quindici, senza fornirne la prova.

Ribadiva, quindi, di aver espressamente formulato la relativa eccezione all’udienza del 18.10.2005 – circostanza non considerata dal Giudicante – invocando la sproporzione del risarcimento del danno liquidato con l’impugnata decisione.

Chiedeva, pertanto, che, in riforma dell’impugnata sentenza, la domanda della ricorrente in ordine all’applicazione della tutela reale fosse rigettata e che venisse rideterminato l’importo del risarcimento del danno.

Si costituiva la V. che chiedeva il rigetto dell’appello. Si costituiva, altresì la società B.M., s.r.l., proponendo appello incidentale in ordine al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese nei suoi confronti.

Con sentenza del 7 giugno-5 agosto 2006, l’adita Corte di Appello di Napoli.

ritenuto che la società aveva fornito la prova di avere, all’epoca del recesso, alle sue dipendenza un numero di dipendenti non superiore a quindici, in parziale riforma della impugnata decisione, ordinava all’appellante Multicom s.r.l. di riassumere la V. nei posto di lavoro, nel termine di tre giorni, o, in alternativa, di corrisponderle il risarcimento del danno nella misura di un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia, V.R. propone un primo ricorso notificato il 12 ottobre 2006, con quattro motivi, ed ulteriore ricorso analogo al precedente, notificato il 17 novembre 2006.

Resiste la B.M s.r.l. in proprio e quale incorporante la Multicom s.r.l. con due controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che priva di rilievo è la proposizione, da parte della V., di un secondo ricorso sovrapponibile al primo, del tutto valido, va osservato che, con i primi due motivi, la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 112, 116 e 416 c.p.c., censura la decisione della Corte di Appello di Napoli per avere ritenuto che la Multicom, avendo contestato in toto la domanda, avrebbe, cosi, preso posizione anche sul requisito numerico di cui all’art. 18, St.

Lav., nonostante la genericità della deduzione.

A sostegno di tale affermazione, inoltre, precisa che la Multicom aveva contestato solo “estensivamente il contenuto dell’avverso ricorso” facendo poi riferimento alla carenza sia di allegazioni che di mezzi probatori indispensabili all’accoglimento della domanda.

Da ciò fa discendere la irritualità della esibizione nel corso del giudizio di primo grado del libro matricola, non essendone stato, peraltro, autorizzato il deposito, ed, a maggior ragione, la preclusione della successiva produzione in grado di appello, in quanto avvenuta come dedotto con il terzo mezzo d’impugnazione – in violazione degli artt. 416, 434 e 437 c.p.c., sicchè erronea doveva ritenersi la conclusione, cui era pervenuta la Corte territoriale circa la presenza in azienda di un numero di dipendenti non superiore a quindici; conclusione fondata sull’esame del libro matricola, inidoneo a tal fine, in quanto atto di parte (quarto motivo), il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Va in primo luogo, osservato che, in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l’assolvimento di quest’onere probatorio il datore dimostra – ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 1218 cod. civ. – che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della “disponibilità” dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa (Cass. S.U. n. 141/2006).

Tanto chiarito, va poi considerato che, nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi; con la precisazione che siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento – ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della “verità reale” – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello (ex plurimis, Cass. n. 21124/09).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto tempestiva la produzione del libro matricola contestualmente al deposito del ricorso in appello essendo tale documentazione già stata esibita al giudice di primo grado (il quale tuttavia non aveva autorizzato il deposito), ed essendo stata effettuata la contestazione sul requisito dimensionale ritualmente nella memoria difensiva.

La tesi esposta in proposito nella impugnata decisione non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato un principio che appare in contrasto con la disposizione dell’art. 416 c.p.c. e, cioè, che durante il processo possa essere esibito un documento purchè attinente ad un’eccezione sollevata in memoria.

Le Sezioni Unite hanno definitivamente superato la distinzione tra prove costituende e prove precostituite, chiarendo che il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., (comma 3) e art. 437 c.p.c., (comma 2) implica la decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo il caso in cui il deposito sia giustificato dal tempo della formazione e/o dall’evolversi della vicenda processuale: il mancato rispetto di termini perditori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in l’unzione propulsiva, importa l’irreversibilità dell’estinzione del processuale diritto di produrre il documento con l’insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio. Per di più non è suscettibile di alcuna riserva l’ulteriore rilievo, fatto proprio dalla stessa dottrina, che la decadenza produce la perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale, con esiti di regola irreversibili, perchè il solo strumento tecnico idoneo a rimuovere detti esiti la cd. restituzione o remissione in termini – è configurato nel nostro ordinamento se non in determinate ipotesi particolari (Cass. S.U. n. 8202/05).

Nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica che il Giudice di primo grado non abbia autorizzato i deposito del libro matricola attesa la sua tardività nè quindi, che abbia inteso esercitare i poteri di ufficio di cui all’art. 421 c.p.c..

Nè d’altra parte, la dichiarazione di tardività espressa dal Giudice di primo grado (udienza del 18/10/2005: il Giudice, all’esito della Camera di Consiglio, dispone la non acquisizione della documentazione prodotta, attesa la tardività del deposito) risulta sia stata impugnata dall’appellante, nè il giudice di secondo grado Sa censura in alcun modo, per cui la mera esibizione non può superare la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c..

Analogamente il Giudice di appello non ha inteso esercitare i poteri di cui all’art. 437 c.p.c., ma ha ritenuto erroneamente che detto documento potesse prodursi in secondo grado per il solo fatto che vi sarebbe stata contestazione del requisito dimensionale.

Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale si è posta in contrasto con l’orientamento sopra espresso e pienamente condivisibile.

Ne discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con conferma della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese.

Quanto alle spese relative al grado di appello e del presente giudizio, tenuto conto dei trascorsi contrasti giurisprudenziali in ordine alla produzione dei documenti.

stimasi compensare le stesse per l’intero.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese del grado di appello e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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