Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12847 del 22/06/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 12847 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
Data pubblicazione: 22/06/2015
SENTENZA
sul ricorso 3568-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO PASQUETTAZ INDUSTRIA ALIMENTARE
SPA, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato
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MARCO DI TORO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente
nonché contro
– intimata avverso la sentenza n. 36/06/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO dell’8/11/2011,
depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Anselmo Carlevaro (delega avvocato Marco Di Toro)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Ric. 2013 n. 03568 sez. MT ud. 07-05-2015
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PASQUETTAZ SPA;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Reg. Gen. 3568/2013
1. La
Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 36/06/12 del 13 giugno
2012 che accoglieva l’appello della Pasquettaz spa ed affermava che la contribuente non
era soggetta a sanzione per il ritardato invio dei dati relativi alla dichiarazione di intenti
emessa da un esportatore con cui la contribuente era in rapporto. La sentenza sosteneva che
la violazione era addebitabile all’intermediario abilitato cui la Pasquettaz spa si era rivolta,
che trattavasi comunque di violazione meramente formale (ritardo di pochi giorni),
addebitabile all’intermediario, che vi era incertezza sulla portata-della norma.
Il ricorso merita accoglimento in quanto l’infrazione addebitato alla contribuente non rientra fra
quelle “meramente formali” di cui al comma 5bis dell’ art. 6 d. legs 472/1997. Si tratta infatti di un
inadempimento che quando meno “arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”
ritardano la percezione da parte degli uffici fiscali di dati rilevanti ai fini dell’accertamento.
Mentre l’affermazione di esclusiva responsabilità dell’intermediario collide con il presupposto di
diritto secondo cui il citato art. 6 richiede che “il
fatto sia stato denunciato all’autorita’
giudiziaria”.
Né sussiste alcuna incertezza sul significato e la portata della norma.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso nella camera di consiglio della
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Pasquettaz spa